Ordinanza n. 1266/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, emanata dal Ministero dell’Università e della Ricerca e pubblicata sul portale https://www.universitaly.it in data 8 gennaio 2026, nella parte in cui il ricorrente non rientra fra i candidati vincitori della selezione, non consentendogli l’immatricolazione presso una delle sedi opzionate; - di tutti gli scorrimenti successivi della suindicata Graduatoria nazionale, anche non conosciuti, nella parte in cui non consentono l’immatricolazione del ricorrente; - dei provvedimenti di esito delle prove di esame, conosciuti in data 23 dicembre 2025 tramite l’accesso al portale https://www.universitaly.it, nella parte in cui il ricorrente non ha superato le prove di esame, conseguendo i seguenti punteggi: Chimica 15,7, arrotondato a 16; Biologia 16,7 arrotondato a 17; Fisica 17,6 non arrotondato; - dei provvedimenti di esito delle prove di esame, conosciuti in data 23 dicembre 2025 tramite l’accesso al portale https://www.universitaly.it, nella parte in cui non è stato previsto l’arrotondamento del voto dell’esame di Fisica il quale, in seguito alle modifiche regolamentari, gli avrebbe consentito di essere ammesso ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41); - del decreto n. 418 del 30 maggio 2025 e dei relativi allegati del Ministero dell’Università e della Ricerca nella parte in cui non viene previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5; - del decreto n. 454 del 16 luglio 2025 e di tutti gli atti successivi del Ministero dell’Università e della Ricerca nella parte in cui non viene previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5; - del decreto n. 1115 del 22 dicembre 2025 del Ministero dell’Università e della Ricerca con il quale sono stati modificati unilateralmente i criteri di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, nella parte in cui il ricorrente non rientra fra i candidati vincitori della selezione; - del decreto n. 418 del 30 maggio 2025 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui non sono stati previsti, per l’espletamento delle prove di esame, tutti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010 per i candidati affetti da DSA come il ricorrente e non è stata data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all’aspetto contenutistico piuttosto che formale, assicurando, in tal modo al ricorrente il godimento di uno strumento compensativo; - in particolare, dell’Allegato 2 al decreto n. 418 del 30 maggio 2025 del Ministero dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui non sono stati previsti, per l’espletamento delle prove di esame, tutti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010 per i candidati affetti da DSA come il ricorrente e non è stata data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all’aspetto contenutistico piuttosto che formale, assicurando, in tal modo al ricorrente il godimento di uno strumento compensativo; - dell’avviso del 24 ottobre 2025 dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, nella parte in cui, per l’espletamento delle prove di esame, non sono stati previsti tutti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010 per i candidati affetti da DSA come il ricorrente e non è stata data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all’aspetto contenutistico piuttosto che formale, assicurando, in tal modo al ricorrente il godimento di uno strumento compensativo; - ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali ed atti, ancorché non conosciuti, del Ministero dell’Università e della Ricerca e delle sue articolazioni locali, nella parte in cui non è stato previsto l’arrotondamento per eccesso per i voti di esame superiori a 17,5 e non sono stati previsti, per l’espletamento delle prove di esame, tutti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010 per i candidati affetti da DSA come il ricorrente e non è stata data prevalenza, in sede di valutazione delle prove di esame, all’aspetto contenutistico piuttosto che formale, assicurando, in tal modo al ricorrente il godimento di uno strumento compensativo ; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; nonché per l’ammissione, anche in soprannumero, del ricorrente al primo anno del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM-41), per l’anno accademico 2025/2026, presso una delle sedi Universitarie nell’ordine indicato dallo stesso, con conseguente obbligo per l’amministrazione di procedere alla suddetta immatricolazione o, in subordine, per il diritto del ricorrente alla ripetizione della prova d’esame con l’utilizzo di tutti gli strumenti compensativi di cui alla Legge n. 170/2010 per i candidati affetti da DSA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, esiti delle prove, decreti ministeriali e atti relativi all'arrotondamento dei punteggi e alle misure compensative per candidati con DSA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale, gli scorrimenti, gli esiti delle prove e i decreti ministeriali che disciplinavano la procedura di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone la sospensione e l'ammissione, anche in soprannumero, oppure la ripetizione della prova. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del mancato arrotondamento per eccesso del voto di Fisica, pari a 17,6, che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere arrotondato; l'illegittima modifica dei criteri di ammissione; la mancata previsione e applicazione di tutte le misure compensative previste per i candidati affetti da DSA e la mancata prevalenza dell'aspetto contenutistico su quello formale nella valutazione. I punteggi riportati erano pari a 15,7, arrotondato a 16, in Chimica, 16,7, arrotondato a 17, in Biologia e 17,6, non arrotondato, in Fisica. Il ricorso è stato proposto anche nei confronti dei candidati collocati nella graduatoria nazionale, quali controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni juris. In particolare, ha ritenuto prima facie non idonee a incidere sugli esiti della procedura le censure relative al preteso arrotondamento del voto inferiore alla sufficienza e all'omessa assicurazione delle misure compensative, rilevando che queste ultime erano state fruite dal candidato. Le ulteriori censure, dirette alla demolizione dell'intera procedura, sono state ritenute bisognose di approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e comunque non coerenti con la richiesta cautelare di ammissione con riserva. Il giudice ha precisato che la valutazione è sommaria e non pregiudica l'esame nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, individuando quali controinteressati tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale di merito relativa ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2025/2026. La pubblicazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro gli ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata alla luce del fumus boni juris e della sommarietà propria della fase.
artt. 35 e 49 c.p.a.
Richiamati per stabilire che il mancato adempimento degli incombenti disposti per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami comporta l'improcedibilità del gravame.
legge n. 170/2010
Invocata dal ricorrente quale fonte delle misure compensative per i candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento; il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che le misure ritenute adeguate dalla Commissione erano state fruite.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'esecuzione di una procedura selettiva richiede una delibazione positiva del fumus boni juris; quando le censure non appaiono prima facie idonee a incidere sull'esito della procedura, la domanda cautelare deve essere respinta, salva la successiva valutazione nel merito.
- Le censure che mirano alla demolizione dell'intera procedura selettiva possono richiedere un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e risultano non coerenti con una richiesta limitata di ammissione con riserva, se l'accoglimento di quest'ultima presupporrebbe una diversa ricostruzione complessiva della procedura.
- Quando una graduatoria nazionale coinvolge un numero elevato di candidati potenzialmente controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, stabilendo contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
- L'inosservanza, nel termine perentorio stabilito dal giudice, degli adempimenti necessari per l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può determinare l'improcedibilità del ricorso.
- In sede cautelare, la contestazione della mancata adozione di misure compensative per candidati con DSA non giustifica la sospensione quando risulti, allo stato degli atti, che le misure ritenute adeguate dalla Commissione siano state effettivamente fruite dal candidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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