Cassazione Penale, Sentenza n. 37713/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 13/04/2022 che aveva confermato, in sede di appello cautelare, l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Viterbo del 21/01/2022 che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che l'arresto era avvenuto mentre si trovava a Sestriere per lavoro, a centinaia di chilometri dai luoghi dei fatti, elemento che costituirebbe novità idonea a giustificare la revoca o la sostituzione della misura.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo ripropone deduzioni già esaminate dal Tribunale e non individua vizi logici nella motivazione, configurandosi come mera richiesta di diversa valutazione di merito. Il Tribunale aveva infatti rilevato il persistere del pericolo di reiterazione criminosa, la partecipazione non occasionale del ricorrente al traffico di stupefacenti, i rapporti con ambienti criminali e la mancata efficacia dissuasiva di due precedenti arresti (giugno e luglio 2021), con attività illecita protrattasi fino a novembre. Ha inoltre valutato che il contratto lavorativo a Sestriere, di breve durata, non dimostrava una stabile modificazione della condotta di vita e non avrebbe scongiurato la ripresa dei traffici gestiti insieme a Nicola Martino. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020 (e successive proroghe)
Consente la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ha proceduto ai sensi di tale disposizione poiché il ricorso è stato esaminato senza la presenza delle parti.
art. 94, comma I-ter, disp. att.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la sentenza ordina l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale disposizione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione di merito senza indicare vizi logici, normativi o contraddizioni specifiche nella motivazione del giudice di merito.
- Per essere rilevante ai fini della revoca o sostituzione di una misura cautelare, un "fatto nuovo" deve essere effettivamente nuovo e idoneo a modificare la valutazione del pericolo di reiterazione; il semplice svolgimento di un'attività lavorativa temporanea lontano dai luoghi del reato può non essere sufficiente a dimostrare un stabile cambiamento della vita.
- La persistenza di attività illecite nonostante precedenti arresti e la sussistenza di contatti con persone di elevata caratura criminale rafforzano la necessità di misure cautelari più rigide, poiché misure meno rigorose potrebbero non essere idonee a prevenire la ripresa dei traffici.
- Nelle impugnazioni è fondamentale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o reiterative, prive di specificità, sono destinate all'inammissibilità.
- Il giudice valuta nell'insieme elementi oggettivi e soggettivi (durata e natura del lavoro, rapporti personali e criminali, efficacia deterrente di precedenti misure) per decidere sulla sussistenza del pericolo di reiterazione e sull'idoneità di misure cautelari alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37502/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37503/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37652/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37653/2022 del 05/10/2022
- Sentenza penale · 5 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37654/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →