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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dell’intimazione di pagamento, emessa da CSEA, per mancato versamento delle componenti perequative UR1,a, e UR2,a, di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 e s.m.i. -Reg.Uff 2025-0022181del 3/6/2025, notificata al Comune di San Giuliano Terme in pari data.

Giustizia amministrativa202504814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazione di pagamento emessa da CSEA per il mancato versamento delle componenti perequative UR1,a e UR2,a, nonché deliberazione ARERA presupposta

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, impugnando l’intimazione di pagamento emessa da CSEA e la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, nella parte in cui sarebbe stata interpretata come fonte dell’obbligo del Comune di versare le componenti perequative accertate e non incassate. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990; errata interpretazione della disciplina regolatoria e violazione della l. 60/2022 e della l. 147/2013; ulteriore violazione delle medesime disposizioni ed eccesso di potere per irragionevolezza e manifesta illogicità. L’istanza di trasposizione del ricorso straordinario è stata notificata il 17 ottobre 2025, mentre il deposito dell’atto di costituzione in giudizio presso il TAR è avvenuto il 5 dicembre 2025. ARERA ha eccepito la tardività della costituzione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., senza esaminare i motivi di merito, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. Poiché il ricorso riguardava anche una deliberazione di ARERA, autorità amministrativa indipendente, il giudizio rientrava nel rito speciale dell’art. 119 c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 119, comma 2. Il termine previsto dall’art. 48 c.p.a. per il deposito dell’atto di costituzione conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario doveva pertanto essere individuato in trenta giorni, decorrenti dalla ricezione dell’atto di opposizione o, nel caso concreto, dalla notificazione dell’istanza di trasposizione del 17 ottobre 2025. Il deposito effettuato il 5 dicembre 2025 era oltre tale termine. Il Collegio ha escluso che l’atto di trasposizione o l’avviso di voler insistere nel ricorso potessero essere equiparati alla proposizione del ricorso introduttivo, così da sottrarre il deposito al dimezzamento dei termini. È stata inoltre negata la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., non risultando né obiettiva incertezza normativa né oscillazioni giurisprudenziali: l’orientamento sull’applicazione del termine dimezzato è stato ritenuto consolidato. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata dopo audizione delle parti in camera di consiglio.

    Consente la definizione immediata del giudizio con sentenza semplificata quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme di rito vigenti.

    Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito di opposizione.

  • art. 48 c.p.a.

    Il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio.

    Il termine per il deposito dell’atto di costituzione nel giudizio derivante dalla trasposizione è perentorio e, nei giudizi soggetti al rito speciale, deve essere dimezzato.

  • art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti.

    La controversia rientra nel rito speciale in quanto riguarda anche una deliberazione di ARERA.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati.

    Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 48 c.p.a. si riduce a trenta giorni nel giudizio relativo a provvedimenti di un’autorità amministrativa indipendente.

  • art. 37 c.p.a.

    Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto.

    La rimessione in termini è eccezionale e non opera quando il quadro normativo e giurisprudenziale sia ormai chiaro e consolidato.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dal Comune quale parametro di legittimità sostanziale dell’obbligo di pagamento, ma non esaminato per la declaratoria di irricevibilità.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dal Comune, ma non esaminato per la definizione del giudizio in rito.

  • l. 60/2022

    Richiamata nei motivi di merito, non esaminati dal TAR.

  • l. 147/2013

    Richiamata nei motivi di merito, non esaminati dal TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio derivante dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, il deposito dell’atto di costituzione previsto dall’art. 48 c.p.a. è soggetto al termine perentorio stabilito da tale disposizione e non coincide con la proposizione del ricorso introduttivo.
  • Quando il giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario riguarda un provvedimento adottato da un’autorità amministrativa indipendente, il termine ordinario di sessanta giorni per il deposito dell’atto di costituzione deve essere dimezzato a trenta giorni ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a.
  • L’atto di trasposizione del ricorso straordinario e l’avviso di voler insistere nel ricorso non sono assimilabili alla notificazione del ricorso introduttivo di primo grado; pertanto, il termine per il deposito presso il TAR resta soggetto alla disciplina propria dell’art. 48 c.p.a.
  • La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non può essere concessa quando non sussistano obiettive incertezze normative, oscillazioni giurisprudenziali, gravi impedimenti di fatto o altri presupposti idonei a giustificare l’inosservanza del termine processuale perentorio.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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