Ordinanza n. 3311/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato per ritenuta carenza delle qualità di condotta, nonché mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato escluso dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, in ragione della ritenuta carenza delle qualità di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Ha inoltre contestato la graduatoria di merito, nella parte in cui non lo comprende tra i vincitori, e gli atti presupposti, connessi e conseguenti. La domanda cautelare era fondata sulla richiesta di sospendere gli effetti dell’esclusione e della graduatoria. Dall’istruttoria disposta dal TAR è emersa una relazione della Questura di Caserta concernente recenti frequentazioni, protratte nel tempo, del ricorrente con persone gravate da precedenti di polizia. L’amministrazione ha valorizzato tali elementi per dubitare dell’incensurabilità della condotta del candidato. Tra gli episodi considerati vi era la presenza del ricorrente, il 2 febbraio 2020, in compagnia di una persona ritenuta di elevato spessore criminale e gravata da contestazioni relative a reati di particolare gravità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non ricorressero profili di manifesta fondatezza sufficienti per concedere la sospensione, ferma ogni diversa valutazione nella fase di merito. Il giudice ha attribuito rilievo, in particolare, al numero dei contatti intrattenuti nel tempo dal ricorrente con soggetti controindicati e alla gravità dei reati contestati ad alcuni di essi. Tali elementi sono stati ritenuti prima facie idonei a giustificare i dubbi dell’amministrazione sull’incensurabilità della condotta del candidato. Il TAR ha richiamato anche i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n. 9299 del 26 novembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa del requisito di condotta la cui carenza ha determinato l’esclusione del candidato dal concorso.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un’esclusione da un concorso per l’accesso alla Polizia di Stato può essere negata quando gli elementi istruttori relativi a frequentazioni numerose e protratte nel tempo con soggetti gravati da precedenti di polizia appaiano prima facie idonei a giustificare dubbi sull’incensurabilità della condotta del candidato.
- La particolare gravità dei reati contestati ai soggetti frequentati dal candidato costituisce un elemento valutabile dall’amministrazione, e dal giudice in sede cautelare, ai fini del requisito delle qualità di condotta, anche senza che nella fase cautelare sia definita in via conclusiva la legittimità dell’esclusione.
- L’esistenza di una relazione istruttoria dettagliata dell’autorità di pubblica sicurezza sulle frequentazioni del candidato può essere sufficiente, in sede cautelare, a escludere la manifesta fondatezza della domanda di sospensione, ferma la piena valutazione della controversia nel merito.
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