Cassazione Civile, Ordinanza n. 24875/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (c.t.u.)
La controversia
Un consulente tecnico d'ufficio, incaricato in una causa civile per accertare il valore di opere appaltate, eventuali difetti di esecuzione e il relativo ammontare risarcitorio, aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del compenso in misura corrispondente a 721 vacazioni. Il decreto di pagamento era stato però oggetto di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e il Tribunale aveva confermato la liquidazione, ritenendo la domanda non supportata dalla documentazione necessaria, in particolare perché mancavano copia dell'elaborato peritale, della notula e degli atti idonei a dimostrare l'attività svolta e i presupposti della pretesa. Con il ricorso per cassazione il consulente ha denunciato la violazione degli artt. 702-bis e 702-ter c.p.c. e del d.lgs. 150/2011, sostenendo che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, il giudice avrebbe dovuto acquisire d'ufficio gli atti del processo in cui la consulenza era stata espletata, poiché l'art. 15, comma 5, del d.lgs. 150/2011 gli attribuisce un vero e proprio potere-dovere istruttorio officioso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'opposizione al decreto di pagamento del compenso del c.t.u. non ha natura impugnatoria ma introduce una fase a cognizione piena; in tale sede il giudice non può rigettare la domanda per la sola mancanza nel fascicolo della documentazione necessaria, dovendo invece attivare i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011 e acquisire gli atti, i documenti e le informazioni utili alla decisione. L'ordinanza del Tribunale di Lecce è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 115/2002
disciplina l'opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato e delle altre categorie indicate.
art. 15 d.lgs. 150/2011
attribuisce al giudice un potere-dovere di richiedere d'ufficio gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione; non è una mera facoltà discrezionale.
art. 3 d.lgs. 150/2011
l'opposizione è assoggettata al rito sommario di cognizione.
artt. 702-bis e 702-ter c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione di merito in punto di istruttoria nel rito sommario.
art. 11 d.P.R. 319/1980
citato quale precedente disciplina dell'opposizione ai compensi, in continuità con il regime successivo.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio non ha natura meramente impugnatoria, ma apre una fase di cognizione piena in cui il giudice può e deve riesaminare la congruità della liquidazione.
- Nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi dell'ausiliario del magistrato, la mancanza nel fascicolo della documentazione utile non giustifica di per sé il rigetto della domanda, perché il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi previsti dalla legge.
- La previsione che consente al giudice di richiedere gli atti necessari alla decisione va intesa come potere-dovere funzionale alla corretta definizione della richiesta di pagamento, non come mera facoltà discrezionale.
- In tale procedimento resta fermo il limite per cui non può essere attribuita all'ausiliario una somma superiore a quella richiesta, ma il controllo giudiziale si estende alla verifica sostanziale della prestazione e della congruità del compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →