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Circolare

Circolare numero 260 del 29-9-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare detta le istruzioni contabili per le indennità di disoccupazione disciplinate dai regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, estese agli Stati EFTA dal 1 gennaio 1994 in forza dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Regola sia i pagamenti effettuati in Italia per conto degli Stati EFTA sia quelli erogati all’estero per conto dell’INPS, indicando procedure, formulari, controlli, scadenze semestrali e nuovi conti del piano dei conti da utilizzare per Finlandia, Islanda, Austria, Norvegia e Svezia.

Variazione al piano dei conti per le prestazioni di disoccupazione relative ai Paesi EFTA

Variazione al piano dei conti per le prestazioni di disoccupazione EFTA

La circolare aggiorna le istruzioni contabili connesse all’estensione, dal 1 gennaio 1994, della disciplina comunitaria di sicurezza sociale agli Stati EFTA in virtù dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Le indicazioni riguardano sia le prestazioni di disoccupazione erogate in Italia a carico degli Stati esteri, sia quelle erogate dagli Stati EFTA ma poste a carico dell’INPS, con l’introduzione di specifici conti di gestione.

Ambito normativo di riferimento

L’intervento si colloca nel quadro dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72, già applicati ai Paesi della CEE e ora estesi agli Stati EFTA. La circolare precisa che, per tali Stati, continua ad applicarsi la normativa sulla concessione delle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori migranti.

Prestazioni di disoccupazione erogate in Italia a carico degli Stati EFTA

Per i pagamenti effettuati in Italia per conto degli Stati EFTA, la prestazione deve essere liquidata sulla base del formulario rilasciato dallo Stato estero. Il formulario deve contenere tutti gli elementi utili alla corretta determinazione del trattamento, e cioè:

  • decorrenza della prestazione;
  • durata massima;
  • giorni indennizzabili;
  • importo giornaliero;
  • eventuali carichi familiari.

La circolare impone una particolare attenzione al controllo della legittimità del pagamento. Qualora sopravvenga un evento idoneo a incidere sul diritto alla prestazione, le SAP devono informare immediatamente l’Istituzione estera competente, sospendere l’erogazione e avvisare il beneficiario, così da evitare la formazione di indebiti.

L’importo giornaliero indicato nel formulario in moneta estera deve essere convertito in lire italiane secondo le parità ufficiali richiamate dall’art. 107, par. 1, del Reg. n. 574/72. I cambi ufficiali da utilizzare per il calcolo delle prestazioni vengono comunicati dalla Sede Centrale all’inizio di ciascun trimestre e hanno validità per l’intero trimestre di riferimento.

Sul Mod. Ds P1 utilizzato per il pagamento deve essere apposto il timbro "Regolamenti CEE 1408/71 - Stati Efta" con l’indicazione della categoria di appartenenza.

Contabilizzazione e conti da utilizzare

Per la gestione contabile delle prestazioni erogate per conto degli Stati EFTA, le somme risultanti dai Mod. Ds P1 restituiti dagli organi erogatori devono essere imputate ai nuovi conti istituiti con la circolare:

  • PTN 30/35 per la Finlandia;
  • PTN 30/36 per l’Islanda;
  • PTN 30/37 per l’Austria;
  • PTN 30/38 per la Norvegia;
  • PTN 30/39 per la Svezia.

Per ciascun conto è richiamata la corrispondente indennità di disoccupazione in regime dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 per i lavoratori provenienti dal relativo Paese.

Rimborsi verso le istituzioni debitrici

Per ottenere i rimborsi dalle istituzioni estere debitrici deve essere utilizzata la quarta copia del formulario. Su tale copia le Sedi devono riportare:

  • la data iniziale della prestazione;
  • la data finale della prestazione;
  • l’importo globale;
  • le annotazioni sulle cause di eventuali interruzioni del pagamento.

Le richieste di rimborso sono poi inoltrate alle istituzioni estere a cura della Direzione Centrale, Reparto IX, competente per i rapporti finanziari con gli organismi comunitari.

Scadenze semestrali e prevenzione della prescrizione

La circolare sottolinea l’importanza del rispetto della scadenza semestrale per l’invio dei formulari. Essi devono essere sempre allegati al nuovo prospetto di concordanza entro:

  • il 31 luglio, per le prestazioni contabilizzate al 30 giugno;
  • il 28 febbraio, per le prestazioni contabilizzate al 31 dicembre.

Il rispetto di tali termini è essenziale per evitare che partite pervenute in ritardo confluiscano tra i crediti prescritti dell’Istituto, richiamo espresso all’art. 100 del Reg. n. 574/72.

Prestazioni erogate dagli Stati EFTA e a carico dell’INPS

Quando le prestazioni di disoccupazione sono erogate dagli Stati EFTA ma gravano sull’INPS, il rimborso delle relative somme è curato direttamente dalla Direzione Centrale. Di regola, i formulari vengono inviati dalle istituzioni estere alla Direzione Centrale, che li trasmette alle Sedi emittenti per le verifiche di competenza.

Le Sedi devono quindi:

  • verificare l’esattezza dei pagamenti eseguiti;
  • emettere per ciascun formulario un Mod. Ds P1;
  • apporre sul modello il timbro "Pagamento Ds italiana all’Estero";
  • contabilizzare con periodicità semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre, i Mod. Ds P1 emessi;
  • addebitare il totale al relativo conto di gestione e accreditare il conto GPA 55/00;
  • emettere contestualmente il Mod. SC 10/R, con espresso riferimento agli estremi della lettera di accompagno dei formulari.

Se vi è discordanza tra il totale dei formulari ricevuti e l’importo accreditato alla Direzione Centrale, le Sedi devono formulare con precisione le contestazioni da opporre agli organismi esteri debitori.

Per questa materia la circolare rinvia alla procedura già prevista dalla Circ. n. 2039 Prs/268, punto VI, già seguita per il pagamento delle indennità di disoccupazione dei Paesi CEE.

Variazione al piano dei conti

L’allegato n. 2 introduce i seguenti conti di nuova istituzione:

  • PTN 30/35: indennità di disoccupazione in regime dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 per lavoratori provenienti dalla Finlandia;
  • PTN 30/36: per lavoratori provenienti dall’Islanda;
  • PTN 30/37: per lavoratori provenienti dall’Austria;
  • PTN 30/38: per lavoratori provenienti dalla Norvegia;
  • PTN 30/39: per lavoratori provenienti dalla Svezia.

Per ciascun conto è prevista anche la corrispondente denominazione abbreviata, da utilizzare nella gestione contabile.

Punti principali

Estensione della disciplina comunitaria agli Stati EFTA

Dal 1 gennaio 1994 l’accordo sullo Spazio Economico Europeo estende agli Stati EFTA la normativa comunitaria di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Restano applicabili, per tali Stati, le disposizioni del Regolamento CEE n. 1408/71 e del Regolamento di applicazione n. 574/72 in materia di prestazioni di disoccupazione.

Prestazioni di disoccupazione erogate in Italia a carico degli Stati EFTA

Le prestazioni devono essere pagate sulla base del formulario rilasciato dallo Stato estero, che deve riportare gli elementi necessari alla corretta liquidazione: decorrenza, durata massima, giorni indennizzabili, importo giornaliero ed eventuali carichi familiari. In caso di eventi che possano incidere sulla legittimità del pagamento, le SAP devono avvisare subito l’Istituzione estera competente, sospendere l’erogazione e informare il beneficiario. L’importo giornaliero espresso in valuta estera va convertito in lire italiane secondo le parità ufficiali; i tassi sono comunicati dalla Sede Centrale all’inizio di ogni trimestre e valgono per tutto il trimestre di riferimento. Sul Mod. Ds P1 deve essere apposto il timbro "Regolamenti CEE 1408/71 - Stati Efta" con l’indicazione della categoria di appartenenza.

Contabilizzazione delle prestazioni erogate in Italia per conto EFTA

Le somme risultanti dai Mod. Ds P1 restituiti dagli organi erogatori devono essere imputate ai nuovi conti previsti per ciascun Paese: PTN 30/35 per Finlandia, PTN 30/36 per Islanda, PTN 30/37 per Austria, PTN 30/38 per Norvegia e PTN 30/39 per Svezia. Per i rimborsi verso le Istituzioni debitrici va utilizzata la quarta copia del formulario, riportando data iniziale e finale della prestazione, importo globale e annotazioni sulle eventuali interruzioni del pagamento. Le richieste di rimborso sono inoltrate alle Istituzioni estere dalla Direzione Centrale, Reparto IX.

Scadenze e invio formulari

La circolare richiama la necessità di rispettare la scadenza semestrale dell’invio dei formulari, che devono essere allegati al nuovo prospetto di concordanza entro il 31 luglio e il 28 febbraio di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni contabilizzate al 30 giugno e al 31 dicembre. Il mancato rispetto dei termini può comportare il rischio che partite pervenute in ritardo rientrino tra i crediti prescritti dell’Istituto.

Prestazioni di disoccupazione erogate dagli Stati EFTA e a carico dell’INPS

Quando le prestazioni sono erogate dagli Stati EFTA ma gravano sull’INPS, il rimborso delle somme è curato direttamente dalla Direzione Centrale. I formulari vengono normalmente trasmessi dalle Istituzioni estere alla Direzione Centrale, che li inoltra alle Sedi emittenti. Le Sedi devono verificare la correttezza dei pagamenti, emettere per ciascun formulario un Mod. Ds P1 con il timbro "Pagamento Ds italiana all’Estero", contabilizzare semestralmente i moduli emessi con cadenza 30 giugno e 31 dicembre, addebitando il totale al relativo conto di gestione e accreditando il conto GPA 55/00, e contestualmente emettere il Mod. SC 10/R con esplicito riferimento agli estremi della lettera di accompagno.

Gestione delle discordanze e richiamo alla procedura vigente

In presenza di difformità tra il totale dei formulari ricevuti e l’importo accreditato alla Direzione Centrale, le Sedi devono formulare con precisione le contestazioni da opporre agli organismi esteri debitori. Per la procedura operativa la circolare rinvia alla normativa già emanata con Circ. n. 2039 Prs/268, punto VI, già applicata per il pagamento delle indennità di disoccupazione dei Paesi CEE.

Nuovi conti del piano dei conti

L’allegato n. 2 istituisce nuovi conti per la gestione delle indennità di disoccupazione in regime dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 per i lavoratori provenienti dagli Stati EFTA: PTN 30/35 Finlandia, PTN 30/36 Islanda, PTN 30/37 Austria, PTN 30/38 Norvegia e PTN 30/39 Svezia. Per ciascun conto è indicata anche la denominazione abbreviata da utilizzare nella contabilità.

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