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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51207/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma, da parte della Corte di appello di L'Aquila, della condanna per bancarotta documentale semplice commessa in qualità di liquidatore della società fallita PDM Services s.r.l. La ricorrente ha articolato tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 217 della legge fallimentare per presunta indeterminatezza e violazione dei principi di tipicità e offensività (violazione artt. 24, 25, 27 Cost.); 2) vizio di motivazione, posto che era stata assolta per bancarotta per distrazione ma condannata per mancata tenuta/consegna delle scritture contabili (contrasto fra i risultati delle valutazioni di responsabilità); 3) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo l'assenza delle condizioni ostative all'applicazione della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato richiamando l'orientamento della Corte costituzionale (ordinanza n. 453/1988) e della giurisprudenza di legittimità che definisce il bene giuridico tutelato dalla fattispecie: la lesione della funzione delle scritture contabili quando la loro irregolare o incompleta formazione impedisca l'accertamento. Ha altresì osservato che, anche se la fattispecie è in parte qualificata come reato di pericolo presunto, la fattispecie concreta (mancata tenuta della quasi totalità delle scritture) esclude la non punibilità alla luce della sentenza n. 139/2023 della Corte costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato e in parte inammissibile: l'assoluzione per bancarotta per distrazione non pregiudica la responsabilità per bancarotta documentale, trattandosi di fattispecie con diverso elemento soggettivo; molte delle deduzioni della ricorrente sono state ritenute generiche o consistenti in frammenti probatori non suscettibili di nuovo vaglio in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non ha confutato i rilievi della sentenza impugnata relativi alla quantità e gravità delle scritture sottratte o non tenute. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 217 L. fall. (Testo unico fallimentare)

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità: la norma rimanda agli obblighi contabili previsti dal codice civile e adotta concetti che, pur non tecnici, sono comprensibili e permettono al giudice di delineare la tipicità del fatto. L'illegittimità per indeterminatezza è quindi esclusa.

  • artt. 24, 25, 27 Cost.

    Gli argomenti basati su tali articoli (diritto di difesa, principio di legalità, proporzionalità delle pene) sono stati considerati non fondati rispetto alla critica sull'art. 217, poiché la normativa incriminatrice è ritenuta sufficientemente precisa e lesiva solo se impedisce la funzione accertativa delle scritture.

  • art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta e norme emergenziali sul procedimento; nella vicenda le parti non hanno richiesto discussione orale e è stata depositata la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La ricorrente deduceva l'applicabilità della causa di non punibilità; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non è stato confutato il rilievo del giudice di merito sulla gravità e sulla quantità delle scritture sottratte/irregolari.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1 disp. att.

    Richiama i limiti formali del ricorso per cassazione e le modalità di articolazione dei motivi: la Corte ha osservato che il ricorso era articolato nei limiti previsti ma alcuni motivi risultavano generici o aspecifici.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 453/1988

    ordinanza n. 453 del 1988

    La Corte costituzionale aveva già ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di indeterminatezza dell'art. 217, confermando che la norma rimanda a concetti giuridici noti e agli obblighi del codice civile.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2023

    Chiarisce che nei reati di pericolo presunto il giudice deve escludere la punibilità quando, alla luce delle circostanze concrete, manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno; qui la gravità delle omissioni contabili esclude tale esclusione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 18482/2023; Sez. 5, n. 17426/2007; Sez. 5, n. 20514/2019; Sez. 5, n. 44992/2012)

    La giurisprudenza richiamata spiega che la bancarotta documentale tutela la funzione accertativa delle scritture e può essere anche reato di pericolo presunto; inoltre distingue gli elementi soggettivi fra bancarotta per distrazione e bancarotta documentale, e delimita il sindacato di legittimità sui fatti e sulle prove.

Massime di principio

  • La norma penale sulla bancarotta documentale (art. 217 L. fall.) non è perciò automaticamente incostituzionale per indeterminatezza: il rimando agli obblighi contabili del codice civile e ai concetti conosciuti dalla collettività fornisce la determinazione necessaria.
  • La bancarotta documentale si configura quando l'irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili impedisce alla stessa di svolgere la sua funzione accertativa; in presenza di grave omissione (es. mancata tenuta della quasi totalità delle scritture) è difficile fondare una esclusione di offensività o della punibilità.
  • L'assoluzione per una fattispecie (es. bancarotta per distrazione) non preclude la condanna per una diversa fattispecie (es. bancarotta documentale), perché hanno criteri di imputazione soggettivi e oggettivi differenti; il contrasto va motivato con riferimento specifico ai diversi elementi costitutivi.
  • Nei ricorsi per cassazione, deduzioni di fatto generiche, aspecifiche o basate su frammenti probatori senza una precisa indicazione del vizio di legittimità sono inammissibili o inefficaci; il giudice di legittimità non rivede integralmente la prova, salvo vizi di metodo o violazioni di legge.
  • Per i reati di pericolo presunto il giudice deve valutare le concrete circostanze: se manca ogni ragionevole possibilità di produzione del danno la punibilità va esclusa; al contrario, la sussistenza di difetti contabili diffusi configura il rischio e giustifica la condanna.
  • La richiesta o l'applicazione di misure di non punibilità ex art. 131-bis richiede che il ricorrente affronti e contrasti puntualmente i rilievi di gravà e quantità formulati dal giudice di merito, altrimenti la censura è inammissibile.

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