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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23613/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva proposto domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda con decreto depositato il 20 gennaio 2021. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: trattandosi di giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione doveva essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore doveva certificarne la data. Nel caso concreto, la procura, pur recando gli estremi del provvedimento e la data di rilascio, conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula "visto per autentica della firma", senza una esplicita certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procura speciale non rispettasse il requisito imposto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite, poiché mancava un'esplicita certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data; la mancanza di tale certificazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce una regola speciale e più rigorosa.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13

    È richiamato come fonte introduttiva dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

  • L. 13 aprile 2017, n. 46

    È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 13/2017.

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, una certificazione espressa del difensore circa la sua data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La semplice autenticazione della firma del conferente non vale, di per sé, anche come certificazione della posteriorità della procura; la volontà del difensore di attestare la data deve risultare in modo esplicito.
  • La certificazione richiesta dalla norma speciale non è surrogabile dal contenuto complessivo della procura, neppure se essa contenga la data del rilascio o i riferimenti al provvedimento impugnato e alla sua comunicazione.
  • Ai fini del rispetto della norma speciale non sono necessarie formule sacramentali né due distinte attestazioni, ma deve comunque risultare in modo chiaro che il difensore abbia certificato sia l'autenticità della firma sia la collocazione temporale della procura dopo la comunicazione del decreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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