Cassazione Penale, Sentenza n. 29199/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
In sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato all'imputato la pena di mesi 4 di reclusione, come aumento per continuazione rispetto a una precedente condanna del Tribunale di Genova, sostituendo la pena detentiva con pena pecuniaria sostitutiva di euro 6.000,00. Nella sentenza impugnata è stata inoltre disposta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di Genova del 7 giugno 2022. Con il ricorso si deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. per essere stata revocata la sospensione condizionale nonostante la nuova condanna fosse a pena pecuniaria sostitutiva e non a pena detentiva; con un secondo motivo, violazione dell'art. 163 c.p. per l'omessa estensione della sospensione condizionale della pena anche alla nuova sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che la condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve non integra causa di revoca della sospensione condizionale della pena, poiché la pena pecuniaria mantiene la propria natura anche se sostitutiva ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, l. n. 689/1981. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché nel patteggiamento la sospensione condizionale può essere concessa solo se prevista nell'accordo tra le parti o se la relativa questione sia devoluta espressamente e specificamente al giudice; nel caso concreto ciò non risultava né dedotto dal ricorrente né indicato in sentenza. Il dispositivo finale è stato di annullamento senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale disposta con la precedente sentenza del Tribunale di Genova, con eliminazione di tale disposizione, e di inammissibilità del ricorso nel resto.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base del patteggiamento applicato dal Tribunale
art. 168, comma 1, n. 1, c.p.
la revoca di diritto della sospensione condizionale presuppone una nuova condanna rilevante nei termini previsti dalla norma; non opera se la pena detentiva è stata sostituita con pena pecuniaria
art. 163 c.p.
nel patteggiamento il beneficio della sospensione condizionale non può essere attribuito d'ufficio se non inserito nell'accordo o devoluto espressamente al giudice
art. 57, u.c., l. 689/1981
"la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"
la pena pecuniaria sostitutiva conserva la propria natura e non va equiparata alla pena detentiva ai fini della revoca della sospensione condizionale
art. 3 d.lgs. n. 204 del 2015
indicato come reato oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 444 cod. proc. pen.
richiamo normativo equivalente a quello dell'art. 444 c.p.p. per il patteggiamento
Massime di principio
- La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena non può essere disposta quando la nuova condanna, pur originata da una pena detentiva breve, sia stata sostituita dal giudice con pena pecuniaria, perché la pena sostitutiva conserva natura pecuniaria.
- Ai fini dell'art. 168 c.p., occorre avere riguardo alla pena effettivamente inflitta e rilevante, non potendosi valorizzare la pena detentiva originaria se essa è stata sostituita nei termini previsti dalla legge.
- Nel patteggiamento, il giudice non può concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena: il beneficio deve far parte dell'accordo tra le parti oppure la relativa questione deve essere espressamente rimessa al suo potere discrezionale.
- La mancata richiesta e la mancata devoluzione della sospensione condizionale nel patteggiamento hanno valore escludente, impedendo al giudice di pronunciarsi oltre i limiti dell'accordo negoziale.
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