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Sentenza

Sentenza n. 6535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, n. 14846/2025, pubblicata il 28 luglio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del GSE di rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, recupero di 1.963 titoli di efficienza energetica corrispondenti a euro 491.086,25 ed esclusione della compensazione con titoli futuri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiarie di incentivi)

Prevale il privato

La controversia

Le società avevano ottenuto l’approvazione di una proposta di progetto e programma di misura e la successiva certificazione di richieste di verifica e certificazione relative al periodo 2015-2016, con emissione dei certificati bianchi. A seguito di un controllo avviato nel 2018, il GSE aveva ritenuto necessario rettificare l’algoritmo di calcolo dei risparmi e recuperare i titoli ritenuti erogati in eccesso. Le appellanti non contestavano la necessità della rettifica dell’algoritmo, ma sostenevano che essa non potesse incidere sulle rendicontazioni già approvate e che, comunque, non ricorressero violazioni, irregolarità, inadempimenti, difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale, né dichiarazioni false o mendaci. Deducevano inoltre l’applicabilità dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011, l’erronea applicazione dell’art. 12, comma 5, del d.m. 11 gennaio 2017 e l’assenza dei relativi presupposti, nonché l’illegittima applicazione retroattiva del decreto ministeriale a una proposta approvata e a periodi di rendicontazione anteriori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima, in astratto, la rettifica dei calcoli associati all’intervento, anche perché la stessa società aveva confermato in sede istruttoria la necessità di correggere l’algoritmo. Tuttavia, il GSE non aveva accertato violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, presupposti che avrebbero consentito, ai sensi dell’art. 12, comma 15, del d.m. 11 gennaio 2017, non solo la rideterminazione dei certificati ma anche il recupero di quelli riconosciuti in eccesso. La fattispecie era invece riconducibile all’art. 12, comma 16, del medesimo decreto, relativo alla non verificabilità o non attendibilità dei dati, che consente il ricalcolo e l’imposizione di prescrizioni per le rendicontazioni successive, fatto salvo il diverso caso del comma 15. Inoltre, la rettifica era stata effettuata sulla base dello stesso materiale istruttorio già disponibile al momento dell’approvazione della proposta, senza emergere difformità tra dichiarazioni e situazione reale o dichiarazioni false o mendaci. In applicazione dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011, le singole rendicontazioni positivamente concluse devono essere considerate autonomamente: la rettifica o il rigetto di una rendicontazione successiva non travolge le precedenti né consente il recupero degli incentivi già riconosciuti, salvo difformità dichiarative o falsità. Sono stati quindi annullati in parte qua i provvedimenti del GSE. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011

    Le richieste di verifica e certificazione devono essere considerate autonomamente; il rigetto o la rettifica di una richiesta non travolge le precedenti richieste definite positivamente e non consente il recupero degli incentivi già riconosciuti, salvo difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale oppure dichiarazioni false o mendaci.

  • art. 12, comma 5, d.m. 11 gennaio 2017

    “qualora il Gestore «riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile: a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate; b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario»”

    Il recupero dei certificati riconosciuti in eccesso, oltre alla rideterminazione dei benefici, presuppone l’accertamento di violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi.

  • art. 12, comma 15, d.m. 11 gennaio 2017

    Il testo della decisione richiama la disposizione come base del potere di rideterminazione e recupero dei certificati in caso di violazioni, irregolarità o inadempimenti.

  • art. 12, comma 16, d.m. 11 gennaio 2017

    “qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile”

    In caso di dati non verificabili o non attendibili, il GSE può ricalcolare i certificati e impartire prescrizioni per le rendicontazioni successive; tale disposizione non legittima il recupero dei certificati già riconosciuti in assenza dei presupposti del comma 15.

  • art. 1, comma 89, legge n. 124/2017

    La decisione richiama la disposizione quale norma introduttiva dei commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, già vigenti all’avvio e alla conclusione del procedimento di controllo.

Massime di principio

  • Nel sistema dei certificati bianchi, la rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi può legittimare il ricalcolo dei benefici, ma il recupero dei certificati già riconosciuti richiede l’accertamento concreto di violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi.
  • Quando il controllo evidenzia soltanto la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dati, senza accertare violazioni, irregolarità, inadempimenti, difformità tra dichiarazioni e situazione reale o dichiarazioni false o mendaci, il Gestore può procedere al ricalcolo e impartire prescrizioni per le rendicontazioni successive, ma non può recuperare gli incentivi già erogati sulla base di rendicontazioni positivamente certificate.
  • Le singole richieste di verifica e certificazione degli incentivi devono essere considerate autonomamente: il rigetto o la rettifica di una richiesta successiva non travolge le precedenti richieste definite positivamente e non consente il recupero degli incentivi già riconosciuti, salvo il ricorrere di difformità dichiarative o falsità.
  • L’utilizzo, per la rettifica dell’algoritmo, dello stesso materiale istruttorio già disponibile al momento dell’approvazione della proposta non integra, di per sé, una violazione, irregolarità o dichiarazione mendace idonea a fondare il recupero degli incentivi precedentemente erogati.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energetici
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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