Cassazione Penale, Sentenza n. 31603/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva revocato il beneficio dell'indulto, originariamente concesso nel 2008 su una pena di 3 anni di reclusione ed euro 10.000 di multa, perché il beneficiario, dopo l'entrata in vigore della legge di condono, era stato nuovamente condannato con sentenza irrevocabile a 10 anni di reclusione per un delitto previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990, commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 666 e 672 c.p.p. e del principio di preclusione processuale, sostenendo che la revoca fosse tardiva e preclusa, poiché fondata su fatti già noti o conoscibili dagli organi dell'esecuzione e intervenuta dopo una serie di provvedimenti esecutivi consolidati; 2) violazione dell'art. 81 c.p. e dell'art. 671 c.p.p., perché la pena originaria oggetto di indulto sarebbe stata assorbita nel cumulo giuridico per effetto del riconoscimento della continuazione, sicché non sarebbe più esistita come entità autonoma revocabile; 3) vizio di motivazione per mancata risposta alle censure difensive sulla formazione del giudicato esecutivo e sull'intangibilità del beneficio ormai consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il secondo per carenza di interesse, affermando che la revoca di diritto dell'indulto ex art. 3 l. n. 241 del 2006 può essere disposta dal giudice dell'esecuzione quando risulti che, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, il beneficiario abbia commesso un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni, purché tale causa ostativa non sia stata già valutata, neppure implicitamente, in un precedente provvedimento irrevocabile. L'inerzia dell'organo esecutivo e la formazione di un assetto esecutivo consolidato non impediscono la revoca, che opera di diritto e non è condizionata dall'affidamento del condannato. Quanto alla continuazione, la Corte ha rilevato che l'ordinanza di revoca non aveva affrontato il tema della successiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio ex art. 671 c.p.p.; la doglianza è stata quindi ritenuta astratta e priva di attuale interesse, potendo il ricorrente eventualmente impugnare un futuro ordine di esecuzione se lesivo. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione processuale nella revoca dell'indulto, ma la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva.
art. 672 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione e stabilità dei provvedimenti; la Corte ha escluso che i provvedimenti esecutivi successivi impedissero la revoca di diritto.
art. 81 c.p.
Invocato per sostenere l'effetto del vincolo della continuazione sulla pena originaria, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse attuale.
art. 671 c.p.p.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione anche rispetto a pene già estinte o condonate; tale decisione non preclude la successiva revoca dell'indulto se ne ricorrono i presupposti.
art. 3 l. n. 241 del 2006
Prevede la revoca di diritto dell'indulto quando, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, il beneficiario commetta un delitto non colposo con pena detentiva non inferiore a due anni.
artt. 1 e seg. l. n. 241 del 2006
Richiamati come disciplina di concessione dell'indulto, rispetto alla quale opera la revoca prevista dall'art. 3.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Indicato come reato per il quale è intervenuta la successiva condanna ostativa alla permanenza del beneficio.
art. 691 c.p.p.
Non citato testualmente nel testo fornito; non inserito.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto prevista dalla legge speciale opera di diritto quando, entro il termine stabilito, il beneficiario commetta un nuovo delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore al minimo richiesto dalla legge, salvo che la causa ostativa sia stata già valutata, anche implicitamente, in un precedente provvedimento irrevocabile.
- La mera conoscibilità della causa ostativa dagli atti non basta a impedire la revoca: rileva soltanto l'effettiva valutazione della causa da parte del giudice che abbia già deciso in modo definitivo sull'applicazione del beneficio.
- L'inerzia dell'amministrazione dell'esecuzione o l'esistenza di un assetto esecutivo consolidato non precludono la revoca di diritto dell'indulto, poiché il limite è dato dal giudicato esecutivo e non dall'affidamento del condannato.
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. non impedisce al giudice dell'esecuzione di decidere sulla continuazione anche per reati coperti da indulto o già estinti; tuttavia, la questione della concreta esecuzione della pena rideterminata va dedotta contro il successivo titolo esecutivo, se e quando venga emesso.
- È inammissibile per carenza di interesse la censura che si fondi su un pregiudizio solo eventuale e futuro, quando il provvedimento impugnato non abbia ancora prodotto l'effetto concretamente lamentato.
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