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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31204/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riformato in parte la sentenza di primo grado: il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento per giusta causa intimatogli da Esselunga il 13/10/2015; la Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per insussistenza del fatto contestato, ma aveva escluso la natura discriminatoria e ritorsiva del licenziamento, ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore a partecipare a un corso per esiguità del preavviso e legittima la registrazione della conversazione effettuata dal lavoratore per difendere la propria posizione. Esselunga ha impugnato in cassazione per violazione di norme probatorie e di diritto del lavoro, contestando soprattutto la valutazione sulla prassi aziendale del preavviso, la fondatezza delle prove testimoniali, la legittimità della registrazione e la qualificazione delle dichiarazioni rese dal lavoratore al medico come false e dolose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Esselunga, confermando la decisione della Corte d'appello. In particolare ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di fatto della prassi aziendale di preavvisi congrui e la valutazione che nel caso concreto quel preavviso non era stato rispettato; ha confermato la legittimità della registrazione della conversazione da parte del lavoratore quando funzionale alla tutela giurisdizionale di un diritto (bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa); ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'assenza dell'elemento soggettivo necessario per qualificare come false e dolose le dichiarazioni al medico; ha quindi rigettato il ricorso, confermando l'applicazione dell'indennità risarcitoria nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 18 L. 300/1970 e condannando la società al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione al tema dell'onere della prova e alla valutazione del materiale probatorio: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle prove di merito (testimonianze) e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivate.

  • art. 24 d.lgs. 196/2003 (codice privacy)

    Consente di prescindere dal consenso al trattamento di dati (e quindi alla registrazione) quando il trattamento è necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che sia strettamente pertinente e limitato alle finalità difensive: principio applicato dalla Corte per legittimare la registrazione del lavoratore volta a documentare la contestazione disciplinare.

  • art. 18 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), quarto comma

    Norma che disciplina le tutele per il licenziamento illegittimo nei casi diversi da quelli di reintegro pieno: la Corte d'appello (confermata in cassazione) ha applicato l'indennità prevista dal quarto comma per il periodo dalla risoluzione del rapporto fino all'effettiva reintegrazione, ritenendo illegittimo il licenziamento ma non configurandone natura discriminatoria o ritorsiva.

  • art. 2104, 2105, 2119 c.c.

    Richiamati relativi agli obblighi di diligenza e comportamento del lavoratore e alla disciplina delle mansioni; evocati dalla ricorrente per giustificare il licenziamento, ma la Corte ha ritenuto le valutazioni di merito conformi ai criteri di diritto e non erronee.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di depositare conclusioni scritte: citata nel contesto processuale e applicata secondo quanto previsto.

Massime di principio

  • Una prassi aziendale costante (uso aziendale) può vincolare il rapporto e giustificare l'aspettativa di un determinato comportamento del datore; l'accertamento della sua esistenza è fatto di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivato.
  • La registrazione di conversazioni tra presenti può integrare una violazione della riservatezza, ma è comunque lecita se necessaria, pertinente e strettamente limitata allo scopo di tutelare un diritto (bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di difesa).
  • La valutazione della gravità della condotta del lavoratore (giusta causa/giustificato motivo) è prevalentemente un giudizio di fatto del giudice di merito; la cassazione interviene solo per vizi di diritto o palesi contraddizioni logiche nella motivazione.
  • La mancanza di preavviso congruo per attività richieste dal datore (es. formazione obbligatoria in luogo lontano e con breve preavviso) può giustificare il rifiuto del lavoratore e incidere sulla legittimità della sanzione disciplinare comminata.
  • Per contestare la legittimità di valutazioni probatorie basate su testimonianze occorre dimostrare concretamente vizi della motivazione; affermazioni apodittiche della parte non bastano a sovvertire il convincimento motivato del giudice di merito.

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