Sentenza n. 1032/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel procedimento amministrativo iniziato con istanza del ricorrente presentata in data 31 agosto 2023 e non concluso nel termine ordinario di 30 giorni; e per l’accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 6 bis della decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito in Legge 20 novembre 1987 n. 472, attraverso l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio dei sei scatti stipendiali di cui alle citate disposizioni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’INPS sull’istanza del 31 agosto 2023 e mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto inizialmente un’azione avverso il silenzio serbato dall’INPS sull’istanza volta al riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché un’azione di accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di fine servizio. Con la sentenza n. 111 del 20 gennaio 2025 il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda relativa all’obbligo di provvedere e ha rimesso la causa sul ruolo ordinario per la decisione sulla domanda di accertamento del diritto. Nel merito, l’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto e, comunque, l’infondatezza della pretesa. Il ricorrente era cessato dal servizio il 1° giugno 2009; il trattamento di fine servizio era stato determinato il 1° luglio 2008, integrato il 6 luglio 2009 e corrisposto il 23 luglio 2009. L’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione risultava essere la diffida e messa in mora del 31 agosto 2023, successiva alla scadenza del termine prescrizionale.
La decisione
Il TAR ha respinto definitivamente il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Ha ritenuto applicabile l’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973, che prevede il termine quinquennale di prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio. In conformità alla giurisprudenza amministrativa richiamata, il termine decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Poiché il trattamento era stato corrisposto il 23 luglio 2009 e non risultavano atti interruttivi anteriori alla diffida del 31 agosto 2023, il diritto era già prescritto da tempo quando il ricorrente ha inviato la diffida. La domanda principale di accertamento è stata quindi respinta; le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia. La precedente domanda avverso il silenzio era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 111 del 20 gennaio 2025.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in l. 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione è invocata quale fondamento del beneficio dei sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne esamina il merito applicativo perché dichiara prescritto il diritto.
art. 20 d.P.R. n. 1032/1973
Prevede il termine quinquennale di prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio. Il termine decorre, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano la domanda avverso il silenzio, la cui trattazione è stata definita con la precedente sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
Massime di principio
- Il diritto al trattamento di fine servizio è soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 1032/1973.
- Ai fini della prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio, il termine decorre dall’emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
- Una diffida o messa in mora inviata dopo la scadenza del termine quinquennale non può interrompere una prescrizione già maturata.
- Quando il diritto sostanziale azionato è prescritto, la domanda di accertamento del beneficio previdenziale deve essere respinta senza necessità di esaminare nel merito la spettanza del beneficio.
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