Sentenza n. 4284/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 4.03.2026 e per la declaratoria del diritto della ricorrente di conseguire l’accesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 4 marzo 2026 relativa al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio di oggetti preziosi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Marcianise e dalla Questura di Caserta sull'istanza di accesso del 4 marzo 2026, avente a oggetto gli atti emessi nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di commercio in materia di oggetti preziosi ai sensi degli artt. 127, 1 e 128 T.U.L.P.S. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno documentato di avere evaso l'istanza e la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna delle amministrazioni alle spese in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché l'accesso era stato consentito soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'ostensione della documentazione aveva pienamente soddisfatto l'interesse conoscitivo della ricorrente. Pur non pronunciando l'annullamento del silenzio né una declaratoria del diritto di accesso, il giudice ha posto le spese a carico delle amministrazioni, poiché la soddisfazione dell'istanza si era realizzata soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero dell'Interno e il Comune di Marcianise sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 750,00 oltre accessori, con ripartizione paritaria del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 127, 1 e 128 T.U.L.P.S.
Le disposizioni sono richiamate quali base normativa del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di commercio di oggetti preziosi.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta e soddisfa pienamente l'interesse conoscitivo del richiedente.
- Quando l'accesso agli atti viene accordato soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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