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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32394/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo sulle migliorie relativo a un complesso turistico-alberghiero locato. La conduttrice si era impegnata a realizzare opere di miglioramento; la locatrice aveva corrisposto indennizzi/man mano pagamenti sulla base di stati di avanzamento lavori. Dopo la riconsegna dell’immobile, la locatrice e la società immobiliare collegata hanno avviato arbitrato per ottenere la restituzione di somme pagate, deducendo l’inadempimento della conduttrice per opere non realizzate, opere difformi e opere poi demolite perché non conformi alla normativa urbanistico-edilizia. Il lodo ha accolto solo in parte la domanda restitutoria: ha ritenuto prescritte le pretese relative a opere non realizzate e difformi, facendo decorrere la prescrizione dai pagamenti dei SAL, e non prescritte quelle relative alle opere demolite, facendo decorrere il termine dalla conoscenza delle violazioni urbanistiche. Le parti hanno impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte d’appello: la locatrice ha censurato la prescrizione e la qualificazione dell’accordo; la conduttrice, in via incidentale, ha contestato la qualificazione dell’accordo come fonte di inadempimento, la decorrenza della prescrizione, la risoluzione parziale e altri capi del lodo. La Corte d’appello ha rigettato entrambe le impugnazioni. In cassazione la conduttrice ha dedotto, in sintesi, violazione dell’art. 2935 c.c., degli artt. 112, 115, 366 c.p.c., del giudicato e delle norme sull’interpretazione e qualificazione del contratto, sostenendo che la prescrizione sulle opere demolite decorresse dalla realizzazione dell’opera e non dalla conoscenza dell’abuso, che le violazioni urbanistiche integrassero nullità parziale o vizio dell’opera, e che si dovesse applicare la disciplina dell’appalto; la locatrice, con ricorso incidentale, ha insistito sulla corretta interpretazione dell’accordo come mera anticipazione di pagamenti a fronte di migliorie e sulla correttezza della decorrenza della prescrizione fissata dal lodo. La Cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo le censure per lo più generiche, fattuali o dirette a ottenere una diversa ricostruzione del merito, e osservando che l’eccezione di prescrizione richiede l’allegazione e prova del relativo dies a quo da parte di chi la solleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le doglianze della conduttrice perché, in parte, prospettavano un errore revocatorio o un omesso esame di questioni giuridiche/fattuali non deducibili nei termini utilizzati, e perché, sul tema della prescrizione, l’eccezione richiede l’allegazione del momento iniziale del decorso da parte dell’eccepiente. Ha ritenuto inammissibili anche le censure della locatrice/ente previdenziale, rilevando che si risolvevano in una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto, senza specificare in modo adeguato la violazione dei canoni ermeneutici o il vizio della motivazione arbitrale. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    Il termine di prescrizione decorre quando il diritto è azionabile; chi eccepisce la prescrizione deve allegare e provare il fatto o il momento da cui deduce il decorso del termine.

  • art. 2697 c.c.

    L’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto, richiede la prova dei fatti su cui si fonda da parte di chi la solleva.

  • art. 828 c.p.c.

    L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale è il rimedio usato per censurare errori denunciati nel lodo, nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.

  • art. 829 c.p.c.

    La violazione dei canoni di interpretazione del contratto o la contraddittorietà del lodo è censurabile solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma; non è sufficiente una mera richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire l’individuazione precisa della censura e della statuizione impugnata.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame sono scrutinabili solo se effettivamente riconducibili ai relativi paradigmi; non possono essere usate per ottenere un riesame del merito.

  • art. 395 c.p.c.

    Quando il vizio dedotto integra un errore di fatto percettivo sul contenuto degli atti processuali, il rimedio è la revocazione e non il ricorso per cassazione.

  • art. 398 c.p.c.

    La revocazione avverso la sentenza che decide sull’impugnazione del lodo va proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda.

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    La contraddittorietà del lodo rileva solo quando sia interna alle diverse componenti del dispositivo, non quando si contesti la ricostruzione del fatto.

  • art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia presuppone che la questione o eccezione sia stata effettivamente proposta e specificamente indicata.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice abbia comunque deciso sul motivo o quando la censura miri in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. deve essere specifica e non può ridursi a una critica generica dell’apprezzamento probatorio.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel contesto della pretesa qualificazione dell’inadempimento e della risoluzione parziale del rapporto.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per sostenere la nullità parziale dell’accordo per contrasto con la normativa urbanistica, tesi non accolta in sede di scrutinio di ammissibilità.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per la prospettata rilevabilità d’ufficio della nullità, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto richiede la ricostruzione della comune intenzione delle parti; in cassazione non basta opporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    L’interpretazione va condotta in modo complessivo e sistematico, ma la censura deve indicare puntualmente il canone violato e il modo della violazione.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra i canoni interpretativi invocati dalle parti, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione idonea a fondare l’accoglimento.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nella tesi che qualificava l’accordo come appalto.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dalla parte che sosteneva la diversa qualificazione del rapporto e l’effetto sulle obbligazioni, ma senza esito favorevole.

  • art. 1667 c.c.

    Invocato per ricondurre le difformità urbanistiche alla disciplina dei vizi dell’opera e ai relativi termini di decadenza/prescrizione.

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato come disciplina delle migliorie del conduttore, nel contesto dell’interpretazione dell’accordo sulle migliorie.

  • art. 2055 c.c.

    Citato nelle censure sul concorso di responsabilità e sull’imputazione dei costi delle opere abusive/demolite.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per contestare il concorso colposo della controparte e il riparto delle conseguenze economiche.

  • art. 808 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della competenza arbitrale in relazione alle domande riconvenzionali e all’ambito della clausola compromissoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel medesimo contesto del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006

    Norma transitoria applicata per stabilire il regime dell’impugnazione del lodo, dato che la clausola compromissoria era anteriore all’entrata in vigore del decreto.

  • art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006

    Richiamato come disposizione che ha modificato l’art. 829 c.p.c., ma non applicabile alla clausola compromissoria in questione per la disciplina transitoria.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione è un’eccezione in senso stretto: chi la solleva deve allegare e provare il fatto costitutivo del suo effetto estintivo, e quindi indicare con precisione il dies a quo dal quale il diritto sarebbe esercitabile.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, le censure che mirano in realtà a un nuovo accertamento di fatto o a una diversa interpretazione del contratto sono inammissibili se non denunciano specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale riconducibile ai limiti di legge.
  • L’errore percettivo sul contenuto degli atti processuali, quando consista nell’assunto inesatto di un fatto processuale, non si deduce con il ricorso per cassazione ma con il rimedio della revocazione.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata effettivamente proposta e che la censura si confronti con la decisione resa; non è ammissibile se il giudice abbia già respinto il motivo, anche implicitamente.
  • La contraddittorietà del lodo rileva solo se interna alle sue statuizioni dispositive; non basta sostenere che il collegio arbitrale abbia interpretato il contratto in modo non condivisibile.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale e l’individuazione del regime applicabile dipendono dall’accertamento del contenuto dell’accordo, ma in sede di legittimità occorre indicare in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoMoraImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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