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Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 01096/2025, resa tra le parti e pubblicata il 1° aprile 2025, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto per l'annullamento; - del provvedimento del Comune di San Filippo del Mela del 9 luglio 2024 prot. n. 14710; - e, ove occorrer possa, dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa fatta valere dall’originaria ricorrente: - atto del Comune di San Filippo del Mela del 9 maggio 2024 prot. n. 11564; Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H, inclusi gli artt. 3, 6, 8, 9, 14 così come richiamati dal suddetto atto impugnato prot. n. 14710, regolamento, questo, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 18 marzo 2009 del Comune di San Filippo del Mela e, quindi, altresì, della predetta deliberazione consiliare n. 3 del 18 marzo 2009; atto del Comune di San Filippo del Mela del 5 aprile 2023 prot. n. 5617; atto della Giunta municipale del Comune di San Filippo del Mela n. 29 del 21 marzo 2012; atto del predetto Comune del 24 febbraio 2023 prot. n. 3200; - sempre ove occorrer possa, della perizia dell’11 settembre 2023 e della nota del 22 aprile 2024; della delibera della Giunta Municipale del predetto Comune n. 29/2012; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202500715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva annullato il provvedimento comunale di autotutela del 9 luglio 2024, recante il ritiro del titolo formatosi per silenzio-assenso sull'installazione di un impianto 5G

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza sostenendo che il provvedimento di annullamento in autotutela fosse legittimamente motivato dalla violazione del regolamento comunale sugli impianti di telefonia mobile e dalla disponibilità di siti alternativi all'interno delle aree bianche, individuate mediante pixel di 100 metri per lato. Secondo l'appellante, gli operatori non avevano dimostrato che la localizzazione prescelta fosse indispensabile per la copertura della rete e che ogni diversa collocazione rendesse impossibile il completamento della rete o l'efficace copertura del territorio. Il Comune ha inoltre dedotto che la disciplina speciale sugli interventi del Piano Italia 5G non avrebbe escluso il rispetto del diritto alla salute e alla salubrità ambientale e che il TAR avrebbe pronunciato ultra petita sulla distanza dai siti sensibili. Le parti appellate hanno sostenuto, invece, che si fosse formato il titolo autorizzatorio per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, dopo l'inerzia comunale accertata dalla precedente sentenza del TAR, e che il successivo ritiro fosse tardivo, privo di adeguata motivazione sull'interesse pubblico e fondato su una disciplina regolamentare non ostativa. Sono stati riproposti i motivi di primo grado relativi alla violazione della disciplina sulle comunicazioni elettroniche, del d.l. n. 60/2024 convertito dalla l. n. 95/2024, della l. n. 241/1990 e ai vizi di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e violazione dei presupposti dell'annullamento d'ufficio.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato l'annullamento del provvedimento comunale. In via preliminare ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni rimaste estranee al procedimento, fatta salva la specifica competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione digitale. Nel merito, ha rilevato che il procedimento di installazione degli impianti radioelettrici è un procedimento unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e urbanistiche, e che la disciplina esprime un particolare favor per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e aventi carattere di pubblica utilità. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale dell'art. 4, comma 7-bis, del d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024, secondo cui, per gli interventi del Piano Italia 5G, la localizzazione nelle aree bianche è disposta sulla base della posizione dei pixel indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali. Il titolo autorizzatorio si era già formato per silenzio-assenso a seguito dell'inerzia comunale e dell'accertamento giudiziale; il successivo annullamento d'ufficio, adottato dopo il decorso del tempo, era quindi viziato perché non giustificava adeguatamente l'interesse pubblico ulteriore e prevalente rispetto all'affidamento maturato e si fondava ancora sulla disciplina regolamentare comunale. Il Collegio ha inoltre rilevato che la distanza di 100 metri dai siti sensibili prevista dall'art. 9 del regolamento risultava rispettata, mentre era venuto meno il divieto generalizzato contenuto nell'art. 8, lett. g), già annullato dal TAR. Non è stata ritenuta dimostrata la necessità di spostare l'impianto all'interno del pixel, essendo emerse dalle relazioni tecniche prodotte dall'operatore le esigenze tecniche sottostanti alla scelta del sito. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolarità della disciplina applicata.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 7-bis, d.l. n. 60/2024, convertito dalla l. n. 95/2024

    Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale [...] la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

    Per gli interventi del Piano Italia 5G la localizzazione degli impianti nelle aree bianche prevale sui regolamenti comunali incompatibili e si fonda sulla posizione dei pixel indicata dal bando, senza che il Comune possa imporre, in assenza di uno specifico divieto applicabile, lo spostamento dell'impianto all'interno dell'area.

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Il procedimento di installazione degli impianti radioelettrici è unico e il silenzio dell'amministrazione, in presenza dei relativi presupposti, può determinare la formazione del titolo autorizzatorio.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Il titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto si era formato per silenzio-assenso a fronte dell'inerzia comunale, come accertato dalla precedente sentenza del TAR.

  • art. 51, comma 1, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono considerate opere di pubblica utilità.

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione hanno carattere di pubblica utilità.

  • art. 44, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e possono essere collocate nel territorio comunale per assicurare un servizio capillare.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    I regolamenti comunali in materia di impianti di telefonia mobile possono essere derogati dalla disciplina speciale prevista per gli interventi del Piano Italia 5G.

  • art. 9 del regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile

    La prescrizione della distanza di 100 metri dai siti sensibili è rimasta applicabile dopo l'annullamento del divieto generalizzato previsto dall'art. 8, lett. g), ed è stata ritenuta rispettata nel caso concreto.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio richiede una motivazione, anche sommaria, sull'interesse pubblico concreto, attuale e ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché il rispetto di un termine ragionevole e la considerazione dell'affidamento del destinatario.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    La parte appellata ha riproposto i motivi di primo grado assorbiti dalla sentenza impugnata.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    Nel contenzioso relativo a interventi finanziati con fondi PNRR, la legittimazione passiva delle amministrazioni dipende dal loro coinvolgimento e dalla titolarità dell'intervento, con riferimento alle amministrazioni centrali individuate dalla disciplina di programmazione.

Massime di principio

  • Per gli interventi del Piano Italia 5G realizzati nelle aree bianche, la localizzazione degli impianti è determinata dalla posizione dei pixel indicata dal bando di gara e la disciplina speciale può derogare ai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001.
  • Il procedimento di autorizzazione degli impianti radioelettrici è un procedimento unico, nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e urbanistiche; le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono opere di pubblica utilità e sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
  • Quando il silenzio-assenso si è formato per l'inerzia dell'amministrazione, il successivo intervento negativo è ammissibile soltanto nei limiti dell'autotutela decisoria e deve essere sorretto da una motivazione specifica sull'interesse pubblico ulteriore, concreto e attuale, comparato con l'affidamento del destinatario; il mero ripristino della legalità non è sufficiente.
  • La disciplina speciale applicabile agli interventi del Piano Italia 5G e la formazione del titolo per silenzio-assenso impediscono all'amministrazione di fondare il successivo annullamento d'ufficio su una generica preferenza per siti alternativi o sulla necessità non dimostrata di collocare l'impianto in un diverso punto del medesimo pixel.
  • L'annullamento d'ufficio adottato dopo l'inerzia dell'amministrazione e il consolidamento del titolo autorizzatorio è illegittimo se non considera il decorso del tempo, l'affidamento maturato e i principi di efficienza, leale collaborazione e tempestività propri degli interventi PNRR.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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