Corte di giustizia, Sentenza C-17/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 dicembre 2018. — Procedimento penale a carico di Virgil Mailat e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 19 e 29, nonché articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Trasferimento di una universalità totale o parziale di beni – Esenzione della locazione di beni immobili – Contratto di locazione relativo a un bene immobile destinato a un esercizio commerciale e ai beni mobili necessari per tale esercizio – Prestazioni relative al bene immobile che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA – Rettifica. — Causa C-17/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che la semplice locazione di un immobile commerciale, con i relativi beni strumentali e di inventario, equivalga al trasferimento di una universalità di beni ai fini IVA. Ha invece qualificato l’operazione come prestazione unica, rientrante nell’ambito della locazione di beni immobili, con la locazione dell’immobile quale elemento principale. La sentenza è rilevante anche per il tema della rettifica della detrazione IVA in caso di mutamento della destinazione economica del bene.
IVA: la locazione di un immobile commerciale con beni strumentali e di inventario non costituisce trasferimento di universalità di beni; si tratta invece di una prestazione unica, con locazione dell’immobile come prestazione principale.
La questione giuridica
Se la locazione di un immobile già adibito a ristorante, unitamente ai beni strumentali e di inventario necessari alla prosecuzione dell’attività, integri un trasferimento di universalità totale o parziale di beni ai sensi degli articoli 19 e 29 della direttiva 2006/112/CE; in caso negativo, se l’operazione debba qualificarsi come locazione di beni immobili esente ex articolo 135, paragrafo 1, lettera l), oppure come prestazione di servizi complessa non rientrante nella nozione di locazione esente.
Principio di diritto
L’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE non si applica quando un immobile destinato a un esercizio commerciale è concesso in locazione, insieme ai beni strumentali e di inventario necessari, senza trasferimento della proprietà dei beni necessari all’attività, anche se il conduttore prosegue l’attività con la stessa denominazione commerciale; in tal caso l’operazione costituisce, ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), una prestazione unica, nella quale la locazione dell’immobile è la prestazione principale e i beni mobili sono accessori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 19 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 29 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), direttiva 2006/112/CE
Locazione di immobile commerciale e beni connessi: qualificazione IVA
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Mureș in un procedimento penale per elusione fiscale, nel quale era contestata la mancata rettifica dell’IVA detratta per lavori di ammodernamento e per beni destinati all’esercizio di un ristorante, dopo la stipula di un contratto di locazione relativo allo stesso immobile e ai beni strumentali connessi.
Fatti e procedimento principale
La Apcom Select SA, gestita dal sig. Virgil Mailat e dalla sig.ra Delia Elena Mailat, aveva detratto l’IVA relativa a lavori eseguiti nel 2006-2007 all’interno di un immobile adibito a ristorante, nonché relativa ad attrezzature e beni impiegati nella gestione dell’attività. Nel dicembre 2007 la società aveva poi concesso in locazione, in regime di esenzione IVA, l’immobile insieme alle attrezzature fisse e ai beni necessari alla prosecuzione dell’attività, e il conduttore aveva continuato a gestire il ristorante con la stessa denominazione commerciale. Le autorità rumene contestavano la mancata rettifica dell’IVA detratta, prevista dal diritto nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se tale operazione integrasse un trasferimento di attività o di universalità di beni ai sensi degli articoli 19 e 29 della direttiva 2006/112/CE;
- in caso negativo, se si trattasse di una locazione di beni immobili esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), oppure di una prestazione complessa diversa dalla locazione esente.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE, relativo al trasferimento di una universalità totale o parziale di beni;
- l’articolo 29 della medesima direttiva, che estende tale disciplina alle prestazioni di servizi;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), che esenta dall’IVA l’affitto e la locazione di beni immobili. Viene inoltre ricordata la giurisprudenza anteriore, in particolare le sentenze Zita Modes e Schriever, oltre a RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland, Goed Wonen e Walderdorff.
Ragionamento della Corte sul trasferimento di universalità di beni
La Corte ribadisce che l’articolo 19 mira a semplificare i trasferimenti di imprese e a evitare che il beneficiario sopporti un onere finanziario rilevante. Tuttavia, perché vi sia un trasferimento di universalità di beni, occorre un complesso di elementi idoneo a consentire la prosecuzione autonoma dell’attività economica, non la mera messa a disposizione di beni.
Nel caso del ristorante:
- l’attività richiede, di regola, locali commerciali e impianti idonei;
- la possibilità che l’attività prosegua negli stessi locali può, in astratto, avvenire anche tramite locazione;
- ma qui tutti gli elementi necessari risultavano soltanto locati, senza trasferimento della proprietà di una parte rilevante dei beni;
- il fatto che il locatario abbia proseguito l’attività per oltre due anni, mantenendo denominazione, dipendenti e fornitori, non basta a trasformare l’operazione in trasferimento di universalità di beni;
- la circostanza che il locatario succeda all’alienante non è condizione di applicazione dell’articolo 19.
La Corte conclude quindi che l’operazione non rientra nell’articolo 19 della direttiva IVA.
Ragionamento della Corte sulla locazione di beni immobili
Quanto alla seconda questione, la Corte verifica se l’operazione costituisca una prestazione unica. Ricorda che, quando più elementi sono strettamente connessi, essi devono essere trattati come un’unica prestazione economica, e che una prestazione accessoria segue il regime fiscale della prestazione principale.
Nel caso concreto:
- la locazione dei beni mobili non è separabile dalla locazione dell’immobile;
- alcuni beni mobili, come attrezzature e apparecchiature da cucina, erano incorporati nell’immobile;
- gli altri beni erano comunque destinati all’esercizio del ristorante;
- tali elementi non avevano una finalità autonoma, ma servivano a fruire al meglio della locazione dell’immobile.
Ne deriva che la prestazione principale è la locazione dell’immobile e che il contratto costituisce una prestazione unica ai fini dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l).
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni non comprende la locazione di un immobile commerciale con i beni strumentali e di inventario necessari, anche se il conduttore continua l’attività con la stessa denominazione;
- un simile contratto integra una prestazione unica, nella quale la locazione dell’immobile è la prestazione principale.
Rilievo pratico per la prassi IVA
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che la qualificazione come trasferimento di azienda o ramo d’azienda richiede un effettivo trasferimento di un complesso idoneo alla prosecuzione autonoma dell’attività, non una mera locazione con beni funzionali all’esercizio. La decisione è importante anche ai fini della rettifica della detrazione IVA: se l’operazione è una locazione esente e non un trasferimento di universalità, possono venire in rilievo gli obblighi di rettifica previsti dal diritto nazionale in conformità alla direttiva IVA.
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