Cassazione Penale, Sentenza n. 46877/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna iscritta in primo grado per il reato di naufragio (art. 428 c.p.). Il ricorrente deduceva errore di diritto nella qualificazione giuridica del fatto rispetto al terzo comma dell'art. 428 c.p., sostenendo che l'utilizzatore in leasing (Perfetto) fosse di fatto proprietario e che, dunque, operasse la causa di non punibilità prevista per il proprietario; inoltre contestava l'esistenza del pericolo concreto per la pubblica incolumità rilevato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito circa la non estensione della nozione di proprietario all'utilizzatore in leasing prima dell'esercizio dell'opzione e del pagamento finale; ha ritenuto motivata (e dunque non censurabile) la valutazione ex ante del pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'affondamento di un'imbarcazione di circa dieci metri, di notte, in area portuale, con oltre cento litri di gasolio a bordo. In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 428 cod. pen.
La Corte interpreta il terzo comma come riferito al proprietario civilistico (titolo di proprietà), non all'utilizzatore in leasing; la nozione di "proprietà" è quella civilistica (anche comprensiva di comproprietà), mentre il concessionario in leasing traslativo non è proprietario fino al pagamento finale.
art. 1523 cod. civ.
Citato nella giurisprudenza come parametro interpretativo: il leasing traslativo è assimilato alla vendita con riserva di proprietà, per cui la proprietà si trasferisce solo al pagamento dell'ultima rata.
art. 23, comma 4, d.l. 28/10/2020, n. 137 (e succ. mod.)
La Corte afferma che la rinuncia unilaterale alla richiesta di discussione orale non muta automaticamente il rito in cartolare se l'altra parte ha legittimo affidamento sulla trattazione orale; diritto di difesa delle parti che avevano chiesto la discussione orale deve essere rispettato.
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è applicata per condannare il ricorrente al versamento a favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa ravvisata nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'utilizzatore di un bene concesso in leasing traslativo non costituisce proprietario ai fini dell'art. 428 c.p.: la causa di non punibilità prevista per il proprietario si applica solo a chi detiene la proprietà civilistica (anche in comproprietà), non al concessionario in leasing prima del riscatto.
- La valutazione del "pericolo per la pubblica incolumità" va svolta ex ante: conta la concreta possibilità di esposizione delle persone o della navigazione al rischio derivante dall'evento, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di danni.
- Fattori concreti come dimensioni dell'imbarcazione, presenza di carburante, orario (notte) e collocazione in prossimità di porti o rotte frequentate possono giustificare la ritenuta del pericolo concreto anche se non si è verificato traffico successivo o danni accertati.
- La rinuncia unilaterale alla discussione orale non preclude alla parte avversa il diritto a concludere oralmente se aveva legittimo affidamento sulla trattazione: le parti che richiedono la discussione orale conservano tale diritto.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, l'addebito di spese processuali e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quando sussistano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46663/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46665/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46666/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46667/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46668/2022 del 12/12/2022
- Sentenza penale · 12 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 46669/2022 del 12/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →