Circolare numero 263 del 3-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'ambito soggettivo e territoriale dello sgravio unico introdotto dal D.M. 5 agosto 1994, precisando che ne beneficiano anche le imprese che versano contributi a Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, nei limiti della contribuzione dovuta all'INPS. Vengono inoltre definiti i criteri di calcolo sulla retribuzione imponibile ex art. 12 L. 153/1969, le regole per il recupero dell'eccedenza relativa ai dirigenti INPDAI, il richiamo al limite di capienza e le modalità operative di codifica, conguaglio e regolarizzazione tramite mod. DM10/2 e DM10V.
sgravio unico: destinatari, calcolo, limiti e modalità operative
Sgravio unico: destinatari, calcolo e adempimenti operativi
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sullo sgravio unico introdotto dal D.M. 5 agosto 1994, soffermandosi in particolare sui soggetti beneficiari, sui criteri di determinazione della base di calcolo, sui limiti di capienza e sulle modalità di conguaglio e regolarizzazione contributiva. L'intervento è rivolto sia alle imprese già ammesse allo sgravio generale sia a quelle con contribuzione versata a fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Ambito soggettivo della misura
La prima questione affrontata riguarda l'individuazione dei beneficiari. La circolare precisa che l'agevolazione spetta anche alle imprese che versano la contribuzione IVS a Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'Istituto o da altri enti, come INPDAI ed ENPALS. Il beneficio è riconosciuto alle imprese già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del D.L. n. 299/1994, in quanto la formulazione normativa comprende anche tali soggetti tra i destinatari.
La circolare aggiunge che le imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del Trattato istitutivo della Comunità Europea rientrano nuovamente nella disciplina generale delle imprese manifatturiere, senza soluzione di continuità.
Base di calcolo dello sgravio
In relazione alla quantificazione delle masse retributive, viene chiarito che il richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale va inteso come riferimento alla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, tutte le imprese beneficiarie devono calcolare l'importo dello sgravio unico su tale base imponibile, anche quando la contribuzione sia versata a fondi sostitutivi con regole proprie di imponibile.
Sgravio per i dirigenti iscritti all'INPDAI
Per il personale dirigente iscritto all'INPDAI, la circolare ribadisce che il datore di lavoro può utilizzare lo sgravio unico con riferimento al complesso dei contributi a suo carico, ma sempre entro il limite di capienza rappresentato dai contributi previdenziali versati all'INPS per tutti i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione. Qualora l'importo spettante per il dirigente ecceda tale limite, la parte eccedente può essere recuperata sulla contribuzione dovuta per il restante personale agevolato. Il criterio è indicato come già adottato per lo sgravio ex L. 1089/1968.
Limite di capienza e richiami precedenti
La circolare richiama, per la determinazione del limite di capienza, la disciplina già illustrata in materia di sgravio totale annuale previsto dai decreti-legge emanati negli anni 1992 e 1993, convertiti nella L. 20 maggio 1993, n. 151 e successive modificazioni. Per la specifica soluzione interpretativa viene rinviato al punto b) della circolare n. 173 dell'8 luglio 1992.
Modalità operative e codifica aziendale
Sul piano operativo, viene chiarito che non è necessario attribuire codici speciali alle imprese operanti in territori non compresi nella nuova disciplina, poiché la procedura di controllo segnalerà automaticamente la presenza di sgravi non ammessi a partire dalle denunce DM10/2 con periodo '0794'.
Per le imprese che accentano gli adempimenti contributivi in territori non più compresi nelle aree di intervento, ma svolgono attività agevolate nei territori di cui all'art. 1 del D.M., è richiesto il codice tipo azienda con primo carattere 'B' e il codice di autorizzazione '0L'. Dal mese di dicembre tale codifica è necessaria anche per le imprese che accentano gli adempimenti contributivi nelle province delle Regioni Abruzzo e Molise.
Nessuna codifica particolare è invece richiesta per il proseguimento dello sgravio totale ex L. 183/86, limitatamente alle aziende che ne avevano già il godimento anteriormente al 1 dicembre 1991, né per gli sgravi totali annuali di cui alle leggi n. 21/1994 e n. 451/1994.
Aziende con più posizioni contributive
Per le imprese con più cantieri, stabilimenti o filiali ubicati in province diverse o nella stessa provincia, purché tutte comprese nell'area di intervento, la circolare distingue tra le posizioni contributive con differenti codici di autorizzazione. Sulla posizione contrassegnata dal codice '0M', cioè la dipendenza prescelta per la riepilogazione degli sgravi per il Mezzogiorno, deve essere operato lo sgravio unico per i lavoratori denunciati su tale posizione e lo sgravio totale ex legge n. 183/1976. Sulle posizioni con codice '3Q', invece, va operato lo sgravio unico per i lavoratori denunciati su ciascuna di esse.
Conguaglio delle difformità per luglio e agosto 1994
Le aziende che per i mesi di luglio e agosto 1994 abbiano applicato gli sgravi in modo difforme rispetto ai criteri indicati nei punti 1 e 2 devono procedere alla regolarizzazione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Il termine per la regolarizzazione è fissato al giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In caso di differenze di sgravi indebiti da restituire entro tale termine, gli importi devono essere maggiorati degli interessi al tasso legale. Le regolarizzazioni eseguite oltre il termine restano soggette alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Per la compilazione del mod. DM10/2, il recupero dello sgravio va esposto in uno dei righi in bianco del quadro D con la dicitura 'REC. SGRAVIO DM 5.8.94' e il codice 'L311'. La restituzione va invece indicata nei righi in bianco dei quadri B-C con la dicitura 'REST. SGRAVI DM 5.8.94' e il codice 'M173'. Gli interessi devono essere indicati in un rigo separato dei quadri B-C con la dicitura 'ONERI ACCESSORI' e il codice 'Q900'. In tali caselle non devono essere riportati numero dipendenti, numero giornate o retribuzioni.
Regolarizzazioni tramite mod. DM10V
Per le regolarizzazioni contributive effettuate con il mod. DM10V, l'eventuale importo dello sgravio previsto dal decreto interministeriale deve essere inserito al rigo 45. L'importo relativo allo sgravio ex lege n. 1089/68, per periodi fino al mese di giugno 1994, va esposto in un rigo in bianco del quadro D con il codice 'L165'.
Per la restituzione dello sgravio oggetto della circolare, il nuovo codice da utilizzare nel quadro B/C è 'CQ37', con la descrizione "sgravio unico ex decreto interministeriale 5 agosto 1994".
Punti principali
Destinatari dello sgravio unico
Sono incluse tra le imprese beneficiarie anche quelle che versano la contribuzione IVS a Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria gestiti dall'Istituto o da altri enti (INPDAI, ENPALS). Il beneficio spetta alle imprese già aventi diritto allo sgravio generale, con efficacia sul complesso dei contributi a carico del datore di lavoro da corrispondere all'Istituto, nei limiti della contribuzione dovuta all'INPS. Le imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del Trattato CE sono ricondotte senza soluzione di continuità alla disciplina generale delle imprese manifatturiere.
Quantificazione delle masse retributive
Ai fini del calcolo della percentuale di sgravio unico, il riferimento è la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione non va letta con riferimento alle particolari regole di imponibile previste per i fondi sostitutivi: tutte le imprese beneficiarie calcolano lo sgravio sull'imponibile previdenziale ordinario.
Eccedenza di sgravio per i dirigenti di aziende industriali
Per il personale dirigente iscritto all'INPDAI, il datore di lavoro può fruire dello sgravio unico sul complesso dei contributi a proprio carico, entro il limite di capienza riferito ai contributi INPS dovuti per tutti i lavoratori agevolati. Se lo sgravio spettante per il dirigente eccede tale capienza, l'eccedenza può essere recuperata sulla contribuzione relativa al restante personale interessato dallo sgravio, secondo un criterio già adottato per lo sgravio ex L. 1089/1968.
Limite di capienza dello sgravio unico
La circolare richiama le istruzioni già impartite per il limite di capienza in analogia con lo sgravio totale annuale previsto dai decreti-legge emanati nel 1992 e 1993, convertiti nella L. 20 maggio 1993, n. 151 e successive modifiche. Per la specifica disciplina si rinvia al punto b) della circolare n. 173 dell'8 luglio 1992.
Codifica delle aziende e ambito territoriale
Non occorre alcun codice particolare per escludere i nuovi sgravi nelle imprese operanti in territori non rientranti nella nuova disciplina: la procedura di controllo segnalerà la presenza di sgravio non ammesso a partire dalle denunce DM10/2 con periodo '0794'. Le imprese che accentano gli adempimenti contributivi in territori non più compresi nelle aree di intervento ma svolgono attività agevolate nei territori dell'art. 1 del D.M. devono utilizzare il codice tipo azienda con primo carattere 'B' e il codice di autorizzazione '0L'; tale codifica diviene necessaria dal mese di dicembre anche per le imprese che accentano gli adempimenti contributivi nelle province di Abruzzo e Molise. Nessuna codifica speciale è richiesta per il proseguimento dello sgravio totale ex L. 183/86 o per gli sgravi totali annuali ex leggi n. 21/1994 e n. 451/1994.
Aziende con più posizioni contributive
Le aziende con cantieri, stabilimenti o filiali in più province dell'area agevolata e con più posizioni contributive devono operare lo sgravio unico sulla posizione contrassegnata dal codice di autorizzazione '0M' per i lavoratori ivi denunciati, insieme allo sgravio totale ex legge n. 183/1976. Sulle posizioni con codice '3Q' lo sgravio unico va applicato ai lavoratori denunciati su tali posizioni.
Operazioni di conguaglio e regolarizzazione
Le aziende che per luglio e agosto 1994 abbiano applicato gli sgravi in modo difforme dai criteri indicati devono regolarizzare entro il giorno 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 e del D.M. 7 ottobre 1993. Le differenze di sgravi indebiti da restituire devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale; le regolarizzazioni tardive sono soggette alla disciplina sanzionatoria sui ritardati versamenti. Nel mod. DM10/2 il recupero va esposto nel quadro D con dicitura 'REC. SGRAVIO DM 5.8.94' e codice 'L311'; la restituzione nei quadri B-C con dicitura 'REST. SGRAVI DM 5.8.94' e codice 'M173', mentre gli interessi vanno indicati separatamente con dicitura 'ONERI ACCESSORI' e codice 'Q900'.
Regolarizzazioni contributive con mod. DM10V
Nel mod. DM10V l'importo dello sgravio del decreto interministeriale va indicato al rigo 45. L'importo relativo allo sgravio ex L. 1089/68, per periodi fino a giugno 1994, va riportato in un rigo in bianco del quadro D con codice 'L165'. Per la restituzione dello sgravio in questione, nel quadro B/C deve essere utilizzato il codice 'CQ37', con descrizione 'sgravio unico ex decreto interministeriale 5 agosto 1994'.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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