Cassazione Civile, Ordinanza n. 23668/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore)
La controversia
Un ex amministratore di condominio conveniva in giudizio il condominio chiedendo il rimborso di somme da lui anticipate nell'interesse della gestione condominiale durante il periodo in cui aveva svolto l'incarico. Il condominio si costituiva contestando l'entità del credito e domandando in via riconvenzionale il risarcimento dei danni, assumendo irregolarità gestionali e la necessità di una verifica contabile. Il tribunale riconosceva un credito residuo dell'amministratore, ma anche un controcredito risarcitorio del condominio, compensando le opposte pretese e le spese. In appello, il credito dell'amministratore veniva parzialmente rideterminato in aumento, mentre il credito del condominio veniva ridotto equitativamente. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi: violazione di legge, omesso esame e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse ingiustificatamente ridotto il credito riconosciuto per le spese di revisione contabile e che non dovesse procedersi a liquidazione equitativa; inoltre denunciava la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite. L'amministratore resisteva e proponeva ricorso incidentale unico, lamentando la violazione dell'art. 1226 c.c. e vizi motivazionali per la riconosciuta esistenza, in via equitativa, del danno del condominio, sostenendo che la Corte d'appello avesse dapprima negato la prova del pregiudizio e poi lo avesse arbitrariamente quantificato, nonostante la CTU avesse confermato la correttezza del suo operato e delle somme richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i rilievi sulla pretesa contraddittorietà della motivazione, osservando che, nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione come tale, salva l'ipotesi del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, qui insussistente. Ha poi rilevato che la Corte d'appello aveva logicamente distinto tra l'esistenza del pregiudizio, derivante dalla necessità di una revisione contabile, e la mancata prova degli esborsi specifici, sicché era legittima la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ha escluso che la mancata ammissione della prova testimoniale o la critica alla valutazione delle risultanze istruttorie integrassero un vizio di legittimità, non essendo stata dimostrata l'idoneità della prova omessa a sovvertire con certezza la decisione. Ha inoltre confermato che la regolazione delle spese processuali, compresa l'eventuale compensazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e che la liquidazione delle spese entro i limiti tariffari non è sindacabile in cassazione se non per violazione del criterio di soccombenza o delle tariffe. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è ormai confinato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile la mera contraddittorietà della motivazione, salvo contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è ammessa quando il danno esista, ma sia impossibile o molto difficile provarne con precisione l'ammontare.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese processuali è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento.
art. 132 c.p.c.
L'anomalia motivazionale rilevante in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per vizio motivazionale non può risolversi nella mera denuncia di contraddittorietà della motivazione, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, salvo il raro caso di irriducibile contrasto logico tra affermazioni inconciliabili.
- Quando l'esistenza del danno sia accertata, ma il suo preciso ammontare non sia dimostrato o sia di difficile quantificazione, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., senza che ciò presupponga la prova piena del quantum.
- La critica in cassazione alla mancata ammissione di una prova è ammissibile solo se la prova dedotta, ove assunta, sarebbe stata idonea a dimostrare circostanze decisive tali da travolgere con certezza la ratio decidendi.
- La valutazione delle prove e la scelta di attribuire o meno rilievo a determinati documenti o risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- La regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del principio di soccombenza e delle tariffe applicabili.
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