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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31117/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione emessa ai sensi del R.D. 639 relativa al recupero di somme pagate dalla Regione in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello. I motivi di ricorso in Cassazione riguardavano: nullità per mera apparenza della motivazione e violazione della distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), deduzioni sulla irripetibilità di somme relative a un "periodo lavorato" tra la reintegrazione disposta in primo grado e la successiva riforma (art. 2126 c.c.), e contestazioni sulla liquidazione delle spese di giudizio e di consulenza professionale (art. 91 c.p.c., D.M. 55/2014 e L. 247/2012).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, pur essendo corretta la regola secondo cui l'Amministrazione deve dare la prova del diritto vantato, la Corte territoriale ha motivato correttamente che le contestazioni del ricorrente erano generiche e limitate al quantum, senza fornire elementi concreti per contestare la dinamica per cui la sentenza d'appello aveva travolto gli effetti della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che la riforma in appello abbia eliminato gli effetti favorevoli al lavoratore derivanti dalla pronuncia di primo grado, sicché la Regione poteva ottenere la ripetizione delle somme pagate e seguivano in ciò anche interessi e spese di esecuzione. I profili relativi all'art. 2126 c.c. sono stati considerati generici e privi di indicazione puntuale di periodi e importi; la censura sulla liquidazione delle spese è stata respinta richiamando l'orientamento secondo cui il giudice può quantificare i compensi tra il minimo e il massimo delle tabelle del D.M. 55/2014, motivando eventuali deroghe. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Richiamata in ordine al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ai sensi della disposizione procedurale; non incide sul merito sostanziale della controversia.

  • R.D. 639/2010

    Norma che legittima l'azione della P.A. tramite ingiunzione per il recupero di somme indebitamente corrisposte; in caso di opposizione il giudizio è di cognizione e valgono le regole ordinarie sulla prova.

  • art. 2697 c.c.

    Riproposta la regola che chi afferma un diritto deve darne la prova (qui l'Amministrazione), mentre all'opponente compete provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi; la Corte ha però rilevato che le eccezioni del ricorrente erano generiche e prive di concreta prova.

  • art. 2126 c.c.

    Il ricorrente invocava l'irripetibilità di somme per periodo successivo alla reintegrazione; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di precisa indicazione dei periodi e delle lavorazioni, perciò insufficiente a impedire la ripetizione.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamata implicitamente per spiegare che la riforma della sentenza di merito ha travolto gli effetti esecutivi derivanti dalla sentenza di primo grado (compresi i pignoramenti), consentendo la ripetizione di quanto pagato.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nella critica sulla liquidazione delle spese; la Corte ha confermato che il giudice quantifica il compenso professionale tra i limiti previsti dalle tabelle suscettibili di motivata deroga.

  • D.M. 55/2014 (art. 4 e tabella allegata)

    La Corte ha seguito l'orientamento secondo cui le tariffe disciplinate dal D.M. non vincolano il giudice ai valori medi indicati; il giudice deve comunque motivare la quantificazione entro i minimi e massimi indicati.

  • L. 247/2012 (art. 1 co. 3 e art. 13 co. 6)

    Riferite nella contestazione del ricorrente sulla determinazione dei compensi; la Corte ha ritenuto in linea la liquidazione delle spese effettuata dalla Corte territoriale rispetto alle tabelle di riferimento.

  • artt. 132 n.4, 115, 116 c.p.c.; art. 360 n.3 e n.4 c.p.c.; art. 111 Cost.

    Norme invocate come criteri di legittimità della motivazione e della distribuzione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e che la motivazione impugnata non fosse meramente apparente.

  • D.P.R. 115/2002 art. 13 commi 1-quater e 1-bis

    Richiamato per l'eventuale obbligo, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • In opposizioni all'ingiunzione ex R.D. 639 la P.A. deve comunque provare il proprio credito; l'opponente deve invece dedurre e provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La riforma in appello di una sentenza che aveva generato pagamenti esecutivi travolge gli effetti della sentenza di primo grado: la P.A. può agire per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto e sono dovuti anche interessi e spese di esecuzione a meno che non siano provate specifiche eccedenze.
  • La mera pronuncia di reintegrazione in primo grado non prova di per sé che il lavoratore abbia effettivamente prestato attività per il periodo successivo; per opporre la richiesta di irripetibilità ai sensi dell'art. 2126 c.c. occorre indicare con precisione i periodi e fornire elementi probatori sulle lavorazioni non pagate.
  • Le censure sulla motivazione in Cassazione devono essere concrete e specifiche: rimedi basati su deduzioni astratte o generiche sono destinati al rigetto.
  • In materia di liquidazione dei compensi professionali (D.M. 55/2014) il giudice non è vincolato ai valori medi indicati; deve comunque rimanere entro i limiti minimo-massimo e motivare eventuali deroghe; proponendo impugnazioni su tale punto è necessario contestare in modo puntuale e motivato la discrepanza.

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