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Sentenza

Sentenza n. 4568/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - del provvedimento della Rai Radiotelevisione Italiana prot -OMISSIS- del 22.4.2025 di esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, reception presso gli insediamenti dei Centri di Produzione TV di -OMISSIS- e di -OMISSIS- - Lotto -OMISSIS- Campania; b - del verbale in data 10.4.2025 con il quale il Responsabile del Progetto ed il Responsabile Acquisti della Rai hanno disposto la esclusione della ricorrente dalla procedura; c - ove occorra di tutti gli atti del procedimento di verifica dei requisiti ed in particolare: c1 - del verbale di gara in data 11.3.2025 di richiesta chiarimenti; c2 - del verbale di gara in data 25.3.2025 di richiesta di ulteriori chiarimenti; c3 - della nota della Rai di richiesta chiarimenti alla Prefettura di Avellino; c4 - della nota della Prefettura di Avellino di riscontro alla richiesta sub c3; d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali e tra questi del Disciplinare di gara (art. 10.1 ed 11.1) se inteso a richiedere la formale acquisizione della licenza prefettizia anche per l'implementazione del livello dimensionale; nonché per l'accertamento del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a. alla ammissione in gara ed alla aggiudicazione della procedura di gara controversa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- S.R.L. il 16\9\2025 : per l’annullamento i – della determinazione n. -OMISSIS- del 30.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione Rai, in qualità di procuratore competente, ha approvato l’aggiudicazione del Lotto -OMISSIS-- Campania ai sensi dell’art.17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 in favore del RTI costituendo -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l.; k - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. e) c.p.a. alla aggiudicazione dell’appalto anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, medio tempore, stipulato e diritto al subentro;

Giustizia amministrativa202507052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per mancato possesso, alla data di presentazione dell’offerta, della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS con livello dimensionale 3, nonché successiva aggiudicazione del lotto a un raggruppamento temporaneo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha partecipato a una procedura aperta riservata a istituti di vigilanza aventi livello dimensionale 3. Alla scadenza del termine per presentare le offerte, possedeva una licenza prefettizia con livello dimensionale 2 e aveva presentato, pochi giorni prima, un’istanza per ottenere l’incremento al livello 3, corrispondente all’impiego da 51 a 100 guardie giurate. È stata esclusa per carenza del requisito di idoneità professionale previsto dagli artt. 10.1 e 11.1 del disciplinare. Ha sostenuto che il requisito sostanziale fosse già posseduto alla data di scadenza, che l’istanza di incremento avesse efficacia immediatamente abilitante ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990 e che il successivo decreto prefettizio del 5 novembre 2025 avesse natura meramente ricognitiva e retroattiva. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’aggiudicazione del lotto al raggruppamento controinteressato, chiedendo l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha distinto l’estensione territoriale della licenza, soggetta al modulo semplificato della comunicazione/SCIA secondo l’interpretazione eurounitariamente orientata dell’art. 257-ter del regolamento TULPS, dall’incremento del livello dimensionale dell’istituto. Quest’ultimo comporta l’aumento del numero di guardie giurate e la formazione di un organismo armato più ampio, con incidenza sull’ordine pubblico, e richiede quindi un’istruttoria preventiva e un formale provvedimento prefettizio. L’istruttoria deve riguardare, tra l’altro, i requisiti soggettivi e tecnici del personale, la regolarità dei rapporti di lavoro, l’assenza di pregiudizi penali o di polizia del rappresentante e l’idoneità della sede e dell’organizzazione. Il decreto prefettizio del 5 novembre 2025 ha avuto natura costitutiva, non ricognitiva, poiché è stato preceduto da verifiche della Questura, dei Carabinieri e dell’autorità prefettizia, nonché dall’accertamento della disponibilità del numero di guardie richiesto e della regolarità contributiva. Pertanto, alla data di presentazione dell’offerta, la ricorrente non disponeva della licenza con livello dimensionale 3 e l’esclusione era legittima. Il successivo riconoscimento del livello 3 non poteva retroagire né sanare la carenza originaria. L’aggiudicazione è stata conseguentemente ritenuta legittima, senza necessità di esaminare l’eccezione di inammissibilità o irricevibilità sollevata dal controinteressato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori per ciascuna delle tre parti vittoriose indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    È stato posto a fondamento dell’esclusione per carenza del requisito di idoneità professionale.

  • art. 134 TULPS

    La licenza prefettizia per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata costituisce il titolo professionale richiesto dalla lex specialis.

  • art. 19 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’efficacia immediatamente abilitante, ma il TAR ha escluso che il meccanismo della SCIA fosse applicabile all’incremento del livello dimensionale.

  • art. 257-ter, comma 5, r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    La disposizione è stata interpretata, per l’estensione territoriale della licenza, nel senso di sostituire l’autorizzazione preventiva con una comunicazione di inizio attività; tale interpretazione non è stata estesa all’aumento del livello dimensionale.

  • art. 257-quater r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    È richiamato quale fondamento del potere prefettizio di sospensione o revoca e del potere di inibizione dell’attività segnalata.

  • art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Le autorizzazioni di polizia sono personali; anche quando l’istituto di vigilanza è organizzato in forma societaria, la licenza deve essere intestata a una persona fisica dotata di poteri di rappresentanza organica.

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È stato indicato dalla ricorrente quale fondamento della giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla procedura di gara.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • L’incremento del livello dimensionale di un istituto di vigilanza privata, determinato dall’aumento del numero di guardie giurate impiegate, non è equiparabile alla mera estensione territoriale della licenza e richiede un formale provvedimento prefettizio preceduto da un’istruttoria preventiva.
  • Il provvedimento prefettizio che riconosce un livello dimensionale superiore ha natura costitutiva quando presuppone verifiche sui requisiti soggettivi e tecnici dell’istituto, sul personale, sulla regolarità dei rapporti di lavoro, sui precedenti del rappresentante e sull’organizzazione aziendale; esso non ha efficacia retroattiva rispetto alla data della domanda di gara.
  • L’interpretazione secondo cui la notifica al prefetto produce un effetto immediatamente abilitante, propria dell’estensione territoriale della licenza ai sensi dell’art. 257-ter, comma 5, del regolamento TULPS, non si applica automaticamente all’aumento del livello dimensionale, che incide sulla consistenza dell’organismo armato e sull’ordine pubblico.
  • Ai fini della partecipazione a una gara, il requisito di idoneità professionale previsto dalla lex specialis deve essere posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; la successiva acquisizione del titolo abilitativo non sana la carenza originaria né consente di retrodatare il requisito.
  • Le autorizzazioni di polizia relative agli istituti di vigilanza sono personali e presuppongono una valutazione riferita alla persona fisica titolare dei poteri di rappresentanza, anche quando l’attività è esercitata attraverso una società.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiContratti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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