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Parere

Parere n. 1137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Consiglio dell’ordine degli avvocati di -OMISSIS- e il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di -OMISSIS- del 12 febbraio 2025 che ha disposto l’archiviazione di un esposto disciplinare presentato nei confronti dell’avvocato -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’archiviazione di un esposto disciplinare nei confronti di un avvocato, nonché di ulteriori atti indicati nel ricorso

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del 12 febbraio 2025 con cui il Consiglio dell’ordine degli avvocati ha archiviato un esposto disciplinare presentato nei confronti di un avvocato, ritenuto responsabile di non avere depositato documenti decisivi in due giudizi amministrativi. Sono stati inoltre impugnati il diniego di accesso agli atti del procedimento disciplinare del 26 aprile 2025, una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 relativa a sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente quando prestava servizio presso un ufficio di polizia scientifica e un’ordinanza di assegnazione a uno studio legale di un credito vantato nei confronti dell’INPS. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento di diritti asseritamente spettanti in relazione alle vicende dedotte. Il Ministero della giustizia ha segnalato di non avere ricevuto la notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, e ha prospettato la nullità della notifica nonché la violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 per il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato. La Sezione, senza pronunciarsi su tali questioni, ha ritenuto necessario acquisire una relazione istruttoria ministeriale.

Il parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto l’acquisizione di una relazione istruttoria da parte del Ministero della giustizia, competente per materia, lasciando impregiudicata la questione dell’esistenza e della validità della notifica presso l’Avvocatura dello Stato e ogni ulteriore questione di rito e di merito. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e, nello stesso termine, comunicarla al ricorrente. Quest’ultimo potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni, depositandole presso la Segreteria della Sezione e trasmettendole anche al Ministero. In caso di mancato e ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere fissato per la decisione sulla base degli atti già presenti. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza del quarto trimestre del 2026.

Osservazioni

Notifica e deposito del ricorso straordinario

La Sezione non ha deciso la questione, segnalata dal Ministero della giustizia, relativa all’esistenza e alla validità della notifica effettuata presso l’Avvocatura dello Stato e al dedotto deposito diretto presso il Consiglio di Stato in asserita violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.

Incombente istruttorio a carico del Ministero della giustizia

Il Ministero della giustizia deve predisporre e trasmettere una relazione istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, con trasmissione contestuale della relazione al ricorrente.

Osservazioni e controdeduzioni del ricorrente

Il ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni nei 20 giorni successivi alla ricezione della relazione, depositandole presso la Segreteria della Sezione e trasmettendole anche al Ministero della giustizia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata in relazione alle modalità di notifica e deposito del ricorso straordinario; la Sezione rinvia ogni decisione sulla validità della notifica e sul dedotto deposito diretto presso il Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e il controinteressato.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario non è maturo per la decisione, la Sezione consultiva può disporre un’istruttoria integrativa, rinviando ogni decisione sulle questioni preliminari di rito e sul merito.
  • La relazione istruttoria deve essere trasmessa anche al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine successivo per osservazioni e controdeduzioni, in funzione del contraddittorio procedimentale.
  • In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori entro il termine assegnato, l’affare può essere fissato per la decisione sulla base della documentazione già acquisita.

Ricorso straordinario sull’archiviazione di un esposto disciplinare

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro un Consiglio dell’ordine degli avvocati e il Ministero dell’interno. Il ricorrente ha contestato principalmente l’archiviazione di un esposto disciplinare presentato nei confronti di un avvocato, oltre ad altri atti connessi a vicende giudiziarie, disciplinari, di accesso documentale e di assegnazione di un credito.

Atti impugnati e vicenda dedotta

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 12 febbraio 2025 con cui il Consiglio dell’ordine ha archiviato l’esposto relativo alla mancata produzione, da parte dell’avvocato, di documenti ritenuti decisivi in due giudizi amministrativi. Ha inoltre contestato il diniego di accesso agli atti del procedimento disciplinare del 26 aprile 2025, una sentenza del Consiglio di Stato del 2014 relativa a sanzioni disciplinari irrogategli durante il servizio presso un ufficio di polizia scientifica e un’ordinanza di assegnazione a uno studio legale di un credito vantato nei confronti dell’INPS.

Il ricorso conteneva anche una richiesta di accertamento dei diritti asseritamente spettanti al ricorrente in relazione alle vicende dedotte.

Questioni preliminari sulla notifica e sul deposito

Il Ministero della giustizia ha riferito di non avere ricevuto la notifica del ricorso, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato. Secondo il Ministero, la notifica sarebbe stata nulla per difetto di domiciliazione ex lege e il successivo deposito diretto presso il Consiglio di Stato sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.

La Sezione non ha esaminato tali questioni, dichiarando espressamente impregiudicata ogni valutazione sull’esistenza e sulla validità della notifica, nonché sulle ulteriori questioni di rito e di merito.

Necessità di istruttoria integrativa

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse ancora maturo per la decisione. Ha quindi disposto l’acquisizione di una relazione istruttoria da parte del Ministero della giustizia, individuato come amministrazione competente per materia.

Il Ministero deve trasmettere la relazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e deve inviarla, nello stesso termine, anche al ricorrente. Quest’ultimo può depositare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni, trasmettendole contestualmente al Ministero.

Conseguenze del mancato adempimento e rinvio

La Sezione ha avvertito che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere fissato per la decisione sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Il parere non contiene quindi alcuna decisione definitiva sull’ammissibilità, sulla procedibilità o sul merito del ricorso.

Oscuramento dei dati personali

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e il controinteressato, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiIncompetenzaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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