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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24710/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di un difensore avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e, per la liquidazione del compenso, aveva ritenuto errato il richiamo allo scaglione previsto dal decreto ministeriale per le cause di valore da euro 5.200,00 a euro 26.000,00, affermando che, trattandosi di causa di valore indeterminabile, dovesse applicarsi lo scaglione successivo, cioè quello da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, con liquidazione finale di euro 1.654,00 oltre accessori. Il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, del D.M. n. 55/2014, sostenendo che, per le cause di valore indeterminabile, la previsione secondo cui esse si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 avrebbe natura solo residuale e orientativa, senza imporre necessariamente l'applicazione dello scaglione immediatamente superiore a euro 26.000,00; secondo il ricorrente, sarebbe quindi possibile applicare anche lo scaglione inferiore utilizzato nel decreto opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte d'Appello. Ha affermato la continuità con il principio già espresso in precedenti arresti, secondo cui la formula del D.M. n. 55/2014 "di valore non inferiore a 26.000 euro" non indica un valore massimo, ma il valore di partenza per individuare lo scaglione applicabile. Di conseguenza, per le cause di valore indeterminabile va applicato lo scaglione immediatamente superiore a euro 26.000,00, e non quello inferiore. Il Ministero ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5 e 6, D.M. n. 55/2014

    "di valore non inferiore a euro 26.000,00"; "non superiore a euro 260.000,00"

    Per le cause di valore indeterminabile la soglia di euro 26.000,00 non è un tetto massimo, ma il valore di partenza da cui individuare lo scaglione applicabile ai fini della liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • Nelle cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la soglia indicata dal decreto ministeriale come "non inferiore" a un determinato importo va intesa come base di riferimento per collocare la controversia nello scaglione corrispondente.
  • La previsione tabellare per il valore indeterminabile non attribuisce al giudice un margine di scelta libero tra scaglione inferiore e superiore, quando la disciplina normativa individua un criterio di collocazione della causa a partire da una soglia minima.
  • Se la controversia è qualificata come di valore indeterminabile, la liquidazione dei compensi deve avvenire in coerenza con lo scaglione che decorre dalla soglia minima normativamente prevista, non potendo essere applicato uno scaglione inferiore per mera discrezionalità interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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