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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22107/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava in primo luogo la configurabilità del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) in capo ad Amato, alla luce dell'assoluzione della coimputata Naznin Nahar Runa dal reato presupposto indicato nell'imputazione (art. 494 c.p.) per mancato accertamento dell'illiceità dell'attivazione delle schede SIM; la difesa sosteneva che senza prova, almeno di tipologia, del reato presupposto non poteva ritenersi che le SIM avessero origine delittuosa e quindi non poteva sussistere la ricettazione. Si contestava inoltre la logica della motivazione della Corte distrettuale, ritenuta inconciliabile con la sentenza di primo grado e carente in relazione alla valutazione della condotta processuale dell'imputato (silenzio). Il secondo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), dato il modesto rilievo delle condotte, l'assenza di danno e la condizione di incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo assorbente e fondato. Ha ricordato che per la ricettazione ex art. 648 c.p. è necessaria l'individuazione del reato presupposto, quantomeno nella sua tipologia (anche tramite prove logiche). Poiché la coimputata era stata assolta con formula che non consente di ritenere provata l'illecita attivazione delle SIM (art. 494 c.p.), mancava la prova dell'origine delittuosa delle schede acquistate dall'imputato; di conseguenza la condotta non poteva essere qualificata come ricettazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste". Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa all'art. 131-bis c.p. perché il primo motivo ha assorbito il secondo.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Per la configurabilità della ricettazione è necessaria l'individuazione del reato presupposto, almeno nella sua tipologia; l'origine delittuosa dei beni può essere dimostrata anche attraverso prove logiche, ma se tale origine non risulta provata la ricettazione non sussiste.

  • art. 494 cod. pen. (falsificazione/attivazione illecita di schede SIM - reato presupposto indicato in imputazione)

    L'assoluzione della coimputata per il reato presupposto con formula incompatibile con la prova dell'illecito impedisce di ritenere provata l'origine delittuosa delle schede; senza tale presunzione o prova la ricettazione non può essere affermata.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La questione è stata formulata dalla difesa ma non è stata esaminata in quanto il primo motivo (mancata prova dell'origine delittuosa) è stato ritenuto assorbente. In generale l'applicazione dell'art. 131-bis richiede valutazione complessiva delle caratteristiche della fattispecie concreta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. (motivazione del ricorso per cassazione)

    La censura è fondata se dalla motivazione emerge violazione di legge o vizio di motivazione rispetto alle norme sostanziali (qui art. 648 c.p. e collegati); la Corte ha ritenuto realizzato il vizio perché l'accertamento del reato presupposto non risultava sufficiente per sostenere la ricettazione.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) non è sufficiente la mera detenzione o acquisto di beni: occorre che sia provata, anche solo nella tipologia, l'origine illecita dei beni; l'accertamento del reato presupposto è quindi elemento necessario.
  • Se il reato presupposto indicato nell'imputazione viene escluso con formula che non consente di ritenere provata l'illiceità dell'origine dei beni, la ricettazione non può essere mantenuta e la sentenza deve essere annullata, eventualmente senza rinvio se il fatto risulta inesistente.
  • La natura neutrale dei beni (es. schede SIM) richiede particolare attenzione probatoria: tali beni non sono intrinsecamente illeciti e diventano tali solo se la loro attivazione o ottenimento è oggettivamente collegabile a un illecito (documenti falsi, sottrazione, attivazione a nome di persone inesistenti).
  • La scelta dell'imputato di avvalersi del diritto al silenzio non può di per sé giustificare giudizi sfavorevoli che sopperiscano a carenze probatorie in tema di elementi essenziali del reato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete; tuttavia tale valutazione diventa irrilevante se viene meno la qualificazione stessa del fatto come reato per mancanza di prova dell'elemento essenziale.

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