Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23975/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, disponendo che il pagamento avvenga al fallimento e, per esso, allo Stato, in ragione dell'ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia in Cassazione riguardava un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia, rilevando che essa determina l'estinzione del giudizio di cassazione; tuttavia, in difetto di adesione della controparte, ha disposto la condanna alle spese in capo alla ricorrente, che ha dato causa all'estinzione. Poiché il fallimento controricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese è stata pronunciata in favore dell'Erario.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso estingue il giudizio di cassazione; se la rinuncia non è accettata dalla controparte, le spese vengono poste a carico del ricorrente che ha dato causa all'estinzione.

  • art. 133 T.U.S.G.

    Quando la parte vittoriosa o controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese deve essere pronunciata a favore dell'Erario.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche in assenza di adesione della controparte.
  • In difetto di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, il ricorrente che ha provocato l'estinzione può essere condannato alle spese del giudizio.
  • Se la parte controricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la statuizione sulle spese va resa in favore dell'Erario e non direttamente nei confronti della parte assistita.
  • La liquidazione delle spese segue il criterio della soccombenza causalmente riferita alla rinuncia che ha determinato l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.