Circolare numero 262 del 30-9-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, che sospende temporaneamente il riconoscimento delle pensioni anticipate nel settore pubblico e privato, con decorrenza dal 1 ottobre 1994 e comunque non oltre il 1 febbraio 1995. Vengono precisati il campo di applicazione, le categorie escluse dal blocco, la facoltà di revoca per alcune domande presentate dopo il 1 luglio 1994 e prima dell'entrata in vigore del decreto, nonché le istruzioni operative per le sedi INPS, incluso l'annullamento delle pensioni già liquidate in violazione del blocco.
Sospensione temporanea del pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1994. Il provvedimento introduce un blocco temporaneo del riconoscimento delle pensioni anticipate nel settore pubblico e privato, con l'obiettivo di sospendere, in via transitoria, l'applicazione delle norme che consentono l'accesso anticipato al trattamento pensionistico.
Ambito temporale della sospensione
L'articolo 1, comma 1, dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, sia sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, regolamento o accordo collettivo che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età prevista per la vecchiaia o per il collocamento a riposo d'ufficio.
La circolare precisa che, ai fini operativi, dal 1 ottobre 1994 e fino alla data del riordinamento organico, e in ogni caso fino al 1 febbraio 1995, non deve essere riconosciuto alcun diritto a pensioni anticipate nelle gestioni indicate dal decreto.
Domande già presentate e decorrenza del trattamento
La sospensione non riguarda solo le future domande, ma anche quelle già presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, purché la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data, anche se la domanda sia stata già accolta dall'ente di appartenenza.
Per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994 e fino all'entrata in vigore del decreto, la circolare richiama espressamente la possibilità di revoca della domanda.
Esclusioni espressamente previste
Il comma 4 dell'articolo 1 esclude dal blocco alcuni casi specifici. In particolare, la sospensione non si applica:
- ai casi di cessazione dal servizio per invalidità, derivanti o meno da causa di servizio;
- ai pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie connessi a esuberi strutturali di manodopera;
- ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
- ai casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
- ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517;
- ai lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.
La circolare richiama anche, a titolo di esempio, una serie di prepensionamenti già operanti alla data della circolare, tra cui quelli relativi ai lavoratori poligrafici, ai dipendenti di imprese editoriali e stampatrici di giornali periodici, ai settori siderurgico e del trasporto aereo, ai dipendenti ENI, ai lavoratori portuali, ad alcune società del gruppo FINMARE e ad altre società indicate specificamente.
Conseguenze operative per le sedi
La circolare dispone che, salvo i casi di deroga espressamente previsti dal comma 4 dell'articolo 1, non è possibile procedere alla liquidazione di pensioni anticipate con decorrenza pari o successiva al 1 ottobre 1994 se ricomprese nel blocco.
Anche nei casi in cui la domanda sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del decreto e sia stata già accolta, la prestazione non può essere liquidata se rientra nel divieto.
Le sedi che abbiano già liquidato pensioni anticipate non consentite devono:
- annullare con immediatezza le prestazioni;
- comunicare motivatamente il provvedimento agli interessati;
- ritirare i mandati di pagamento oppure richiedere la sospensione dei pagamenti agli istituti bancari che operano con trasmissione via cavo.
Infine, le sedi sono invitate a segnalare tempestivamente alla Direzione generale le situazioni non rientranti nelle fattispecie elencate o che presentino profili di problematicità.
Punti principali
Oggetto del decreto e decorrenza
Il decreto-legge n. 553/1994 sospende l'efficacia delle disposizioni che consentono il pensionamento anticipato rispetto all'età per la vecchiaia o al collocamento a riposo d'ufficio. La sospensione opera dal 28 settembre 1994, data di entrata in vigore del decreto, e dal 1 ottobre 1994 per gli effetti applicativi richiamati dalla circolare, fino all'entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e comunque non oltre il 1 febbraio 1995.
Domande già presentate e facoltà di revoca
La sospensione si applica anche alle domande di pensionamento anticipato già presentate, purché la decorrenza del trattamento sia successiva all'entrata in vigore del decreto, anche se le domande erano già state accolte dagli enti competenti. Per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione dopo il 1 luglio 1994 e fino all'entrata in vigore del decreto è fatta salva la possibilità di revoca.
Esclusioni dal blocco
Il decreto non si applica ai trattamenti di invalidità e di inabilità, né ai pensionamenti anticipati espressamente previsti da norme derogatorie connesse a esuberi strutturali di manodopera. La circolare richiama inoltre una serie di fattispecie escluse, tra cui alcune ipotesi di prepensionamento settoriale o derivanti da specifiche disposizioni di legge, i lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, i dipendenti di enti destinatari di processi di ristrutturazione o risanamento previsti da norme speciali, nonché i lavoratori interessati da integrazione salariale o dall'indennità di mobilità lunga.
Campo di applicazione previdenziale
Per effetto del blocco, dal 1 ottobre 1994 e fino al termine indicato non deve essere riconosciuto il diritto a trattamenti pensionistici anticipati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione speciale per miniere, cave e torbiere, della gestione speciale istituita dal decreto legislativo n. 357/1990 per i dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme esclusive o esonerative dell'A.G.O., e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell'A.G.O.
Istruzioni operative per le sedi
Le sedi devono astenersi dalla liquidazione di pensioni anticipate con decorrenza pari o successiva al 1 ottobre 1994 rientranti nel blocco, anche se la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto o già accolta. Se sono state già liquidate prestazioni non consentite, le sedi devono procedere immediatamente all'annullamento, informare motivatamente gli interessati e ritirare i mandati di pagamento oppure chiedere la sospensione dei pagamenti agli istituti bancari coinvolti. Le sedi devono inoltre segnalare alla Direzione generale le situazioni non ricomprese nelle fattispecie elencate o comunque problematiche.
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