Sentenza n. 4568/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del provvedimento della Rai Radiotelevisione Italiana prot -OMISSIS- del 22.4.2025 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei Centri di Produzione TV di -OMISSIS- e di -OMISSIS- - Lotto -OMISSIS- Campania; b - del verbale in data 10.4.2025 con il quale il Responsabile del Progetto ed il Responsabile Acquisti della Rai hanno disposto la esclusione della ricorrente dalla procedura; c - ove occorra di tutti gli atti del procedimento di verifica dei requisiti ed in particolare: c1 - del verbale di gara in data 11.3.2025 di richiesta chiarimenti; c2 - del verbale di gara in data 25.3.2025 di richiesta di ulteriori chiarimenti; c3 - della nota della Rai di richiesta chiarimenti alla Prefettura di Avellino; c4 - della nota della Prefettura di Avellino di riscontro alla richiesta sub c3; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali e tra questi del Disciplinare di gara (art. 10.1 ed 11.1) se inteso a richiedere la formale acquisizione della licenza prefettizia anche per l'implementazione del livello dimensionale; nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a. alla ammissione in gara ed alla aggiudicazione della procedura di gara controversa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 16\9\2025 : per l’annullamento i – della determinazione n. -OMISSIS- del 30.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione Rai, in qualità di procuratore competente, ha approvato l’aggiudicazione del Lotto -OMISSIS-- Campania ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 in favore del RTI costituendo -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l.; k - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a. alla aggiudicazione dell’appalto anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato e diritto al subentro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per mancato possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS con livello dimensionale 3, nonché successiva aggiudicazione del lotto a un raggruppamento temporaneo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato a una procedura aperta riservata a istituti di vigilanza aventi livello dimensionale 3. Alla scadenza del termine per presentare le offerte, possedeva una licenza prefettizia con livello dimensionale 2 e aveva presentato, pochi giorni prima, un’istanza per ottenere l’incremento al livello 3, corrispondente all’impiego da 51 a 100 guardie giurate. È stata esclusa per carenza del requisito di idoneità professionale previsto dagli artt. 10.1 e 11.1 del disciplinare. Ha sostenuto che il requisito sostanziale fosse già posseduto alla data di scadenza, che l’istanza di incremento avesse efficacia immediatamente abilitante ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 e che il successivo decreto prefettizio del 5 novembre 2025 avesse natura meramente ricognitiva e retroattiva. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’aggiudicazione del lotto al raggruppamento controinteressato, chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha distinto l’estensione territoriale della licenza, soggetta al modulo semplificato della comunicazione/SCIA secondo l’interpretazione eurounitariamente orientata dell’art. 257-ter del regolamento TULPS, dall’incremento del livello dimensionale dell’istituto. Quest’ultimo comporta l’aumento del numero di guardie giurate e la formazione di un organismo armato più ampio, con incidenza sull’ordine pubblico, e richiede quindi un’istruttoria preventiva e un formale provvedimento prefettizio. L’istruttoria deve riguardare, tra l’altro, i requisiti soggettivi e tecnici del personale, la regolarità dei rapporti di lavoro, l’assenza di pregiudizi penali o di polizia del rappresentante e l’idoneità della sede e dell’organizzazione. Il decreto prefettizio del 5 novembre 2025 ha avuto natura costitutiva, non ricognitiva, poiché è stato preceduto da verifiche della Questura, dei Carabinieri e dell’autorità prefettizia, nonché dall’accertamento della disponibilità del numero di guardie richiesto e della regolarità contributiva. Pertanto, alla data di presentazione dell’offerta, la ricorrente non disponeva della licenza con livello dimensionale 3 e l’esclusione era legittima. Il successivo riconoscimento del livello 3 non poteva retroagire né sanare la carenza originaria. L’aggiudicazione è stata conseguentemente ritenuta legittima, senza necessità di esaminare l’eccezione di inammissibilità o irricevibilità sollevata dal controinteressato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori per ciascuna delle tre parti vittoriose indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi di tale disposizione.
art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
È stato posto a fondamento dell’esclusione per carenza del requisito di idoneità professionale.
art. 134 TULPS
La licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata costituisce il titolo professionale richiesto dalla lex specialis.
art. 19 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato l’efficacia immediatamente abilitante, ma il TAR ha escluso che il meccanismo della SCIA fosse applicabile all’incremento del livello dimensionale.
art. 257-ter, comma 5, r.d. 6 maggio 1940, n. 635
La disposizione è stata interpretata, per l’estensione territoriale della licenza, nel senso di sostituire l’autorizzazione preventiva con una comunicazione di inizio attività; tale interpretazione non è stata estesa all’aumento del livello dimensionale.
art. 257-quater r.d. 6 maggio 1940, n. 635
È richiamato quale fondamento del potere prefettizio di sospensione o revoca e del potere di inibizione dell’attività segnalata.
art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Le autorizzazioni di polizia sono personali; anche quando l’istituto di vigilanza è organizzato in forma societaria, la licenza deve essere intestata a una persona fisica dotata di poteri di rappresentanza organica.
art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.
È stato indicato dalla ricorrente quale fondamento della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla procedura di gara.
art. 120 c.p.a.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- L’incremento del livello dimensionale di un istituto di vigilanza privata, determinato dall’aumento del numero di guardie giurate impiegate, non è equiparabile alla mera estensione territoriale della licenza e richiede un formale provvedimento prefettizio preceduto da un’istruttoria preventiva.
- Il provvedimento prefettizio che riconosce un livello dimensionale superiore ha natura costitutiva quando presuppone verifiche sui requisiti soggettivi e tecnici dell’istituto, sul personale, sulla regolarità dei rapporti di lavoro, sui precedenti del rappresentante e sull’organizzazione aziendale; esso non ha efficacia retroattiva rispetto alla data della domanda di gara.
- L’interpretazione secondo cui la notifica al prefetto produce un effetto immediatamente abilitante, propria dell’estensione territoriale della licenza ai sensi dell’art. 257-ter, comma 5, del regolamento TULPS, non si applica automaticamente all’aumento del livello dimensionale, che incide sulla consistenza dell’organismo armato e sull’ordine pubblico.
- Ai fini della partecipazione a una gara, il requisito di idoneità professionale previsto dalla lex specialis deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la successiva acquisizione del titolo abilitativo non sana la carenza originaria né consente di retrodatare il requisito.
- Le autorizzazioni di polizia relative agli istituti di vigilanza sono personali e presuppongono una valutazione riferita alla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza, anche quando l’attività è esercitata attraverso una società.
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