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Sentenza

Sentenza n. 269/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva - della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria m_dg.GDAP.27/04/2026.0197528.U, avente ad oggetto “Agente del Corpo di polizia penitenziaria -OMISSIS-”, notificata in data 30.04.2026; - di ogni altro atto correlato, antecedente e/o consequenziale al summenzionato provvedimento;

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota interlocutoria con cui il Ministero ha comunicato l'impossibilità di aderire alla richiesta di assegnazione presso la Casa Circondariale di Sciacca e ha invitato a indicare anche la Casa Circondariale di Agrigento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale adottata nell'ambito del procedimento avviato con la richiesta di assegnazione ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, presentata per assistere una familiare del coniuge riconosciuta disabile in situazione di gravità. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente impossibilità di presentare osservazioni; la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 34 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione, per l'inidoneità della motivazione della nota, che non avrebbe chiarito le ragioni del mancato accoglimento della sede di Sciacca pur prospettando un possibile esito favorevole per Agrigento; la violazione dell'art. 33 l. 104/1992 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà, per non avere l'Amministrazione dimostrato carenze di organico o altre esigenze organizzative ostative al trasferimento. Il Ministero ha eccepito che la nota fosse meramente interlocutoria ed endoprocedimentale, funzionale a sollecitare l'integrazione della domanda mediante l'indicazione della sede di Agrigento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure sostanziali. La nota impugnata non ha natura decisoria né predecisoria, ma costituisce un atto endoprocedimentale e interlocutorio volto a completare l'istruttoria, invitando l'interessato a integrare la domanda e prospettando soltanto la possibile definizione favorevole del procedimento con riferimento alla sede di Agrigento. Non è stata ravvisata una lesione concreta, attuale, diretta e immediata, né un arresto procedimentale. L'atto avrebbe potuto essere contestato insieme al provvedimento conclusivo eventualmente adottato. Il Collegio ha richiamato le eccezioni alla regola della non immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali: atti vincolanti idonei a imprimere un indirizzo ineluttabile alla decisione finale, atti interlocutori determinanti un arresto procedimentale lesivo dell'interesse pretensivo e atti soprassessori che rinviino il soddisfacimento dell'interesse a un evento futuro e incerto; nessuna di tali ipotesi è stata ritenuta sussistente. Le spese sono state compensate per la definizione in rito e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Disciplina il presupposto normativo della richiesta di assegnazione del dipendente per esigenze di assistenza familiare; la sentenza non esamina nel merito la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi; la relativa censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato con riguardo all'obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse; è stato applicato perché l'impugnazione riguardava un atto endoprocedimentale privo di lesività concreta, diretta e immediata.

  • art. 100 c.p.c.

    “è necessario avervi interesse”

    Esprime la necessità dell'interesse ad agire, applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.; l'interesse deve consistere nella prospettazione di una lesione concreta e attuale e nell'utilità effettiva derivante dall'eventuale pronuncia favorevole.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per il rilievo d'ufficio e la segnalazione alle parti dei possibili profili di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere nel processo amministrativo richiede una lesione concreta, attuale, personale ed effettiva della sfera giuridica del ricorrente, nonché un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
  • Gli atti endoprocedimentali che non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione e non producono una lesione immediata non sono, di regola, autonomamente impugnabili; possono essere contestati insieme al provvedimento conclusivo del procedimento.
  • La non immediata impugnabilità dell'atto endoprocedimentale può essere superata quando l'atto vincolato sia idoneo a imprimere un indirizzo ineluttabile alla decisione finale, quando l'atto interlocutorio determini un arresto procedimentale lesivo dell'interesse pretensivo oppure quando l'atto soprassessorio rinvii il soddisfacimento dell'interesse a un evento futuro e incerto, determinando un arresto del procedimento.
  • Una comunicazione amministrativa che inviti l'interessato a integrare la domanda e prospetti soltanto la possibile definizione favorevole del procedimento rispetto a una diversa sede non è immediatamente lesiva se non conclude né arresta il procedimento e non pregiudica in modo diretto l'aspirazione sostanziale dell'istante.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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