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Circolare

Circolare numero 261 del 29-9-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità operative connesse allo Scambio di lettere del 22 ottobre 1993 integrativo dell’Accordo italo-tedesco del 1976. Viene chiarito che il termine per la presentazione delle domande scade il 180° giorno successivo all’entrata in vigore del nuovo strumento e che, ai fini dell’Accordo, per "residenza" si intende la dimora abituale nei territori interessati. La parte centrale riguarda la possibilità di valutare nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore privato, a condizione che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione a carico dell’Istituto. Sono quindi indicati i controlli da effettuare da parte degli uffici SAP, l’uso dei modelli AA/C1 e AA/C2, e le diverse procedure da seguire in caso di esito negativo o positivo delle verifiche.

Adempimenti per la verifica e comunicazione dei periodi di lavoro privato certificati dal Comitato consultivo per gli optanti ai fini pensionistici

Adempimenti per la verifica dei periodi di lavoro privato certificati ai fini pensionistici

La circolare disciplina le modalità applicative connesse allo Scambio di lettere del 22 ottobre 1993, integrativo dell’Accordo italo-tedesco del 1976. Il documento fornisce indicazioni operative agli uffici dell’Istituto per la gestione delle certificazioni rilasciate dal Comitato consultivo per gli optanti, ai fini della possibile valorizzazione di periodi di lavoro dipendente svolti nel settore privato nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

Contenuto dell’integrazione dell’Accordo

Lo Scambio di lettere del 22 ottobre 1993 contiene due precisazioni di carattere generale:

  • il termine finale per la presentazione delle domande scade il 180° giorno successivo all’entrata in vigore del nuovo strumento;
  • ai fini dell’Accordo, il concetto di "residenza" va inteso come dimora abituale nei territori interessati.

Ambito della valutazione pensionistica

La circolare chiarisce che i periodi di attività lavorativa dipendente svolti nel settore privato, se certificati dal Comitato consultivo per gli optanti, possono essere presi in considerazione dai Fondi pubblici nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici. La condizione essenziale è che tali periodi non siano stati già utilizzati per la liquidazione di una pensione a carico dell’Istituto.

Trasmissione della documentazione e controlli degli uffici

Ai fini dell’istruttoria, il Comitato consultivo per gli optanti deve inviare alle Sedi interessate, tramite la nota di accompagnamento Mod. AA/C1, copia della certificazione relativa ai periodi di lavoro privato. Una volta ricevuti gli atti, gli uffici competenti delle SAP devono effettuare verifiche:

  • negli archivi pensionistici;
  • negli archivi contributivi;
  • ove necessario, nei fascicoli personali degli interessati.

L’obiettivo è accertare se i periodi risultino già accreditati oppure comunque già utilizzati in precedenti trattamenti pensionistici.

Esito negativo delle ricerche e comunicazione alla Commissione interministeriale

Se le ricerche non evidenziano la presenza o l’utilizzo dei periodi certificati, gli uffici devono trasmettere con tempestività la prevista comunicazione negativa alla Commissione interministeriale per gli altoatesini presso l’INPDAP - Gestione Pensionistica, V.le Cristoforo Colombo 44, Roma 00144, utilizzando il Mod. AA/C2.

La circolare distingue due ipotesi operative:

  • per i periodi non presenti negli archivi dell’Istituto, è sufficiente inviare il Mod. AA/C2 e conservare una copia di tale modulo insieme al Mod. AA/C1 e alla copia dell’attestazione, apponendo la dicitura "contribuzione non presente negli archivi";
  • per i periodi presenti negli archivi ma non utilizzati, dopo l’invio del Mod. AA/C2, la relativa contribuzione deve essere resa indisponibile, così da non poter essere impiegata a favore delle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Esito positivo delle verifiche

Qualora emerga che i periodi attestati sono già stati presi in considerazione ai fini della concessione di una pensione da parte dell’Istituto, anche nell’ambito dell’Accordo, la Sede deve compilare positivamente il Mod. AA/C2 e trasmetterlo, senza porre in essere ulteriori attività istruttorie o di blocco della contribuzione.

Assistenza interpretativa

La Direzione Centrale precisa infine che, su richiesta degli uffici interessati, fornirà ogni ulteriore chiarimento necessario per l’applicazione delle disposizioni e per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti.

Punti principali

Contenuto dello Scambio di lettere del 22 ottobre 1993

Lo strumento integrativo dell’Accordo italo-tedesco del 1976 stabilisce due chiarimenti preliminari: il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 180° giorno successivo all’entrata in vigore del nuovo strumento; inoltre, per "residenza" deve intendersi la dimora abituale nei territori interessati.

Valutazione dei periodi di lavoro privato nel regime dei dipendenti pubblici

Viene riconosciuta la possibilità di valutare, ai fini pensionistici dei dipendenti pubblici, i periodi di attività lavorativa dipendente svolti nel settore privato e certificati dal Comitato consultivo per gli optanti. Tale valutazione è ammessa solo se i periodi non sono già stati presi in considerazione per la liquidazione di una pensione a carico dell’Istituto.

Trasmissione della certificazione e verifiche delle Sedi

Il Comitato consultivo per gli optanti deve trasmettere alle Sedi interessate la copia della certificazione tramite la nota di accompagnamento Mod. AA/C1. Ricevuta la documentazione, gli uffici competenti delle SAP devono svolgere le ricerche negli archivi pensionistici, negli archivi contributivi e, se necessario, nei fascicoli personali degli interessati, per verificare se i periodi siano già accreditati o comunque utilizzati.

Comunicazione negativa: periodi non accreditati o non utilizzati

Se le verifiche hanno esito negativo, gli uffici devono inviare tempestivamente alla Commissione interministeriale per gli altoatesini presso l’INPDAP - Gestione Pensionistica, in V.le Cristoforo Colombo 44, Roma 00144, la comunicazione prevista sul Mod. AA/C2, attestando che i periodi non sono stati considerati ai fini pensionistici. Per i periodi non presenti negli archivi, è sufficiente archiviare una copia del Mod. AA/C2, insieme al Mod. AA/C1 e alla copia dell’attestato, con l’annotazione "contribuzione non presente negli archivi". Per i periodi presenti negli archivi ma non utilizzati, dopo l’invio del Mod. AA/C2, la contribuzione deve essere resa indisponibile ai fini delle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Comunicazione positiva: periodi già utilizzati

Se invece dai controlli risulta che i periodi attestati sono già stati considerati ai fini della concessione di una pensione da parte dell’Istituto, anche eventualmente ai sensi dell’Accordo, la Sede competente deve compilare positivamente il Mod. AA/C2 e inviarlo senza ulteriori adempimenti.

Chiarimenti ulteriori

La Direzione Centrale si dichiara disponibile a fornire ulteriori chiarimenti su richiesta degli uffici interessati in merito all’esecuzione degli adempimenti descritti.

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