Ordinanza n. 147/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • della deliberazione presidenziale n. 124 del 08 aprile 2026, pubblicata sulla piattaforma di e-Procurement e comunicata in via telematica in data 10 aprile 2026, con cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara bandita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale per l’affidamento del servizio di rimozione del relitto navale Orenburggazprom (CIG: B9AF754273 – CUP: C69H25000040006 – CUI: S92033190395202400001); • di tutti i verbali di gara, anche se non conosciuti, nella misura in cui, a mezzo degli stessi, la S.A. ha escluso l’odierna esponente dalla procedura di gara; • di ogni altro atto, valutazione od operazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza e in relazione alle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all’esclusione; • per quanto occorrer possa, delle risposte della S.A. ai quesiti posti dagli O.E., nella parte in cui dovessero essere letti nel senso di consentire l’esclusione del RTI ricorrente; • dell’eventuale provvedimento di invito a presentare offerta, aggiudicazione/proposta di aggiudicazione medio tempore adottato, compresi i connessi verbali di gara; • di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che, ancorché non conosciuto, possa comunque ledere gli interessi della società ricorrente, ivi comprese le comunicazioni di apertura delle offerte tecniche; e con richiesta, in subordine ove l’interesse primario all’aggiudicazione e all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierna ricorrente, di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all’aggiudicazione della gara de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancata dimostrazione del requisito di capacità tecnica relativo allo svolgimento di servizi analoghi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione presidenziale con cui è stata esclusa dalla procedura bandita dall’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento del servizio di rimozione del relitto navale Orenburggazprom. L’esclusione è stata motivata dalla mancata dimostrazione, ai sensi del punto 6.3 del disciplinare, di avere svolto servizi analoghi a quello oggetto di gara. In particolare, la stazione appaltante ha ritenuto non analogo il servizio di demolizione della nave Urania, svolto nel porto di Livorno, rispetto alle attività oggetto dell’appalto, consistenti nel recupero, movimentazione, sollevamento e trasferimento del relitto. La ricorrente ha contestato l’esclusione, sostenendo che la distinzione tra rimozione/spostamento e demolizione fosse meramente terminologica o formalistica, e ha chiesto, in subordine, il risarcimento per equivalente del pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di concorrere all’aggiudicazione. La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Responsabile Unico del Progetto non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, a sommario esame, non favorevolmente apprezzabili le esigenze cautelari. Il Collegio ha giudicato l’esclusione assistita da adeguata plausibilità, rilevando che, alla luce della lex specialis, la distinzione tra rimozione/spostamento e demolizione non è meramente terminologica o formalistica, ma tecnico-funzionale e collegata alle concrete esigenze perseguite dalla stazione appaltante. La demolizione risultava attività marginale e successiva rispetto alle attività principali di recupero, movimentazione, sollevamento e trasferimento del relitto; pertanto, il servizio di demolizione della nave Urania non poteva essere qualificato come servizio analogo secondo la nozione giurisprudenziale richiamata nell’ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non definisce il merito del ricorso né decide sulla domanda risarcitoria subordinata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato, in sede sommaria, la sussistenza delle esigenze cautelari e ha respinto la sospensione dell’esclusione.
punto 6.3 del Disciplinare di gara
Prevedeva la dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi; il requisito è stato interpretato in senso tecnico-funzionale, con riferimento alle attività concretamente prevalenti nell’appalto.
Massime di principio
- Nella verifica del requisito di capacità tecnica relativo ai servizi analoghi, la comparazione tra il servizio pregresso e quello oggetto di gara deve essere condotta secondo un criterio tecnico-funzionale, rapportato alle concrete prestazioni richieste dalla lex specialis, e non sulla sola base di analogie terminologiche.
- Un servizio di demolizione non è necessariamente analogo a un servizio di rimozione o spostamento di un relitto quando la demolizione costituisce attività marginale e successiva rispetto alle prevalenti attività di recupero, movimentazione, sollevamento e trasferimento.
- In sede cautelare, l’esclusione dalla gara può essere mantenuta quando, a un esame sommario, la qualificazione operata dalla stazione appaltante del servizio pregresso come non analogo risulti coerente con la struttura tecnico-funzionale delle prestazioni previste dalla lex specialis.
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