Cassazione Civile, Ordinanza n. 08998/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dall'Ufficio delle Dogane per l'accisa ritenuta dovuta in relazione a un asserito dirottamento di GPL da uso domestico a uso autotrazione. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, ottenendone l'accoglimento; l'Agenzia aveva poi proposto appello, accolto in primo grado dalla CTR e, in un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione aveva cassato con rinvio per difetto di motivazione. Riassunta la causa, la CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione. Contro tale decisione la società e il suo rappresentante avevano proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) vizio di motivazione e, in subordine, violazione delle regole su interesse ad agire e onere della prova, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello; (2) violazione delle norme sul giudizio di rinvio e omessa pronuncia sulla rilevabilità d'ufficio di violazioni del diritto UE, nonché, in subordine, violazione dello statuto del contribuente, della disciplina sulle accise e della Carta dei diritti fondamentali UE; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione/riunione dei giudizi e, in subordine, violazione dell'art. 295 c.p.c.; (4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (5) violazione delle presunzioni e dell'onere della prova, sostenendo che il patteggiamento penale non poteva da solo superare la presunzione invocata dai ricorrenti e che il giudice di rinvio non avrebbe individuato elementi ulteriori rispetto alla sentenza penale; (6) omessa pronuncia sulla mancanza di prova della corrispondenza tra petitum penale e tributario, oltre a violazione dell'onere della prova; (7) omessa pronuncia sulla mancanza di prova della compartecipazione della società alla frode e, in subordine, violazione del principio euro-unitario secondo cui incombe all'ufficio provare la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode.
La decisione
Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché, nelle more, è stata depositata istanza di rinuncia al ricorso da parte dei soggetti che avevano proposto l'impugnazione; è stato inoltre rappresentato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte ha richiamato il principio per cui, in materia tributaria, la cancellazione non fa venir meno immediatamente la capacità rappresentativa del liquidatore nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, in forza della disciplina speciale richiamata in motivazione. Quanto alla rinuncia, la Corte ha applicato la disciplina processuale vigente, affermando che il deposito della rinuncia in cancelleria, con comunicazione alle parti costituite, perfeziona l'atto e determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha escluso la regolazione delle spese perché l'Agenzia era rimasta intimata e ha altresì escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, poiché tale misura non opera nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dai ricorrenti come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 100 c.p.c.
Invocato in subordine dai ricorrenti in tema di interesse ad agire e ammissibilità dell'appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, specie sulla prova della frode e della compartecipazione.
art. 63 d.lgs. 546/1992
Invocato dai ricorrenti sulla disciplina del giudizio di rinvio tributario e sull'omessa pronuncia su questioni rilevabili d'ufficio.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato in subordine quale parametro violato in tema di garanzie del contribuente.
art. 19 d.lgs. 504/1995
Richiamato in subordine in materia di accise.
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato in relazione alle garanzie procedimentali del contribuente.
art. 295 c.p.c.
Invocato in relazione alla richiesta di sospensione necessaria e riunione dei giudizi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per le censure di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 2727, 2728, 2729 c.c.
Richiamati in tema di presunzioni e valore indiziario del patteggiamento.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il valore probatorio del patteggiamento.
art. 8, comma 36, L. 67/1988
Richiamato come norma presuntiva rispetto alla quale il patteggiamento non sarebbe sufficiente a vincere la presunzione.
art. 7 d.l. 269/2003
Richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla contestata prova della frode.
artt. 2, comma 2, e 9 d.lgs. 472/1997
Richiamati in tema di responsabilità e sanzioni tributarie collegate alla partecipazione alla frode.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Richiamato dalla Corte per affermare il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.
art. 390 c.p.c.
Interpretato nel senso che, dopo la riforma, la rinuncia al ricorso si perfeziona con il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti costituite.
art. 391 c.p.c.
Applicato quale base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Interpretato restrittivamente: l'ulteriore contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato per il testo introduttivo della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile di cassazione, la rinuncia al ricorso, una volta depositata in cancelleria secondo il regime vigente e comunicata alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di una decisione nel merito.
- In materia tributaria, la cancellazione della società dal registro delle imprese non fa venir meno, nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria relativi a tributi o contributi, i poteri di rappresentanza del liquidatore per il periodo di differimento previsto dalla disciplina speciale.
- L'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se la controparte è rimasta intimata e non si è costituita.
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