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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36538/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto la revocazione di una precedente sentenza della CTR che, in sede di appello dell'Ufficio, aveva confermato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, emesso sulla base degli studi di settore. La revocazione era stata fondata su un asserito errore di fatto della sentenza revocanda: la CTR avrebbe indicato come superiore al 30% lo scostamento tra i ricavi stimati dallo studio di settore e quelli dichiarati, mentre dagli atti risulterebbe uno scostamento di circa il 4%. La ricorrente per cassazione ha censurato la decisione della CTR che aveva respinto la revocazione, deducendo violazione dell'art. 64 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'errore sulla misura dello scostamento fosse un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché l'errore denunciato non integrava un errore di fatto revocatorio: la misura dello scostamento costituiva infatti questione controversa, sulla quale il giudice della revocazione si era già espresso. Di conseguenza, la domanda di revocazione era stata correttamente respinta, in quanto inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione di norme processuali, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché l'errore dedotto non rientrava tra quelli revocatori.

  • art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma che disciplina la revocazione nel processo tributario, in collegamento con l'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, purché il fatto non sia controverso e non si tratti di errata valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve consistere in una falsa percezione o svista materiale su un fatto decisivo e incontestabilmente escluso o inesistente, e non può risolversi in una diversa valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
  • Non ricorre errore revocatorio quando il fatto dedotto era oggetto di contestazione tra le parti e il giudice si è espressamente pronunciato sul punto: in tal caso la censura attiene al merito della valutazione, non a un errore percettivo.
  • La revocazione non è ammissibile per correggere una supposizione o un apprezzamento del giudice su un dato controverso, anche se ritenuto erroneo dalla parte soccombente.
  • Nel processo tributario, la disciplina della revocazione si coordina con l'art. 395 c.p.c., sicché i suoi presupposti vanno interpretati restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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