Cassazione Penale, Ordinanza n. 22637/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi sulla buona fede del creditore e sull'ammissione al credito ipotecario. Ha qualificato il ricorso come opposizione, applicando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - Ufficio G.I.P., affinché decida in persona diversa rispetto al giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel procedimento esecutivo relativo a una confisca allargata ex art. 240-bis c.p., una società mandataria di un cessionario del credito ipotecario ha chiesto di dichiarare non opponibile al terzo creditore la confisca e di essere ammessa al credito ipotecario, deducendo che il mutuo era stato erogato in data anteriore rispetto all'emersione della pericolosità del debitore, che il giudice avrebbe valorizzato in modo incongruo i precedenti penali del soggetto, che la banca aveva agito in buona fede e con adeguata istruttoria, e che la capacità reddituale del debitore non era manifestamente incompatibile con la rata mensile del mutuo. Il ricorso articolava tre censure ex art. 606 c.p.p., rispettivamente per violazione di legge, erronea applicazione/valutazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione sull'affidamento colpevole dell'istituto di credito. La Corte ha però ritenuto che l'impugnazione fosse stata proposta davanti al giudice incompetente, dovendosi riqualificare come opposizione da proporre al giudice che aveva disposto la confisca nel medesimo procedimento.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p.
richiamato come base della confisca allargata disposta nel procedimento penale
art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
evocato dai ricorrenti come parametro per la tutela del creditore di buona fede e per l'opponibilità del credito alla confisca
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto per lamentare inosservanza o erronea applicazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
dedotto per vizio di motivazione sull'affidamento colpevole dell'istituto di credito
art. 606, comma 1, lett. h), c.p.p.
dedotto per censurare l'erronea valutazione della disciplina sulla buona fede del creditore
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi del ricorso
art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
utilizzato in via analogica per ricavare il criterio attributivo della competenza al giudice che ha disposto la misura ablativa
Massime di principio
- In materia di confisca allargata, la domanda del terzo creditore che invochi la tutela del proprio credito non va proposta davanti al giudice del riesame, ma al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca.
- Il criterio di competenza per l'opposizione del creditore si collega al giudice che ha emesso il provvedimento ablatorio, in quanto è quel giudice che ha avuto accesso al patrimonio conoscitivo formatosi nel processo di cognizione.
- La posizione del creditore di buona fede non è assimilabile a quella del terzo proprietario del bene sequestrato, ma riceve tutela in quanto incide sulla decisione di confisca e sull'acquisto a titolo originario dei beni da parte dello Stato.
- Quando un'impugnazione è proposta davanti a un giudice incompetente, il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis impongono, se possibile, la riqualificazione dell'atto nell'impugnazione corretta e la trasmissione al giudice competente.
- Le questioni relative alla buona fede del creditore, all'affidamento incolpevole e alla sufficienza dell'istruttoria bancaria restano assorbite se il rimedio è stato proposto al giudice territorialmente/processualmente incompetente a decidere sull'opposizione.
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