Sentenza n. 744/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento della determina 23 agosto 2024, n. 1370 del Responsabile del I settore del Comune di Decimomannu, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la concessione di suolo pubblico per attività di spettacolo viaggiante per la sagra di Santa Greca settembre 2024 nonché la determina dell’11 settembre 2024, n. 1453 dello stesso Responsabile, di rettifica della graduatoria definitiva, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e successiva rettifica per la concessione di suolo pubblico destinato ad attività di spettacolo viaggiante in occasione della Sagra di Santa Greca del settembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione di aree pubbliche e contestava l'azzeramento del punteggio di anzianità, disposto per il mancato saldo degli oneri di occupazione del suolo pubblico relativi alla sagra del 2023. Deduceva eccesso di potere, mancanza di consequenzialità tra premesse e conclusioni, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti ed erronea applicazione del regolamento comunale. Sosteneva che l'art. 17 del regolamento vigente nel 2024 consentisse l'azzeramento del punteggio soltanto per il mancato pagamento degli oneri relativi alla sagra oggetto della domanda, mentre l'inadempimento relativo al 2023 avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 21, comma 9, l'esclusione dalla graduatoria del 2024, senza incidere sul punteggio di anzianità già maturato. Affermava inoltre di conservare l'interesse all'annullamento perché l'azzeramento avrebbe inciso sulla partecipazione alle future manifestazioni. Il Comune e il controinteressato eccepivano l'inammissibilità del ricorso e ne sostenevano comunque l'infondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di rito. Ha distinto le discipline regolamentari applicabili ratione temporis. Per l'inadempimento relativo agli oneri del 2023 era applicabile l'art. 18, comma 5, del regolamento vigente nel 2023, modificato nel 2022, che prevedeva la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito. Pertanto l'azzeramento del punteggio, decorrente dal 2023, era corretto; negli anni successivi il punteggio avrebbe potuto nuovamente maturare ove sussistessero i relativi presupposti. Quanto alla partecipazione alla procedura del 2024, disciplinata dal regolamento modificato nell'aprile 2024, il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 21, comma 9, se alla data di pubblicazione del bando risultava ancora inadempiente per gli oneri degli anni precedenti; tale previsione non impediva però che l'azzeramento del punteggio fosse già stato prodotto dalla disciplina vigente nel 2023. Il successivo pagamento effettuato nel termine assegnato per il 2024 non eliminava l'effetto già verificatosi in relazione all'inadempimento del 2023. Il precedente eventuale errore dell'amministrazione, consistito nel non azzerare il punteggio nel 2023, non vincolava l'amministrazione a reiterarlo. La rettifica della graduatoria non è stata ritenuta illogica, ma doverosa alla luce della disciplina applicabile. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito al Comune di proporre opposizione al ricorso straordinario e determinato la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
art. 18, comma 5, del regolamento comunale vigente nel 2023
Per la sagra di Santa Greca di settembre il pagamento degli oneri di occupazione e degli altri tributi dovrà comunque essere effettuato entro il termine massimo del lunedì della sagra pena la perdita di tutto il punteggio acquisito per anzianità di presenza …..
La disposizione applicabile all'inadempimento del 2023 comportava la perdita del punteggio di anzianità; l'effetto si produceva dal 2023 e non impediva la successiva maturazione di nuovo punteggio negli anni seguenti.
art. 17 del regolamento comunale modificato con delibera consiliare n. 22 del 29 aprile 2024
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione era stata applicata dall'amministrazione per l'azzeramento del punteggio, ma il TAR ha ritenuto che l'effetto dell'inadempimento del 2023 derivasse dalla disciplina vigente nel 2023.
art. 21, comma 9, del regolamento comunale modificato con delibera consiliare n. 22 del 29 aprile 2024
Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del bando per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica, inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti
Per la procedura del 2024 la disposizione imponeva l'esclusione dell'operatore che, alla data di pubblicazione del bando, risultasse ancora inadempiente per oneri degli anni precedenti.
Massime di principio
- In presenza di modifiche regolamentari, la disciplina applicabile deve essere individuata in relazione alla specifica fattispecie da disciplinare e al momento in cui si è verificato il fatto costitutivo dell'effetto amministrativo.
- L'inadempimento del pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico deve essere valutato secondo la disciplina vigente nell'anno cui si riferiscono gli oneri; se tale disciplina prevede la perdita del punteggio di anzianità, l'effetto si produce a decorrere da quell'anno.
- La disciplina sopravvenuta per la procedura di assegnazione successiva può prevedere, per la persistente morosità relativa ad anni precedenti, l'esclusione dalla procedura, senza eliminare retroattivamente l'effetto di azzeramento del punteggio già prodotto secondo la disciplina precedente.
- L'errore commesso dall'amministrazione in una precedente procedura non attribuisce al privato il diritto alla reiterazione dell'errore, né impedisce la successiva applicazione della disciplina regolamentare corretta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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