Circolare numero 264 del 4-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va determinata la trattenuta sulla retribuzione dei pensionati che lavorano a tempo parziale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 221/1994, che ha dichiarato illegittimo il criterio originario nella parte in cui penalizzava il part-time. Viene quindi indicato il nuovo metodo di calcolo della trattenuta settimanale e vengono fornite le istruzioni operative per il recupero delle somme trattenute in eccesso tramite il mod. DM 10/2 nei mesi di settembre, ottobre o novembre 1994.
Calcolo della trattenuta pensione per lavoratori part-time e recupero somme indebitamente trattenute
Calcolo della trattenuta pensione per pensionati part-time e recupero importi indebitamente trattenuti
La circolare interviene per adeguare il calcolo della trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori pensionati che svolgono attività a tempo parziale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 26 maggio - 8 giugno 1994. Vengono inoltre fornite istruzioni pratiche per recuperare le somme trattenute in eccesso in applicazione del precedente criterio.
Quadro normativo di riferimento
L'articolo 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 stabiliva che l'ammontare della detrazione da effettuare sulla retribuzione del dipendente titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o delle sue gestioni speciali fosse determinato moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera, indicata dall'INPS sul certificato di pensione, per il numero delle giornate retribuite del mese, con limite massimo di 26 giornate.
La successiva disposizione introdotta dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 prevedeva inoltre che, qualora l'orario settimanale di lavoro fosse ripartito in meno di 6 giorni, l'ammontare della detrazione per ciascuna giornata di lavoro dovesse essere calcolato moltiplicando per 6 l'importo della trattenuta giornaliera.
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 221 del 26 maggio - 8 giugno 1994, la Corte Costituzionale ha rilevato che il meccanismo allora previsto determinava un trattamento sfavorevole per i lavoratori part-time con prestazione ridotta distribuita su più giorni della settimana, rispetto a quelli che concentravano l'orario in pochi giorni. La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva, per il lavoro a tempo parziale dei pensionati, che la detrazione settimanale fosse determinata dividendo l'importo della trattenuta settimanale riferita all'orario normale per il numero delle ore corrispondenti a tale orario e moltiplicando il risultato per le ore effettivamente lavorate nella settimana.
La circolare precisa che la norma originaria richiamata deve intendersi come modificata dall'articolo 21 della legge n. 153/1969 e che, per effetto della pronuncia, il calcolo deve essere effettuato in conformità ai criteri fissati dalla Corte.
Nuovo metodo di calcolo della trattenuta
In pratica, per determinare l'importo della trattenuta settimanale, il datore di lavoro deve:
- moltiplicare l'importo della trattenuta giornaliera per 6;
- dividere il risultato per il numero delle ore settimanali previste come orario normale di lavoro;
- moltiplicare il quoziente per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.
Recupero delle somme indebitamente trattenute
Per recuperare le somme trattenute indebitamente ai pensionati in applicazione della disciplina poi dichiarata incostituzionale, i datori di lavoro possono utilizzare la denuncia contributiva mod. DM 10/2 relativa al mese di settembre 1994 oppure quelle relative ai mesi di ottobre o novembre 1994.
L'importo a credito deve essere riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, con la dicitura "TRATTENUTA PENS. RIMB." e il codice "L000".
Comunicazioni finali
La circolare dispone infine che una copia sia trasmessa ai datori di lavoro, affinché siano informati delle nuove modalità di calcolo e delle procedure di recupero.
Punti principali
Riferimento normativo originario
L'articolo 21 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 prevedeva che la detrazione sulla retribuzione del dipendente pensionato fosse determinata moltiplicando la trattenuta giornaliera indicata dall'INPS sul certificato di pensione per il numero delle giornate retribuite del mese, fino a un massimo di 26. La legge 30 aprile 1969, n. 153 aveva aggiunto la regola per cui, se l'orario settimanale era distribuito su meno di 6 giorni, la detrazione per ciascuna giornata di lavoro andava moltiplicata per 6.
Intervento della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 221 del 26 maggio - 8 giugno 1994, la Corte Costituzionale ha rilevato che il precedente sistema di calcolo penalizzava i lavoratori a tempo parziale con orario ridotto distribuito su più giorni alla settimana (part-time orizzontale) rispetto a quelli che concentravano la prestazione in pochi giorni (part-time verticale). Per tale ragione ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva, per il lavoro a tempo parziale dei pensionati, un criterio di calcolo fondato sulle ore effettivamente lavorate nella settimana.
Nuovo criterio di calcolo della trattenuta
A seguito della pronuncia, la trattenuta da effettuare sulla retribuzione dei pensionati che lavorano a tempo parziale deve essere calcolata secondo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale. Operativamente, per determinare l'importo della trattenuta settimanale, il datore di lavoro deve moltiplicare la trattenuta giornaliera per 6, dividere il risultato per il numero di ore settimanali previste come orario normale di lavoro e poi moltiplicare il quoziente per le ore effettivamente lavorate nella settimana.
Recupero delle somme indebitamente trattenute
Per il recupero delle somme trattenute indebitamente ai pensionati in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, i datori di lavoro possono utilizzare la denuncia contributiva mod. DM 10/2 relativa al mese di settembre, oppure quelle relative ai mesi di ottobre o novembre 1994.
Modalità di esposizione nel mod. DM 10/2
L'importo a credito del datore di lavoro deve essere indicato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, preceduto dalla dicitura "TRATTENUTA PENS. RIMB." e dal codice "L000".
Trasmissione della circolare
È disposto che copia della circolare sia trasmessa ai datori di lavoro.
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