Ordinanza n. 55/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale a firma del dirigente del Settore Opere Pubbliche 26/11/2024, prot. n. 3316, comunicata in pari data, con la quale il Comune di Matera ha approvato la proposta del RUP relativa alla quantificazione, a consuntivo, dell''importo da corrispondere a BRC a titolo di adeguamento e revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 1-septies, d.l. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell'art. 26, d.l. 50/2022 (convertito in legge n. 91/2022) in complessivi euro 155.617,98 (iva inclusa); - degli allegati alla citata determinazione dirigenziale 26/11/2024, prot. n. 3316; - di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi, anche non conosciuti dalla ricorrente. Nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di BRC all'adeguamento, alla compensazione e alla revisione dei prezzi contrattuali ai sensi dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) e dell’art. 26 d.l. 50/2022 (convertito in legge n. 91/2022), nell’ambito del contratto di appalto rep. n. 2883/2020 stipulato il 28/5/2020 con il Comune di Matera per l’esecuzione dei lavori di completamento dell''intervento di ricostruzione della scuola di via Bramante (CIG 5969000E9C – CUP I13H13000040001), e per la conseguente condanna dello stesso Comune al pagamento dei maggiori corrispettivi dovuti a titolo di adeguamento, compensazione e revisione dei prezzi contrattuali, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha quantificato in euro 155.617,98, IVA inclusa, l'importo riconosciuto all'impresa per adeguamento e revisione dei prezzi contrattuali
Esito
La controversia
L'impresa appaltatrice ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Matera ha approvato la proposta del RUP relativa alla quantificazione a consuntivo dell'importo dovuto per adeguamento, compensazione e revisione dei prezzi nell'ambito del contratto di appalto per lavori di completamento della ricostruzione di una scuola. Ha inoltre chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dei maggiori corrispettivi previsti dalla normativa emergenziale sulla revisione dei prezzi e la condanna del Comune al pagamento delle somme dovute, oltre interessi moratori e rivalutazione. Il testo dell'ordinanza non esamina i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è ancora oggetto di istruttoria mediante verificazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta del verificatore, ritenendo giustificata un'ulteriore proroga in ragione della complessità dell'incarico. Ha modificato i termini dell'incombente istruttorio già disposto con la precedente ordinanza, stabilendo che l'elaborato peritale, completo degli allegati, sia trasmesso alle parti entro l'8 aprile 2026; che le parti possano presentare osservazioni e documenti nei successivi cinque giorni; e che l'elaborato definitivo sia depositato entro l'11 maggio 2026, con illustrazione delle modalità di risposta ai quesiti, documentazione di supporto e presa di posizione sulle osservazioni delle parti. L'ordinanza istruttoria precedente resta confermata per ogni altra previsione. Il TAR ha inoltre rinviato l'udienza pubblica di merito al 7 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento, di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
art. 1-septies d.l. 73/2021, convertito in l. 106/2021
art. 1-septies, d.l. 73/2021
La disposizione è richiamata quale base normativa delle pretese dell'impresa in materia di adeguamento, compensazione e revisione dei prezzi contrattuali; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
art. 26 d.l. 50/2022, convertito in l. 91/2022
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa delle pretese relative alla revisione dei prezzi; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo; l'ordinanza non specifica una distinta interpretazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato in relazione alla verificazione disposta nel giudizio; l'ordinanza non specifica una distinta interpretazione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina dell'incombente istruttorio; l'ordinanza non specifica una distinta interpretazione.
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