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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18257/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di giudizi riuniti in cui diversi assegnatari di lotti inseriti in un piano di edilizia economica e popolare hanno opposto cartelle esattoriali emesse per il recupero, da parte del Comune, delle somme sostenute per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Gli opponenti avevano dedotto, tra l’altro, prescrizione, difetto di legittimazione passiva e indeterminatezza del credito. Il Tribunale, dopo la rimessione in sede ordinaria per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, aveva accolto solo in parte le opposizioni, ritenendo esistente il credito nell’an e determinabile nel quantum, ma censurando il criterio di calcolo adottato dal Comune. La Corte d’appello di Bari, invece, accoglieva l’appello incidentale degli assegnatari e riteneva nulla/inidonea la clausola 'salvo conguaglio', poiché la P.A. avrebbe dovuto predeterminare ex ante criteri intelligibili e accettabili di recupero. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla validità/efficacia della clausola e del rapporto concessorio; 2) violazione del giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, che aveva declinato la giurisdizione; 3) violazione del contraddittorio per avere la Corte d’appello rilevato d’ufficio la nullità della clausola senza previa rimessione alle parti; 4) violazione del principio dispositivo e degli artt. 99 e 112 c.p.c., assumendo che la clausola fosse valida e il conguaglio determinabile sulla base della legge e delle convenzioni; 5) omessa pronuncia sulla eccezione di tardività delle opposizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il terzo motivo, ha accolto il quarto e il quinto motivo. In particolare, ha ritenuto non riproponibile in cassazione la questione di giurisdizione, già decisa dal giudice amministrativo con declinatoria e poi non più controversa davanti al giudice ordinario; ha escluso che vi fosse un giudicato sul merito del quantum, perché la pronuncia di difetto di giurisdizione rende tamquam non esset ogni eventuale statuizione sul merito; ha negato la violazione del contraddittorio, trattandosi di questione di diritto già dentro il thema decidendum; ha però affermato che la clausola 'salvo conguaglio' è sufficientemente determinata perché la legge stabilisce già i criteri di quantificazione del corrispettivo e delle spese da recuperare, senza spazio per discrezionalità amministrativa ulteriore; ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla tardività delle opposizioni. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per il riesame, anche della questione di tardività, e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale base dei motivi di ricorso per nullità della sentenza, violazione di legge e vizi processuali

  • art. 101 c.p.c.

    la Corte esclude la sua violazione, osservando che la questione era già nel dibattito processuale e comunque era questione di diritto

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. nel motivo sul principio dispositivo; la Corte accoglie la censura nella parte in cui la clausola era stata ritenuta invalida senza considerare i criteri legali di quantificazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte accoglie il motivo di omessa pronuncia sulla tardività

  • art. 35 L. 22 ottobre 1971, n. 865

    norma centrale: impone che la convenzione preveda il corrispettivo della concessione secondo criteri legali e che i corrispettivi complessivamente coprano le spese sostenute dal Comune per l’acquisizione delle aree e per le urbanizzazioni, senza discrezionalità ulteriore della P.A.

  • art. 10 L. 18 aprile 1962, n. 167

    richiamato come antecedente normativo della disciplina delle aree PEEP e del corrispettivo della concessione del diritto di superficie

  • art. 1470 c.c.

    menzionato nel richiamo alla qualificazione delle pretese come derivanti da distinti contratti di compravendita

  • art. 700 c.p.c.

    citato solo nella tassonomia giuridica del processo, non come oggetto centrale della controversia

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma la decisione ruota sul principio di determinazione del credito e dei criteri di quantificazione

Massime di principio

  • Quando la legge predetermina i criteri di quantificazione di un corrispettivo pubblico, la clausola contrattuale che rinvia a un futuro conguaglio non è per ciò sola nulla o indeterminabile, se il contenuto del rinvio è ricavabile dalla disciplina legale applicabile.
  • Nei rapporti relativi ai piani di edilizia economica e popolare, la domanda di pagamento del corrispettivo o del conguaglio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quando non siano in contestazione profili genetici del rapporto concessorio e non residui alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione sulla determinazione del dovuto.
  • La declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo non produce giudicato sul merito della controversia; eventuali affermazioni sul quantum contenute nella decisione che ha negato la giurisdizione restano prive di efficacia decisoria sostanziale.
  • Il giudice può rilevare e decidere questioni di diritto già comprese nel thema decidendum senza necessità di un previo contraddittorio specifico, salvo che vengano introdotti nuovi temi fattuali o valutativi estranei al processo.
  • L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente sollevata integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio per il relativo esame nel merito processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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