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Sentenza

Sentenza n. 1198/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante il riconoscimento di una somma dovuta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Comune di Palermo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo passata in giudicato e di liquidarle € 17.817,67, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturandi dal 1° ottobre 2024 fino all’effettivo soddisfo, nonché € 444,74 versati a titolo di imposta di registro, con interessi legali. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. RAP ha chiesto di essere estromessa, sostenendo che il titolo non contenesse alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza civile azionata non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Comune è stato condannato a dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per ulteriori sessanta giorni e su istanza di parte. Il TAR ha respinto la richiesta di estromissione di RAP, poiché l’art. 114 c.p.a. impone di chiamare nel giudizio di ottemperanza tutte le parti del giudizio presupposto; tuttavia, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti nel giudizio di ottemperanza, ha compensato le spese tra la ricorrente e RAP. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il ricorso per l’ottemperanza ai giudicati e ai titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta; impone inoltre la chiamata in giudizio di tutte le parti del giudizio presupposto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, mediante decreto collegiale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il commissario ad acta deve presentare la parcella entro il termine previsto a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento UE 2016/679

    È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo azionato e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 consentono al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con poteri sostitutivi e con un ulteriore termine per l’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza devono essere chiamate tutte le parti del giudizio presupposto, anche quando il titolo non contiene statuizioni di condanna nei confronti di una di esse; la partecipazione necessaria al processo non implica però automaticamente la condanna alle spese, se nei confronti di tale parte non è stata proposta alcuna domanda.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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