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Sentenza

Sentenza del 27/12/2018 n. 33406 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG e IRAP, maggiori ricavi derivanti da operazioni intercompany. Il contratto di commissione stipulato nel 1999 con la consociata irlandese prevedeva una commissione del 29% dei ricavi, mentre la società sosteneva che tale percentuale fosse stata successivamente ridotta al 20%, in base a nuovi accordi di gruppo e a un'e-mail del 6 agosto 2002. La società contestava inoltre l'uso di presunzioni non sufficientemente gravi, precise e concordanti, la violazione delle norme sul transfer pricing e sulla forma dei contratti internazionali, nonché vizi di motivazione della sentenza della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non applicabile il giudicato esterno favorevole alla società formatosi per l'anno 2002, poiché i periodi d'imposta sono autonomi e la precedente sentenza non riguardava un elemento permanente della fattispecie tributaria. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR, che aveva attribuito rilievo probatorio al contratto scritto con commissione del 29% e non aveva considerato sufficientemente dimostrata la successiva riduzione al 20% tramite l'e-mail prodotta dalla società. I motivi relativi ai vizi di motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché non riferiti a un fatto storico decisivo, ma alla diversa valutazione degli elementi probatori. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    L'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

    Un contratto scritto che indica il corrispettivo dovuto può costituire una presunzione grave, precisa e concordante dell'ammontare dei ricavi, salvo che il contribuente dimostri efficacemente una successiva modifica dell'accordo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7

    La norma disciplina la valorizzazione fiscale delle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo e rileva nel controllo dei prezzi o dei corrispettivi infragruppo secondo il principio del valore normale.

  • Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, art. 11, ratificata con legge n. 765 del 1985

    Il contratto di vendita non deve essere concluso né provato per iscritto e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma.

    L'assenza di una forma scritta obbligatoria nei contratti internazionali non impedisce al giudice tributario di attribuire maggiore valore probatorio a un contratto scritto rispetto a comunicazioni successive ritenute insufficienti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis

    Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

    Non è sufficiente contestare la ponderazione delle prove effettuata dal giudice di merito; la censura deve riguardare l'omesso esame o la motivazione su uno specifico fatto storico decisivo.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La società ha depositato memoria nel giudizio di cassazione, senza che ciò modificasse l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nei rapporti infragruppo, un contratto scritto che indica il corrispettivo costituisce un elemento probatorio particolarmente forte. Chi sostiene che il corrispettivo sia stato modificato deve fornire documentazione chiara, coerente e temporalmente certa.
  • Un'e-mail o una comunicazione interna può provare una modifica contrattuale, ma la sua efficacia dipende dal contenuto, dall'autore, dalla provenienza, dalla data, dall'accettazione della controparte e dalla coerenza con la successiva contabilizzazione e fatturazione.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta impedisce normalmente di trasferire automaticamente l'esito di una sentenza relativa a un'annualità diversa. Il giudicato esterno opera tra annualità differenti solo per elementi giuridici o fattuali realmente permanenti e comuni.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove di merito. La Corte verifica la corretta applicazione delle norme e, per i giudizi soggetti alla disciplina previgente, l'omissione o l'inadeguatezza della motivazione su un fatto storico decisivo.
  • In presenza di un accertamento fondato su presunzioni, il contribuente deve contrastare specificamente gli elementi presuntivi dell'Amministrazione e dimostrare con documenti verificabili la diversa realtà economica dell'operazione.
  • Per ridurre il rischio fiscale nelle modifiche dei contratti infragruppo è opportuno formalizzare gli accordi, indicarne decorrenza e condizioni, conservarne l'accettazione reciproca e assicurare coerenza tra contratto, fatture, contabilità, prezzi applicati e documentazione di transfer pricing.

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