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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12346 n. 28574 del 16/02/2021

CASSA DEPOSITI E PRESTITI-CHILI/NEWCO

AGCMC12346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Chili S.p.A. hanno costituito un’impresa comune soggetta a controllo congiunto per realizzare e gestire una piattaforma digitale destinata alla fruizione di contenuti culturali e spettacoli. L’operazione, qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990, interessa i mercati nazionali della pay-TV e della raccolta pubblicitaria televisiva. CDP non era attiva nei mercati interessati e Chili deteneva quote inferiori all’1%; l’AGCM ha quindi ritenuto insussistenti preoccupazioni concorrenziali e non ha avviato l’istruttoria ex articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Il patto di non concorrenza è considerato accessorio solo entro i limiti indicati nel provvedimento.

CDP e Chili costituiscono un’impresa comune concentrativa full-function per una piattaforma digitale culturale; autorizzazione senza condizioni e mancato avvio dell’istruttoria.

CDP–Chili: costituzione di una piattaforma digitale culturale mediante impresa comune

Il provvedimento riguarda la costituzione di un’impresa comune tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e Chili S.p.A. per la realizzazione e gestione della “Piattaforma Cultura”, destinata alla fruizione digitale di patrimonio culturale e spettacoli. L’operazione è stata comunicata all’AGCM il 21 dicembre 2020 ed è stata valutata ai sensi della legge n. 287/1990, con acquisizione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Le parti e l’operazione

CDP è una società per azioni disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge n. 269/2003, attiva, tra l’altro, nel finanziamento di enti e iniziative pubbliche, nell’assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale e nella gestione di funzioni di rilievo pubblicistico. Il fatturato realizzato da CDP in Italia nel 2019 è stato complessivamente pari a [10-20] miliardi di euro.

Chili è attiva nella commercializzazione e distribuzione via internet, secondo il modello Over-The-Top (OTT), di film e altri contenuti multimediali on demand, oltre che nei servizi di e-commerce, nello sviluppo di software e piattaforme tecnologiche per la distribuzione online di contenuti e nella raccolta pubblicitaria in rete. Nel 2019 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [30-100] milioni di euro ed è soggetta al controllo indiretto di Negentropy Group Holding S.à r.l.

L’operazione prevede la costituzione di una società per azioni comune. Chili conferirà alla società la tecnologia necessaria per lo svolgimento dell’attività, denominata “Piattaforma Tecnologica”, che diventerà di proprietà dell’impresa comune. La società gestirà quindi la Piattaforma Cultura, comprendente contenuti prodotti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e produzioni acquisite sul mercato.

CDP deterrà il [50-60]% delle quote e il [70-80]% dei diritti di voto. Tuttavia, in virtù del patto parasociale e dei diritti speciali attribuiti a Chili, inclusi diritti di veto su alcune materie, la joint venture sarà soggetta al controllo congiunto delle due parti.

Qualificazione giuridica e soglie di notifica

La costituzione di un’impresa comune sottoposta al controllo congiunto costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990. L’AGCM ha ritenuto non applicabile il regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento europeo.

L’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché il fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superava 504 milioni di euro e il fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese superava 31 milioni di euro.

La joint venture è stata qualificata come impresa comune concentrativa a pieno titolo (“full function”), in quanto dotata di risorse, tecnologia e autonomia gestionale sufficienti per operare indipendentemente sul mercato. La valutazione della natura full-function è stata effettuata anche alla luce della Comunicazione consolidata della Commissione europea sui criteri di competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.

Mercato della pay-TV

L’operazione interessa il mercato della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento, di dimensione geografica nazionale. Il mercato comprende i servizi pay-TV distribuiti attraverso diverse tecnologie e mezzi trasmissivi:

  • satellite, mediante servizi DTH;
  • digitale terrestre, mediante servizi DTT;
  • cavo;
  • IPTV;
  • internet, mediante servizi OTT.

La televisione OTT comprende i servizi audiovisivi trasmessi sulla rete internet pubblica e destinati tendenzialmente alla fruizione su uno schermo televisivo connesso. A differenza dell’IPTV, le piattaforme OTT non utilizzano reti IP chiuse e sono accessibili a tutti gli utenti dotati di una connessione internet a banda larga.

La dimensione nazionale del mercato è stata motivata dal regime normativo e regolatorio, dalle barriere linguistiche e dai fattori culturali, nonché dal fatto che i diritti audiovisivi relativi ai contenuti televisivi sono generalmente limitati al territorio nazionale.

Mercato della raccolta pubblicitaria televisiva

L’operazione interessa anche il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, definito come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su canali televisivi gratuiti e a pagamento. Anche questo mercato ha dimensione geografica nazionale, in ragione del regime normativo, delle barriere linguistiche e dei fattori culturali.

Posizione delle parti e analisi degli effetti

La presenza delle parti nei mercati rilevanti è stata ritenuta poco significativa. CDP non era attiva né nel mercato della pay-TV né in quello della raccolta pubblicitaria televisiva. Chili deteneva quote inferiori all’1% nei mercati interessati.

L’operazione non determinava pertanto sovrapposizioni orizzontali significative né un incremento apprezzabile della concentrazione. L’AGCM ha concluso che la costituzione della joint venture, pur destinata a operare autonomamente sul mercato, non era idonea a costituire o rafforzare una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990.

Patto di non concorrenza

Il patto parasociale contiene un obbligo di non concorrenza a carico di Chili in relazione alle attività proprie della Piattaforma Cultura, per il periodo indicato nell’accordo sino alle date [omissis].

L’AGCM ha ritenuto il patto direttamente connesso e necessario alla concentrazione soltanto alle seguenti condizioni:

  • limitazione ai prodotti e servizi nei quali l’impresa comune svolgerà la propria attività;
  • limitazione ai territori interessati dall’attività della joint venture;
  • durata temporale non superiore a due anni [omissis].

L’Autorità si è riservata di valutare, ove ne ricorrano i presupposti, le pattuizioni che dovessero produrre effetti oltre tali limiti. La valutazione dell’accessorietà è stata effettuata richiamando la Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni del 5 marzo 2005.

Parere dell’AGCOM

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249/1997, l’AGCM ha richiesto il parere dell’AGCOM, pervenuto il 12 febbraio 2021.

AGCOM ha segnalato di avere concluso, nell’ambito delle proprie competenze, la fase I del procedimento relativo all’individuazione del mercato rilevante e all’accertamento di posizioni dominanti o lesive del pluralismo nel settore dei servizi di media audiovisivi, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. I termini di tale procedimento risultavano sospesi in attesa della definizione del processo di refarming della banda a 700 MHz.

AGCOM ha inoltre richiamato un procedimento relativo al mercato della pubblicità online, nel quale era ancora in corso la fase I istruttoria. All’esito della propria valutazione, l’Autorità di settore ha comunque espresso parere positivo sulla costituzione dell’impresa comune.

Esito del procedimento

L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è stata quindi autorizzata senza condizioni o misure correttive.

La decisione si fonda sull’assenza di effetti idonei a costituire o rafforzare una posizione dominante nei mercati nazionali della pay-TV e della raccolta pubblicitaria televisiva, considerata la non presenza di CDP e la quota inferiore all’1% detenuta da Chili. Il patto di non concorrenza è stato riconosciuto come accessorio esclusivamente entro i limiti di oggetto, territorio e durata indicati nel provvedimento.

Punti principali

Parti coinvolte

CDP è attiva nel finanziamento e nella gestione di partecipazioni e funzioni di interesse pubblico; Chili opera nella distribuzione OTT di film e contenuti multimediali, nello sviluppo di piattaforme tecnologiche e nella raccolta pubblicitaria online. Nel 2019 CDP ha realizzato in Italia un fatturato di [10-20] miliardi di euro e Chili di circa [30-100] milioni.

Struttura dell’operazione

Le parti costituiscono una società per azioni cui Chili conferisce la piattaforma tecnologica necessaria alla gestione del servizio. CDP deterrà il [50-60]% del capitale e il [70-80]% dei diritti di voto, mentre alcuni diritti speciali e di veto attribuiti a Chili determinano il controllo congiunto.

Natura della joint venture

L’impresa comune sarà una joint venture concentrativa full-function, dotata di risorse, tecnologia e governance sufficienti per operare autonomamente sul mercato nella gestione della Piattaforma Cultura.

Mercati interessati

L’operazione interessa il mercato nazionale della vendita al dettaglio dei servizi televisivi a pagamento, inclusi i servizi via satellite, digitale terrestre, cavo, IPTV e OTT, nonché il mercato nazionale della raccolta pubblicitaria televisiva.

Valutazione concorrenziale ed esito

CDP non è attiva nei mercati rilevanti e Chili detiene quote inferiori all’1%. L’AGCM ha concluso che l’operazione non costituisce né rafforza una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre sostanzialmente e durevolmente la concorrenza e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.

Patto di non concorrenza

L’obbligo di non concorrenza gravante su Chili è ritenuto direttamente connesso e necessario all’operazione soltanto se limitato ai prodotti, servizi e territori della joint venture e, temporalmente, a due anni [omissis]. L’AGCM si riserva di valutare eventuali pattuizioni eccedenti tali limiti.

Parere AGCOM

AGCOM ha espresso parere positivo, segnalando procedimenti di propria competenza relativi ai mercati dei servizi di media audiovisivi e della pubblicità online, senza rilevare elementi ostativi alla costituzione della joint venture.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniimpresa comunemercato rilevantepay-tv e servizi audiovisivipubblicità televisiva

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