Provvedimento AGCM C12352 n. 28577 del 16/02/2021
DORECA-ABRUZZO DISTRIBUZIONE/AD BEVERAGE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDoreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione S.r.l. hanno costituito AD Beverage S.p.A., joint venture full function operante nella distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche nel canale ho.re.ca. del Centro-Sud Italia. L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), L. 287/1990 ed era soggetta a comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, sebbene notificata successivamente alla costituzione. L’AGCM ha ritenuto che le quote post-operazione, sempre inferiori al 20% a livello regionale e generalmente inferiori al 20% a livello provinciale, non determinassero la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.
Doreca e Abruzzo Distribuzione: costituzione di una joint venture full function AD Beverage con controllo congiunto; mancato avvio dell’istruttoria.
Costituzione di AD Beverage da parte di Doreca e Abruzzo Distribuzione
Doreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione S.r.l. hanno costituito AD Beverage S.p.A., joint venture di natura full function destinata alla distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche nel Centro e Sud Italia. Il provvedimento riguarda la comunicazione presentata il 20 gennaio 2021 e la valutazione dell’operazione ai sensi della legge n. 287/1990.
Le parti e l’operazione
Doreca opera nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche sull’intero territorio nazionale e fa parte di un gruppo attivo anche nella distribuzione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Abruzzo Distribuzione opera nel commercio all’ingrosso di bevande e prodotti alimentari destinati alla ristorazione nel Centro Italia.
AD Beverage è stata costituita il 2 marzo 2020. Doreca detiene il 49% del capitale sociale, mentre Abruzzo Distribuzione detiene il restante 51%. In virtù dello statuto e dei patti parasociali, entrambe le società madri esercitano il controllo congiunto sulla joint venture.
Alla società comune sono stati trasferiti, mediante contratti di affitto decennali con decorrenza dal 1° giugno 2020, due rami d’azienda. Il ramo di Doreca comprendeva l’attività commerciale di distribuzione all’ingrosso di bevande esercitata nelle unità di Avezzano, Bastia Umbra, Osimo e Foggia; il ramo di Abruzzo Distribuzione comprendeva l’attività corrispondente esercitata nelle unità di Avezzano, Bastia Umbra, Civitanova Marche e Guidonia.
Una quota pari al 2% del capitale di AD Beverage, di titolarità di Abruzzo Distribuzione, è stata intestata e amministrata fiduciariamente da Finnat Fiduciaria S.p.A. per conto di Abruzzo Distribuzione. Le parti hanno inoltre previsto un’opzione che, a determinate condizioni, consente a Doreca di acquistare tale quota.
Qualificazione giuridica e obbligo di notifica
L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990, in quanto consiste nella costituzione di un’impresa comune. L’operazione non ricade nell’ambito del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 1 di tale regolamento.
L’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990. Nel 2019 il fatturato complessivo nazionale delle imprese interessate superava la soglia di 498 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese interessate superava la soglia di 30 milioni di euro, secondo le soglie applicabili ratione temporis.
Il provvedimento dà atto della contestazione relativa alla violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva in relazione alla costituzione della joint venture.
Patto di non concorrenza
L’operazione comprende un patto di non concorrenza. Per la durata dei contratti di affitto dei rami d’azienda, Doreca e Abruzzo Distribuzione non possono svolgere, direttamente o tramite soggetti diversi da AD Beverage, attività di commercializzazione di prodotti beverage nel canale ho.re.ca. in Umbria, Abruzzo, Marche e nella provincia di Foggia.
In caso di conversione contestuale dell’affitto di entrambi i rami in compravendita, il patto sarebbe destinato a operare per ulteriori cinque anni dall’acquisto dei rami da parte di AD Beverage. Inoltre, nei casi previsti dagli accordi tra le madri, il socio uscente non potrebbe svolgere le medesime attività nelle aree indicate per tre anni dalla cessione delle quote.
L’Autorità ha ritenuto il patto direttamente connesso alla concentrazione soltanto entro limiti determinati. Per la fase di affitto, la restrizione è collegata ai prodotti e ai territori in cui opera la joint venture. In caso di trasferimento della proprietà dei rami o di cessione delle quote, la restrizione è accessoria e necessaria alla salvaguardia del valore dell’azienda trasferita, incluso l’avviamento, soltanto se non supera due anni dalla data di realizzazione della concentrazione, in linea con la Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, 2005/C 56/03, paragrafo 20. L’AGCM si è riservata di valutare il patto qualora venga applicato oltre tale limite.
Mercato rilevante del prodotto
Il settore interessato è quello della distribuzione all’ingrosso delle bevande. L’Autorità distingue, in linea generale, tra:
- il canale breve, relativo alla vendita diretta ai centri della grande distribuzione organizzata e al dettaglio tradizionale, destinato al consumo domestico;
- il canale lungo, o canale ho.re.ca./Out of Home, nel quale i grossisti distribuiscono bevande a bar, ristoranti, pizzerie, locali, strutture di intrattenimento, società di catering e operatori di vending.
Considerate la tipologia dei clienti e le caratteristiche del servizio, l’AGCM ha ritenuto che il canale lungo possa costituire un mercato autonomo. Poiché entrambe le parti operano esclusivamente in tale canale, il mercato rilevante è individuato nella distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche attraverso il canale lungo.
Il mercato comprende la distribuzione a hotel, ristoranti, fast food, pizzerie, bar, esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, società di catering, distributori porta a porta, nonché esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti dai centri distributivi della catena di riferimento.
Mercato geografico
Secondo l’Autorità, il mercato presenta dimensioni geografiche essenzialmente coincidenti con gli ambiti regionali serviti dai distributori. In casi specifici, l’estensione potrebbe essere più ampia, a livello di macro-area, oppure più ristretta, a livello provinciale. Per la presente operazione non è stato necessario definire in modo più dettagliato il perimetro geografico, poiché l’esito concorrenziale non sarebbe cambiato.
I territori interessati dai rami conferiti ad AD Beverage sono:
- Lazio;
- Marche;
- Umbria;
- Abruzzo;
- Puglia, limitatamente alla provincia di Foggia.
A livello provinciale, risultano coinvolte le province di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e Foggia.
Posizioni e quote di mercato
A livello regionale, la quota detenuta da AD Beverage nel mercato della distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche nel canale lungo è sempre inferiore al 20%. L’entità post-operazione non risulta mai il primo operatore.
In Puglia, e in particolare nella provincia di Foggia, Abruzzo Distribuzione non era presente; l’operazione è stata pertanto qualificata come sostituzione di un operatore con un altro, senza sovrapposizione tra le attività delle parti.
A livello provinciale, le quote di AD Beverage sono inferiori al 20% in tutte le province, salvo:
- provincia dell’Aquila: quota del 25-30%;
- provincia di Perugia: quota del 20-25%.
Nella provincia dell’Aquila sono presenti Partesa S.r.l., operatore nazionale con una quota del 20-25%, un operatore locale con una quota del 15-20% e altri tre operatori con quote superiori al 5%. Tali concorrenti sono ritenuti in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale sull’entità post-operazione.
Nella provincia di Perugia Partesa S.r.l. rimane il primo operatore anche dopo l’operazione, con una quota del 25-30%.
Valutazione degli effetti concorrenziali
L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non fosse idonea ad alterare le condizioni concorrenziali nei mercati rilevanti. La valutazione si fonda principalmente sulle quote contenute a livello regionale e provinciale, sull’assenza di una posizione di primo operatore dell’entità post-merger e sulla presenza di concorrenti qualificati nelle aree in cui le quote di AD Beverage risultano più elevate.
In particolare, neppure nelle province dell’Aquila e di Perugia l’operazione determina l’acquisizione di una posizione dominante. Nel primo territorio permane una pluralità di concorrenti con quote significative; nel secondo Partesa conserva la leadership.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990, l’Autorità ha concluso che l’operazione non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Esito del procedimento
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, L. 287/1990. L’operazione è quindi stata autorizzata senza misure correttive concorrenziali, ferma la delimitazione dell’efficacia accessoria del patto di non concorrenza e la riserva dell’Autorità di valutarne l’applicazione oltre il limite temporale di due anni indicato per le ipotesi di trasferimento dei rami o di cessione delle quote.
Punti principali
Operazione e parti
AD Beverage è stata costituita il 2 marzo 2020 da Doreca, attiva nella distribuzione all’ingrosso di bevande a livello nazionale, e Abruzzo Distribuzione, attiva nel Centro Italia. Alla joint venture sono stati concessi in affitto, per dieci anni dal 1° giugno 2020, due rami d’azienda relativi alla distribuzione all’ingrosso di bevande.
Controllo congiunto e natura della joint venture
Il capitale di AD Beverage è detenuto per il 49% da Doreca e per il 51% da Abruzzo Distribuzione; statuto e patti parasociali attribuiscono alle madri il controllo congiunto. La joint venture è qualificata come impresa comune full function.
Obbligo di comunicazione preventiva
L’operazione rientra nella L. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. Le soglie di fatturato nazionale previste dall’art. 16, comma 1, L. 287/1990 risultavano superate nel 2019: oltre 498 milioni di euro complessivi e oltre 30 milioni di euro per almeno due imprese interessate.
Mercati interessati
Il mercato rilevante del prodotto è quello della distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche attraverso il canale lungo, destinato principalmente agli operatori della ristorazione extradomestica, catering e altri clienti professionali. L’operazione riguarda Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e la provincia di Foggia in Puglia.
Esito concorrenziale
Le quote di AD Beverage sono inferiori al 20% in tutte le regioni interessate e l’entità post-merger non è mai il primo operatore. A livello provinciale emergono soltanto L’Aquila, con una quota del 25-30%, e Perugia, con una quota del 20-25%; in entrambe le province rimane una pressione concorrenziale significativa. L’AGCM ha quindi escluso effetti idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante.
Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è considerato direttamente connesso e necessario nei limiti territoriali e temporali indicati dall’Autorità. In caso di conversione dell’affitto in compravendita o di cessione delle quote, la restrizione è accessoria solo se non supera due anni dalla realizzazione della concentrazione; l’AGCM si riserva di valutare eventuali periodi eccedenti.
Decisione
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
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