Ordinanza n. 2241/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della graduatoria finale del concorso pubblico per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca XLI ciclo formativo A.A. 2025/2026 in "Translational Biomedical Sciences", approvata con Decreto Rettorale n. 609 del 06/11/2025, pubblicata sul sito web dell'Ateneo, nella parte in cui colloca la ricorrente al sesto posto anziché in posizione utile per l'ammissione; - del verbale di valutazione dei titoli redatto dalla Commissione giudicatrice in data 21/10/2025, nella parte in cui omette di attribuire alla ricorrente i punteggi spettanti per i titoli posseduti; del verbale finale e di approvazione della graduatoria da parte della Commissione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca, nella parte in cui colloca la ricorrente al sesto posto, nonché i verbali di valutazione dei titoli e di approvazione della graduatoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per l'ammissione al XLI ciclo del corso di dottorato di ricerca in Translational Biomedical Sciences, chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato il verbale di valutazione dei titoli del 21 ottobre 2025, il verbale finale e gli atti di approvazione della graduatoria, deducendo che la commissione avrebbe omesso di attribuirle i punteggi spettanti per i titoli posseduti, con conseguente collocazione al sesto posto anziché in posizione utile per l'ammissione. Il giudizio è stato instaurato nei confronti dell'università, mentre una candidata indicata in epigrafe non si è costituita. In sede cautelare il TAR ha rilevato la necessità di coinvolgere tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, potenzialmente controinteressati, poiché l'eventuale accoglimento delle censure potrebbe modificare in senso peggiorativo la loro posizione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha ancora definito la domanda cautelare. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria indicati in motivazione, ritenendoli controinteressati almeno potenziali: l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe infatti incidere negativamente sul loro posizionamento. Ha posto a carico della ricorrente l'onere di notificare loro il ricorso introduttivo e l'ordinanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato per il 10 aprile 2026 la camera di consiglio per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55, comma 12, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ambito della trattazione della domanda cautelare, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore.
art. 35 c.p.a.
È richiamato, insieme all'art. 49 c.p.a., quale fondamento processuale dell'integrazione del contraddittorio mediante evocazione dei controinteressati.
art. 49 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente controinteressati.
Massime di principio
- In un giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, devono essere considerati controinteressati almeno potenziali tutti i soggetti utilmente collocati quando l'eventuale accoglimento del ricorso possa determinare una modificazione peggiorativa della loro posizione in graduatoria.
- Prima di decidere sulla domanda cautelare, il giudice amministrativo può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati potenziali, fissando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'ordinanza e ponendo tale onere a carico del ricorrente.
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