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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15720/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di factoring nel quale la società di factoring aveva riaddebitato alla società poi fallita, su un conto corrente bancario, importi relativi a crediti ceduti, assumendo di aver escusso la garanzia di solvenza del cedente a seguito dell'inadempimento dei debitori ceduti. La curatela fallimentare ha contestato la legittimità di tali addebiti, sostenendo che la società di factoring non avesse chiarito in modo completo la situazione dei crediti e che fossero stati applicati interessi usurari, chiedendo il ricalcolo del saldo del conto; in subordine, ha proposto azioni revocatorie/di inefficacia relative alle rimesse effettuate. Il Tribunale aveva rigettato integralmente le domande della curatela, mentre la Corte d'appello ha accolto parzialmente il gravame della curatela e ha condannato la società di factoring al pagamento di una somma comprensiva di interessi ritenuti usurari. La ricorrente ha quindi proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia/omessa considerazione delle eccezioni e delle risultanze istruttorie sulla legittimità dei riaddebiti, con violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dei principi del giusto processo; 2) omesso esame di fatti decisivi e di documenti istruttori decisivi; 3) violazione dell'art. 1267 c.c., dell'art. 4 L. n. 52/1991 e delle clausole contrattuali di factoring, sostenendo che il riaddebito fosse consentito senza necessità di provare iniziative giudiziarie contro i debitori ceduti; 4) nullità e violazione di legge in tema di usura, censurando la scelta del criterio TAEG invece del TEG nel calcolo del tasso soglia, nonostante il CTU avesse indicato il TEG come criterio più pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non rispettavano i requisiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché, una volta esclusa la prova dell'inadempimento dei debitori ceduti, la questione della disciplina applicabile al factoring non era decisiva; ha infine respinto il quarto motivo, osservando che il giudice di merito può disattendere o scegliere tra le ipotesi del CTU e che, nel caso concreto, la Corte d'appello si era conformata al principio delle Sezioni Unite sul metodo di verifica dell'usura nei rapporti anteriori al 10 gennaio 2010. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni; la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati, qualificando le censure come rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla contestazione dei fatti allegati; la Corte osserva che la doglianza si risolve in una contestazione del materiale istruttorio e non in un vizio scrutinabile nei termini dedotti.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i motivi formalmente costruiti come omessa pronuncia, omesso esame o violazione di legge non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente il documento o il fatto omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione processuale e la sua decisività; tale onere non è stato assolto.

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente per eccepire la mancata produzione della documentazione posta a base dei motivi, quale profilo di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    invocato quale parametro del giusto processo, ma la censura non è stata ritenuta idonea a superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    richiamato unitamente ai principi del giusto processo, senza che la doglianza sia stata accolta.

  • art. 1267 c.c.

    richiamato come disciplina della garanzia di solvenza del cedente; la Corte ritiene non decisiva la questione interpretativa, poiché mancava comunque la prova dell'inadempimento dei debitori ceduti.

  • art. 4 L. 21 febbraio 1991, n. 52

    richiamato come norma speciale sulla cessione di crediti d'impresa; la Corte afferma che, anche a volerla applicare, resta indispensabile il presupposto fattuale dell'inadempimento dei debitori ceduti.

  • art. 5 contratto di factoring

    invocato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di riaddebito su semplice richiesta; la Corte lo considera non dirimente per la mancanza di prova del presupposto fattuale del riaddebito.

  • art. 19 L. 19 febbraio 1992, n. 142

    richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non ne accoglie la violazione, ritenendo corretto il metodo di calcolo adottato dal giudice di merito secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008

    richiamato, per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, nel principio sul calcolo dell'usura nei rapporti bancari.

  • L. n. 108 del 1996

    richiamata quale fonte della disciplina del tasso soglia per la verifica dell'usura presunta.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996

    richiamato per il calcolo del tasso soglia mediante i decreti ministeriali che indicano il TEGM.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito prospettare, sotto le vesti dell'omesso esame di fatti decisivi o della violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Quando si denuncia l'omesso esame di documenti, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto del documento, il fatto storico che ne risulta, il modo e il tempo della sua discussione in giudizio e la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In tema di riaddebito nel factoring, la diversa qualificazione giuridica della disciplina applicabile non è decisiva se manca la prova del presupposto fattuale comune necessario all'addebito, cioè l'inadempimento dei debitori ceduti.
  • Il giudice di merito, quale peritus peritorum, può disattendere le conclusioni del CTU o aderire solo ad una delle ipotesi alternative formulate dall'ausiliario, purché dia conto della scelta compiuta.
  • Ai fini della verifica dell'usura nei rapporti bancari anteriori al 10 gennaio 2010, occorre attenersi al criterio elaborato dalle Sezioni Unite, con separata comparazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto rispetto ai relativi tassi soglia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveFideiussioneConto correnteMutuo
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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