Sentenza n. 661/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -a) della delibera D.G. 27.6.2022, n. 946/02.07/2022, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha affidato in convenzione del lotto n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino Rianimazione - delle attività di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure per l'ASL Città di Torino relativo al periodo 1.7.2022 – 30.6.2024 a favore dell'A.T.S. tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli (di seguito, “C.R.I. di Rivoli”) e la P.A. Croce Verde Rivoli O.d.V. (di seguito, “Croce Verde di Rivoli”); -b) della delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha indetto una procedura di selezione comparativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, per l'affidamento, mediante stipula di apposita convenzione, rivolta alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e, in particolare, dell'Avviso di Selezione pubblicato in data 17.11.2021; -c) (per quanto possa occorrere) della delibera G.R. 30.10.2018, n. 48- 7791, con la quale la Regione Piemonte ha individuato - nell'Allegato B (artt. 3, 4 e 5) - le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti dalle A.V. e dalla C.R.I. ai fini della stipula delle convenzioni del servizio di trasporto sanitario d'emergenza - urgenza; -d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - il verbale 13.12.2021 con il quale la Commissione valutativa di gara ha proceduto alla valutazione dei progetti di gestione presentati dai concorrenti per il servizio in oggetto presso la postazione n. 8 – Pazienti Dializzati dei Distretti n. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino; nonché accertamento della nullità e/o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pubblica Assistenza Croce Reale Venaria Odv il 11/10/2022: -a) della delibera D.G. 27.6.2022, n. 946/02.07/2022, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha affidato in convenzione del lotto n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino Rianimazione - delle attività di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure per l'ASL Città di Torino relativo al periodo 1.7.2022 – 30.6.2024 a favore dell'A.T.S. tra la Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli (di seguito, “C.R.I. di Rivoli”) e la P.A. Croce Verde Rivoli O.d.V. (di seguito, “Croce Verde di Rivoli”); -b) della delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021, con la quale l'A.S.L. Città di Torino ha indetto una procedura di selezione comparativa, ai sensi degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 117/2017, per l'affidamento, mediante stipula di apposita convenzione, rivolta alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati di Croce Rossa Italiana (C.R.I.) del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e, in particolare, dell'Avviso di Selezione pubblicato in data 17.11.2021; -c) (per quanto possa occorrere) della delibera G.R. 30.10.2018, n. 48- 7791, con la quale la Regione Piemonte ha individuato - nell'Allegato B (artt. 3, 4 e 5) - le caratteristiche dei servizi, i requisiti di partecipazione, le modalità di valutazione delle risorse umane e strumentali impiegate nell'esecuzione delle attività, nonché i criteri di attribuzione dei punteggi riferiti ai progetti tecnici ed al riconoscimento dei costi sostenuti dalle A.V. e dalla C.R.I. ai fini della stipula delle convenzioni del servizio di trasporto sanitario d'emergenza - urgenza ; nonché per l’accertamento della nullità e/o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa; nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento: -d) del nuovo avviso di selezione del 25.11.2021, non meglio identificabile in assenza degli estremi della delibera D.G. di approvazione, in annullamento e sostituzione del precedente avviso di cui alla delibera D.G. 16.11.2021, n. 1357/02.07/2021; -e) dell'eventuale delibera del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino (di cui non è nota l'esistenza e/o gli estremi identificativi) recante l'approvazione del nuovo avviso di selezione del 25.11.2021; -f) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale, ivi compreso - per quanto possa occorrere - il verbale 13.12.2021 con il quale la Commissione valutativa di gara ha proceduto alla valutazione dei progetti di gestione presentati dai concorrenti per il servizio in oggetto presso la postazione n. 8 – Pazienti Dializzati dei Distretti n. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino; nonché accertamento della nullità e/o dell'inefficacia dell'eventuale convenzione stipulata tra l'A.S.L. Città di Torino e l'Associazione temporanea di scopo tra Croce Rossa Italiana - Comitato di Rivoli e Croce Verde di Rivoli, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero per la postazione di soccorso in forma continuativa n. 8 - Pazienti Dializzati dei Distretti nn. 1, 8 e 9 dell'ASL Città di Torino - per il periodo 1.7.2022/30.6.2024 e del diritto dell'Associazione ricorrente a stipulare la predetta convenzione alle condizioni risultanti dal Progetto di gestione e dal preventivo economico presentato in sede di procedura comparativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Affidamento in convenzione del lotto n. 8 del servizio di trasporto sanitario inter-ospedaliero programmato per pazienti dializzati, nonché gli atti della procedura comparativa e i relativi avvisi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'affidamento del lotto n. 8, l'avviso e gli atti della procedura comparativa, chiedendo anche l'accertamento della nullità o inefficacia dell'eventuale convenzione e del proprio diritto alla stipula. Ha contestato, in particolare, la legittimità dei criteri di attribuzione del punteggio, con riferimento al punteggio premiale collegato agli anni di fondazione e all'esperienza dell'associazione, nonché la clausola di sbarramento che consentiva di non aprire l'offerta economica in presenza di una differenza di almeno cinque punti nella valutazione tecnica. Ha inoltre dedotto, con motivi aggiunti, l'illegittimità propria e derivata del nuovo avviso del 25 novembre 2021, per mancata approvazione mediante deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria. L'affidamento era stato disposto in favore di un'associazione temporanea tra organizzazioni di volontariato, che aveva ottenuto 58 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per quella economica, mentre la ricorrente aveva ottenuto 51 punti per l'offerta tecnica; l'offerta economica di quest'ultima non era stata aperta in applicazione della clausola di sbarramento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il periodo biennale di affidamento era ormai decorso. Ha esaminato quindi la domanda, formulata dalla ricorrente, di accertamento dell'illegittimità degli atti ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., precisando che tale domanda può essere proposta senza anticipare la domanda risarcitoria né allegarne già i presupposti. Nel merito, ha ritenuto legittimo il punteggio collegato all'esperienza maturata e all'anno di fondazione dell'associazione, poiché, in relazione alla natura del servizio, tali elementi contribuiscono al patrimonio di competenze tecniche, all'organizzazione e agli standard qualitativi valutabili ai sensi dell'art. 56, comma 3, del d.lgs. 117/2017. Ha dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse la censura relativa alla clausola di sbarramento e alla mancata apertura dell'offerta economica, per difetto di prova di resistenza: anche attribuendo alla ricorrente il punteggio economico massimo di 30 punti, essa avrebbe raggiunto 81 punti, comunque meno degli 88 punti conseguiti dall'associazione controinteressata. L'eventuale accoglimento della censura non avrebbe quindi potuto condurre né all'affidamento in favore della ricorrente né a una riedizione utile del potere. Ha inoltre rilevato che la deliberazione del Direttore Generale del 23 marzo 2023 aveva approvato in sanatoria il nuovo avviso, facendo venir meno anche il vizio procedimentale dedotto con i motivi aggiunti. L'azione di accertamento è stata pertanto respinta. Le spese sono state compensate per la problematicità delle questioni.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Consente, su istanza di parte, la conversione della domanda di annullamento in accertamento dell'illegittimità dell'atto quando l'interesse all'annullamento sia venuto meno ma persista l'interesse ai fini risarcitori; non è necessario anticipare la domanda risarcitoria né allegarne già i presupposti.
art. 56, comma 3, d.lgs. 117/2017
Consente di valorizzare, nella valutazione comparativa delle organizzazioni di volontariato, profili relativi all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari, purché pertinenti alla qualità del servizio.
artt. 56 e 57 d.lgs. 117/2017
Costituiscono il fondamento della procedura comparativa per l'affidamento convenzionale del servizio di trasporto sanitario alle organizzazioni di volontariato e ai comitati della Croce Rossa Italiana.
art. 12 l.r. Piemonte n. 42/1992
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della procedura comparativa regionale per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario.
Massime di principio
- Quando l'interesse all'annullamento viene meno nel corso del giudizio, il ricorrente può chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; tale domanda non richiede l'anticipazione della domanda risarcitoria né la preventiva allegazione dei suoi presupposti.
- Nelle procedure comparative per l'affidamento convenzionale di servizi di trasporto sanitario alle organizzazioni di volontariato, l'esperienza maturata, l'organizzazione e gli altri elementi collegati all'anzianità dell'associazione possono essere utilizzati come criteri di valutazione qualitativa dell'offerta quando siano pertinenti alle competenze tecniche e agli standard qualitativi del servizio.
- La censura relativa alla mancata apertura o valutazione dell'offerta economica è inammissibile per carenza di interesse quando, anche attribuendo al ricorrente il punteggio massimo astrattamente conseguibile, il risultato della graduatoria non potrebbe cambiare e non potrebbe derivarne né l'aggiudicazione né una riedizione utile del potere.
- La prova di resistenza è soddisfatta soltanto quando non sia possibile escludere che l'eliminazione del vizio denunciato possa condurre all'aggiudicazione o a un risultato procedimentale concretamente vantaggioso; se i dati della procedura rendono certa l'irrilevanza dell'eventuale annullamento, la censura è inammissibile.
- L'approvazione in sanatoria dell'avviso di selezione può far venir meno, sul piano sostanziale, il vizio procedimentale consistente nella sua mancata approvazione originaria da parte dell'organo competente, quando l'atto di sanatoria non sia stato impugnato.
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