Cassazione Penale, Sentenza n. 15751/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha confermato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere trasferito di fatto l'intero complesso aziendale della Eoliana s.a.s. (pasticceria e laboratorio) alla Mylae Dulcis s.r.l., società a lui riconducibile. I motivi dedotti sono quattro: (1) censura di errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 l.f., sostenendo che non si tratterebbe di cessione dell'azienda nel senso dell'art. 2112 c.c. e che sarebbe mancata la volontà fraudolenta; (2) doglianza sulla presunta contraddittorietà della motivazione e sulla incertezza della perizia estimativa (valore del ramo d'azienda stimato in modo incongruente); (3) critiche sulla ricostruzione dello stato di dissesto, con presunta contraddittorietà temporale fra dissesto anteriore e attività fino al 2012; (4) deduzione di buona fede e assenza dell'elemento soggettivo e del pregiudizio per i creditori, nonché rilievo del tentativo di concordato preventivo come indice di volontà di tutelare i creditori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso reiterativo e aspecifico, non contrastante puntualmente il fulcro della ricostruzione di merito: la cessione/trasferimento senza corrispettivo dei beni aziendali a una società riconducibile al medesimo imputato costituisce condotta distrattiva. Nel merito dei singoli motivi la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: (i) l'incasso di canoni di affitto anteriori non esclude la successiva distrazione; (ii) il fatto che la cessionaria fosse formalmente amministrata dalla moglie e che l'imputato continuasse a gestire l'attività non esclude la sottrazione di beni dall'attivo fallimentare quando non è corrisposto alcun prezzo; (iii) non vi è contraddizione tra una crisi finanziaria iniziata in anni precedenti e il dissesto conclamato successivamente con la definitiva dismissione dei cespiti; (iv) l'elemento soggettivo (dolo generico) è ravvisabile nella condotta di totale dismissione senza corrispettivo. Per legge la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
La Corte interpreta l'art. 216 l.f. come riferito alla distrazione di beni aziendali: la cessione senza percezione di corrispettivo a società riconducibile all'imputato configura condotta distrattiva rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale
art. 2112 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che non vi sia una cessione di azienda "unitaria"; la Corte ritiene irrilevante la qualificazione in termini civilistici se di fatto è avvenuta la sottrazione dei cespiti senza corrispettivo
art. 33 legge fallimentare
La relazione ex art. 33 (perizia/relazione del curatore) è utilizzata in contraddittorio dalla Corte; le eventuali incongruenze della relazione non esonerano dall'esame complessivo della condotta distrattiva
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
Riferito nella discussione sul reato di aggravamento del dissesto: la Corte ha escluso il reato autonomo ritenendo che l'aggravamento sia assorbito nella condotta distrattiva per la quale è intervenuta la condanna
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte valuta e respinge le censure sulla motivazione ritenendole aspecifiche
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in tema di nullità della motivazione; la Corte ritiene che le censure non dimostrino una nullità o contraddizione grave della motivazione
art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in correlazione ai vizi di motivazione; la Corte nega la sussistenza dei vizi dedotti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza di Sez. 5, n. 13382/2020
Citata per il principio secondo cui, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è irrilevante l'assenza di un danno effettivo per i creditori: rileva che la condotta ponga in pericolo le ragioni creditorie
Massime di principio
- Il trasferimento di beni o dell'intero complesso aziendale a società riconducibili al medesimo amministratore/socio, senza corrispettivo, costituisce fattispecie tipica di distrazione rilevante per la bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- La percezione di canoni di affitto in un periodo anteriore non esclude la successiva configurazione della distrazione se poi vi è un trasferimento definitivo senza corrispettivo che priva la società cedente dei cespiti utili all'attività.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico; non è necessario dimostrare l'intento specifico di arrecare pregiudizio ai creditori né che il danno si sia già concretizzato al momento dell'atto.
- Questioni valutative (stime di valore, incongruenze peritali) e contraddizioni apparenti nella relazione del curatore non escludono la responsabilità se la ricostruzione fattuale mostra chiaramente la sottrazione dei beni senza corrispettivo.
- In Cassazione i ricorsi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il fulcro della motivazione di merito: censure generiche, ripetitive o aspecifiche sono frequentemente dichiarate inammissibili e sanzionate con condanna alle spese e ammende.
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