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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31046/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva accertato l'inefficacia, nei confronti dei lavoratori, della cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva disposto il ripristino del rapporto di lavoro con Vodafone. Vodafone deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. sostenendo che la cessione riguardava un'entità economica che conservava la propria identità (richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sulla interpretazione della Direttiva 2001/23/CE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti da Vodafone e da Comdata (ricorso incidentale), confermando la decisione della Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la valutazione della preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo ceduto sia questione di fatto riservata al giudice di merito e adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata. È stata inoltre esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, in quanto la giurisprudenza comunitaria è già consolidata e la questione richiedeva un accertamento di fatto. Vodafone è stata condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2112 cod. civ.

    La Corte ha ribadito che ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 (comma 5 e segg.) occorre l'esistenza di un ramo d'azienda preesistente dotato di autonomie organizzative e funzionali; la verifica è di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • Direttiva 2001/23/CE

    "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art.1, n.1)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia che richiede una valutazione complessiva degli elementi (personale, beni materiali e immateriali, clientela, continuità dell'attività, ecc.) per determinare se “identità” e autonomia preesistessero prima del trasferimento.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato nel dibattito sulle conseguenze del subappalto e sull'acquisizione di gruppi di lavoratori: la giurisprudenza nazionale interpreta la norma nel contesto dell'indagine sulla sussistenza di un ramo autonomo, ma la Corte ha ritenuto che la norma non possa escludere di per sé la valutazione complessiva richiesta dalla Direttiva.

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    Citate le modifiche legislative e la giurisprudenza che richiedono che il ramo ceduto sia autonomo e preesistente, ossia in grado di svolgere l'attività con i propri mezzi e senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.

  • art. 267 TFUE (rimessione pregiudiziale)

    La Corte ha ritenuto che non sussistesse obbligo di rimessione alla Corte di Giustizia in presenza di giurisprudenza comunitaria consolidata e perché la questione era affidata principalmente all'accertamento di fatto del giudice nazionale.

Massime di principio

  • La qualificazione come trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (e della Direttiva 2001/23/CE) richiede la preesistenza di un'entità economica organizzata e dotata di autonomia funzionale: questo è un accertamento di fatto compito del giudice di merito.
  • Nella valutazione complessiva vanno considerati molteplici elementi (personale e relativo know-how, beni materiali e immateriali, sistemi informatici, clientela, continuità dell'attività, grado di integrazione con la cedente): tali aspetti non sono decisivi singolarmente ma devono essere valutati nel loro insieme.
  • La semplice stipula di un contratto di fornitura/outsourcing contestuale al trasferimento non è di per sé decisiva: se il ramo ceduto non dispone dei mezzi e dell'autonomia necessari e resta soggetto a ingerenze operative della cedente, non si configura la cessione di un'entità autonoma.
  • Non è permesso alle parti di creare ad hoc la qualifica di 'ramo' per eludere la disciplina: l'identificazione deve essere accertativa, non costitutiva.
  • Le cessioni di "rami dematerializzati" (in cui il fattore personale è prevalente) sono possibili, ma il gruppo di lavoratori trasferiti deve possedere un comune bagaglio tecnico/organizzativo tale da poter fornire il servizio sul mercato in modo autonomo rispetto al cedente.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è automatica: il giudice nazionale di ultima istanza lo effettuerà solo se la questione di diritto comunitario non è già chiarita da giurisprudenza consolidata o se la soluzione è rilevante per la decisione e non evidente (Cilfit/acte clair).
  • Pratica consigliata in casi simili: documentare e trasferire elementi che dimostrino autonomia (sistemi informatici o licenze, clientela trasferita, procedure operative, autonomia decisionale) oppure, se il rapporto con il cedente resterà stretto, prevedere misure specifiche per tutelare i rischi occupazionali e contrattuali.

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