Cassazione Penale, Sentenza n. 41357/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/04/2021 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena (pena: mesi 5, giorni 10 di reclusione e euro 200,00 di multa) precedentemente concesso con sentenza del 14/07/2016, resa definitiva il 28/11/2016. Il giudice dell'esecuzione motivò la revoca richiamando la sopravvenuta condanna definitiva inflitta dalla Corte d'appello di Firenze (pena: anni 2 e mesi 6, definitiva il 20/11/2019) e ritenne la revoca automatica ex lege, adottando il provvedimento de plano senza fissare udienza in camera di consiglio. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 666, commi 2-4; art. 178, c.1, lett. c; art. 179 c.p.p.), lamentando che la decisione è stata adottata de plano fuori dai casi consentiti; (2) errata applicazione della legge penale nella quantificazione della pena finale aggregata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per la fondatezza del primo motivo. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia adottato il provvedimento de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., e senza rispettare le forme prescritte dai commi 3 e 4 (ossia l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti e con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero). La Corte ha qualificato tale decisione come affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio e, ai sensi della giurisprudenza consolidata, ha disposto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
L'art. 666, comma 2 consente al giudice dell'esecuzione di adottare de plano un decreto motivato di inammissibilità soltanto nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di istanza già rigettata; i commi 3 e 4 impongono che l'incidente di esecuzione sia trattato in udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Una decisione de plano al di fuori di tali ipotesi è nulla assoluta.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma processuale imperativa relativa alle forme dell'istruttoria o della trattazione degli atti (in connessione con la disciplina dell'udienza e della partecipazione delle parti); la censura mira a sottolineare l'obbligo di osservare le formalità prescritte dall'iter procedimentale.
art. 179 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente in ragione della sua rilevanza procedurale; nel contesto la norma è intesa come parte del complesso di disposizioni che regolano la regolarità formale della trattazione degli incidenti di esecuzione e l'indispensabilità delle garanzie processuali.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può decidere "de plano" (con decreto motivato e senza udienza) solo nei casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2 (manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione). Fuori da questi casi è obbligatorio fissare l'udienza in camera di consiglio.
- La trattazione dell'incidente di esecuzione in camera di consiglio richiede avviso alle parti e la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero: la mancata osservanza di queste forme comporta una nullità assoluta del provvedimento, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Anche quando la revoca di un beneficio (es. sospensione condizionale) abbia effetto dichiarativo/ex lege al verificarsi dei presupposti, il giudice dell'esecuzione non è esonerato dal rispetto delle procedure previste per la pronuncia: il riconoscimento dell'effetto di diritto non sostituisce le garanzie procedurali previste dalla legge per la decisione sull'incidente di esecuzione.
- La declaratoria di nullità assoluta può portare all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando la Corte di legittimità accerta l'illegittimità formale dell'atto nel giudizio di cassazione, con rimessione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo conforme alla legge.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollecitare il rispetto delle formalità (richiedere fissazione di udienza, chiedere la partecipazione del PM) e, se il provvedimento è stato adottato de plano illegittimamente, proporre impugnazione o denuncia della nullità assoluta per ottenere l'annullamento.
- Se vi sono contestazioni sulla quantificazione della pena aggregata dopo la revoca di un beneficio, tali questioni possono essere valutate dal giudice dell'esecuzione nella fase di merito dopo l'osservanza delle garanzie procedurali; la mancata valutazione formale non esclude la necessità di riesame sostanziale in udienza.
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