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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38279/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nei confronti di PUCA LUIGI. La difesa contestava che, avendo nei confronti dell'indagato due ordinanze applicative (una emessa il 26/03/2020 ed eseguita il 09/06/2020 per associazione mafiosa; l'altra emessa il 24/04/2020 ed eseguita il 30/04/2020 per estorsione aggravata, poi annullata), la decorrenza della prima ordinanza ancora in esecuzione dovesse essere retrodatata alla data di esecuzione della seconda (30/04/2020) perché, secondo la difesa, gli elementi a base della prima ordinanza erano già desumibili alla data di emissione/esecuzione della seconda. La doglianza comprendeva anche censure sulla presunta illegittima separazione dei procedimenti e sull'errata valutazione della natura "aperta" del reato associativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio già affermato in precedenti pronunce secondo cui l'applicabilità dell'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione della decorrenza della misura cautelare) richiede, quale presupposto, che il reato oggetto della seconda ordinanza sia stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento cautelare. Nel caso concreto è stato ritenuto che il reato associativo (art. 416-bis) non fosse "cessato" prima dell'emissione della prima ordinanza del 24/04/2020 né prima della sua esecuzione del 30/04/2020, in considerazione della natura permanente/durante dell'associazione e degli elementi probatori (anche episodi del 2019) emersi. I giudici hanno inoltre ritenuto che non emergessero elementi nuovi tali da modificare il giudizio già espresso dalla Corte in pronunce precedenti e che i requisiti di "desumibilità" dagli atti e, se del caso, la circostanza che la separazione dei procedimenti derivi da scelta del pubblico ministero, non fossero soddisfatti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina della retrodatazione della decorrenza della misura cautelare: applicabile solo se il reato oggetto della seconda ordinanza è stato commesso prima dell'emissione del primo provvedimento; la sua operatività dipende dalla natura del rapporto tra i reati e dalla 'desumibilità' dagli atti degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevanza della natura permanente/durante del reato associativo ai fini della verifica temporale: occorre accertare la data di inizio o di cessazione della partecipazione all'associazione per stabilire se la contestazione che dà luogo alla seconda ordinanza sia anteriore alla prima

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna per spese e il versamento di una somma per ricorso manifestamente inammissibile o colposamente infondato; applicata per infliggere all'attore la somma di euro 3.000

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Sez. U. e pronunce indicate nel testo)

    È richiamata una consolidata giurisprudenza (Sez. U. n. 48109/2018, altre pronunce e decisioni costituzionali) che delimita le ipotesi di retrodatazione: automatica solo se le ordinanze appartengono allo stesso procedimento e vi sia connessione qualificata; altrimenti è necessario verificare la desumibilità dagli atti e/o che la separazione dei procedimenti derivi da scelta del pubblico ministero

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.) è subordinata al requisito temporale: il reato oggetto della seconda ordinanza deve essere anteriore all'emissione del primo provvedimento.
  • Per stabilire quale provvedimento sia "primo" o "secondo" rileva la data di esecuzione quando ciò sia necessario per valutare l'effettiva operatività delle misure; tuttavia la verifica della cessazione del reato associativo si concentra sulla data di partecipazione/cessazione alla/alla associazione.
  • La retrodatazione può operare automaticamente solo se le ordinanze appartengono al medesimo procedimento e i reati sono legati da connessione qualificata; nelle altre ipotesi è necessaria la verifica che gli elementi a fondamento della seconda ordinanza fossero desumibili dagli atti alla data di emissione del primo provvedimento.
  • La 'desumibilità' dagli atti non significa mera conoscibilità storica di fatti: richiede indizi univoci e concreti, idonei a fondare un giudizio prognostico di responsabilità cautelare e la richiesta/adozione di una misura.
  • Quando il secondo provvedimento riguarda il reato associativo, il giudice deve motivare specificamente circa la persistenza o cessazione dell'associazione e gli elementi concreti che sostengono tale giudizio, soprattutto se la contestazione è formulata in termini "aperti" o permanenti.
  • La separazione in procedimenti distinti incide sull'applicabilità della retrodatazione: se la separazione è imputabile a una scelta discrezionale del pubblico ministero, occorre valutare tale dato nel giudizio di retrodatazione.
  • Il giudice della cautela, se chiamato a decidere sulla retrodatazione, non può limitarsi a enunciazioni generiche ma deve esporre gli elementi concreti che giustificano la decisione; il mancato rispetto di questi obblighi può essere censurato in sede di impugnazione.

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