Sentenza n. 1967/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito rettificata relativa al concorso per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica, nella parte in cui il candidato non è stato inserito tra i vincitori per il mancato riconoscimento della riserva collegata al servizio civile nazionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato al concorso per la Diocesi di Agrigento e per la scuola dell’infanzia e primaria, aveva dichiarato di aver svolto il Servizio Civile Nazionale e aveva chiesto il riconoscimento della riserva del 15 per cento dei posti. L’Amministrazione non aveva riconosciuto tale titolo, ritenendo la relativa disciplina applicabile soltanto al Servizio Civile Universale e non al Servizio Civile Nazionale. Il ricorrente ha quindi impugnato la graduatoria finale, il bando ove interpretato in senso ostativo e gli atti conseguenti, sostenendo che Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale non differiscono sostanzialmente quanto alla ratio e alla disciplina della riserva. L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia in favore del TAR Lazio. Il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla reale controinteressata: il ricorrente aveva notificato il ricorso a una candidata già vincitrice per la Diocesi di Agrigento, la cui posizione non sarebbe stata incisa dall’eventuale accoglimento, mentre l’unica candidata la cui esclusione dalla graduatoria rettificata era direttamente collegata all’esclusione del ricorrente non era stata evocata in giudizio. Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile e l’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo competente il TAR Sicilia perché l’impugnazione riguardava principalmente una graduatoria con effetti limitati alla Regione Siciliana e il bando era stato impugnato soltanto in via tuzioristica, senza prospettarne una lesività autonoma. Nel merito processuale, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica alla controinteressata effettiva, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Dall’esame comparativo della graduatoria originaria e di quella rettificata risultava che l’eventuale accoglimento avrebbe reinserito il ricorrente tra i vincitori e avrebbe comportato l’esclusione della candidata inserita per la prima volta nella graduatoria rettificata; tale candidata era pertanto l’unica controinteressata direttamente incisa. La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è stata negata, poiché l’identificazione della controinteressata risultava evidente dal confronto tra le graduatorie e non sussistevano né oggettive ragioni di incertezza giuridica né gravi impedimenti di fatto. Il Collegio non ha esaminato la questione sostanziale relativa all’equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso a un controinteressato effettivo rende il ricorso inammissibile.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini ha carattere eccezionale e richiede oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o gravi impedimenti di fatto; non è giustificata quando l’identificazione del controinteressato risulta evidente dal confronto tra gli atti impugnati.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può avvisare le parti della questione rilevata d’ufficio, consentendo loro di interloquire prima della decisione.
art. 1, comma 9-bis, D.L. n. 44/2023
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento della riserva del 15 per cento dei posti, ma la relativa questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017
La disposizione è stata richiamata in relazione alla riserva per chi abbia svolto il servizio civile; il TAR non ha deciso se essa comprenda anche il Servizio Civile Nazionale.
Massime di principio
- È effettivo controinteressato il soggetto la cui posizione verrebbe direttamente lesa dall’eventuale accoglimento del ricorso, anche quando tale individuazione emerga dal confronto tra la graduatoria originaria e quella successivamente rettificata.
- Quando l’accoglimento dell’impugnazione di una graduatoria determinerebbe il reinserimento del ricorrente e, correlativamente, l’esclusione di un altro candidato inserito nella graduatoria rettificata, quest’ultimo deve essere destinatario della notificazione del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile non può essere concessa se l’identità del controinteressato risultava chiaramente desumibile dagli atti impugnati; in tale situazione manca un’obiettiva incertezza idonea a giustificare l’istituto eccezionale.
- L’impugnazione meramente tuzioristica di un bando, privo secondo la prospettazione del ricorrente di autonoma lesività, non modifica la competenza territoriale determinata dall’atto applicativo direttamente lesivo, quando quest’ultimo produce effetti circoscritti al territorio regionale.
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