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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria sotto due profili: primo, l'applicazione al trattamento previdenziale integrativo della tassazione agevolata sull'87,50% dell'importo lordo; secondo, il riconoscimento del termine ordinario decennale di prescrizione per la richiesta di rimborso, ritenendo invece applicabile il termine decadenziale previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia. Ha stabilito che l'indebito tributario è soggetto ai termini di decadenza o prescrizione previsti dalla specifica disciplina fiscale, indipendentemente dalla ragione della non debenza, e che la scadenza del termine consolida il rapporto tributario. Ha inoltre affermato che, per le prestazioni pensionistiche erogate dal 1° gennaio 2001, la tassazione doveva applicarsi sull'intero importo imponibile e non soltanto sull'87,50%. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Norma che contempla tra i presupposti per la richiesta di rimborso anche l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

    Anche quando il contribuente sostiene che l'imposta non fosse dovuta in assoluto, la richiesta di rimborso resta soggetta ai termini previsti dalla normativa fiscale, inclusi quelli di decadenza.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 7-bis

    La disciplina originariamente richiamata non consentiva di applicare, alle prestazioni erogate nel periodo controverso, la tassazione limitata all'87,50% dell'importo lordo.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48-bis, lett. d)

    Le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta, se determinabile.

    Per le prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è costituita dall'intero importo, salvo la deduzione delle componenti già tassate o specificamente previste dalla norma.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, comma 1, lett. h-bis)

    Individua la categoria delle prestazioni pensionistiche cui si applica il regime fiscale considerato dalla Corte.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 8

    È richiamato quale fonte della disciplina fiscale dei trattamenti di previdenza complementare, ma non conduce, nel caso deciso, alla tassazione agevolata sull'87,50%.

  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11, comma 1

    Ha modificato la disciplina richiamata dall'Agenzia, nel quadro normativo relativo alla tassazione delle prestazioni previdenziali.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione di decidere direttamente nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; ciò ha permesso il rigetto definitivo del ricorso introduttivo del contribuente.

Massime di principio

  • Le domande di rimborso tributario devono essere presentate entro i termini specifici previsti dalla disciplina fiscale applicabile: non si applica automaticamente il termine ordinario decennale, anche se il contribuente sostiene l'inesistenza dell'imposta.
  • La scadenza del termine per chiedere il rimborso consolida il rapporto tra contribuente ed Erario e impedisce di rimettere successivamente in discussione il pagamento.
  • Per stabilire il regime fiscale di una prestazione previdenziale occorre fare riferimento alla normativa vigente nel periodo di erogazione fiscalmente rilevante, verificando eventuali modifiche intervenute prima del pagamento.
  • La qualificazione di un trattamento come previdenza complementare non comporta automaticamente l'applicazione della tassazione agevolata: è necessario verificare i requisiti normativi e temporali previsti dalla legge.
  • In presenza di un orientamento consolidato della Cassazione contrario alla tesi del contribuente, il giudice di merito deve adeguarsi ai principi affermati, salvo motivare adeguatamente eventuali differenze fattuali o giuridiche.

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